venerdì, 16 ottobre 2026

Conciliazioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Prime istruzioni nella fase transitoria

Dr.ssa Silvana Toriello

 

Con il cd. Collegato Lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le D.P.L., introdotto dal D.Lgs. n. 80/1998 torna ad essere facoltativo.La procedura per attivare il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione viene profondamente modificata. La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, e consegnata alla DPL esclusivamente o a mano o con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata. Con le stesse modalità copia della richiesta di conciliazione deve essere consegnata alla controparte. La richiesta, peraltro, può essere presentata alla DPL congiuntamente (lavoratore e datore di lavoro o committente specie quando è stata già raggiunta l’intesa), sempre con le stesse modalità (a mano, con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata – il fax è escluso per espressa volontà del legislatore). La richiesta di conciliazione, ai sensi dell’art. 410, comma 6, c.p.c., deve contenere:le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto);- l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono. Per quanto concerne la rappresentanza, del ricorrente e del convenuto, la delega a conciliare e transigere deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità. Non è ammessa, dunque, l’autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente. La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata (a partire dal 24 novembre 2010) si attiva la seguente procedura : entro 20 giorni dalla richiesta la controparte può depositare eventuale memoria contenente le rispettive controdeduzioni; entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione; entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7, c.p.c.)....

Dr.ssa Silvana Toriello

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LaPrevidenza.it, 13/12/2010

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