Art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183 - Conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro - Prime istruzioni operative nella fase transitoria - Ministero del lavoro, circolare n. 3428 del 25.11.2010
Dr.ssa Silvana Toriello
Con il cd. Collegato Lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le D.P.L., introdotto dal D.Lgs. n. 80/1998 torna ad essere facoltativo.
La procedura per attivare il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione viene profondamente modificata. La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, e consegnata alla DPL esclusivamente o a mano o con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata. Con le stesse modalità copia della richiesta di conciliazione deve essere consegnata alla controparte. La richiesta, peraltro, può essere presentata alla DPL congiuntamente (lavoratore e datore di lavoro o committente specie quando è stata già raggiunta l’intesa), sempre con le stesse modalità (a mano, con raccomandata A/R o a mezzo e-mail certificata – il fax è escluso per espressa volontà del legislatore). La richiesta di conciliazione, ai sensi dell’art. 410, comma 6, c.p.c., deve contenere:le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto);- l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono. Per quanto concerne la rappresentanza, del ricorrente e del convenuto, la delega a conciliare e transigere deve essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità. Non è ammessa, dunque, l’autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente. La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata (a partire dal 24 novembre 2010) si attiva la seguente procedura : entro 20 giorni dalla richiesta la controparte può depositare eventuale memoria contenente le rispettive controdeduzioni; entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione; entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7, c.p.c.).
Secondo quanto rappresentato nell’allegata circolare qualora l’intervento del convenuto giunga oltre il termine dei 20 giorni dalla richiesta, il tentativo di conciliazione può avere luogo con il consenso del ricorrente. Qualora, all’opposto, non vi sia adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, il ricorrente può attivare il ricorso giudiziario. Gli effetti, peraltro, sono di particolare rilevanza. Se il tentativo di conciliazione riguarda ipotesi di impugnativa del licenziamento o degli altri casi in cui trova applicazione il novellato art. 6 della legge n. 604/1966, infatti, il ricorso in Tribunale deve essere presentato entro il termine, stabilito a pena di decadenza e inefficacia dell’impugnazione, di 60 giorni dalla scadenza dei 20 giorni previsti per il deposito delle controdeduzioni della controparte.La mancata adesione della controparte non comporta alcun obbligo per la Direzione provinciale di qualsivoglia comunicazione al ricorrente. Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale.
Viceversa, se non si raggiunge l’accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2, c.p.c.). Il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.
Secondo espressa previsione del combinato disposto dell’articolo 31, comma 2, del Collegato lavoro e dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 80/1998, l’obbligo del tentativo di conciliazione permane in relazione ai contratti certificati in base al D.Lgs. n. 276/2003 (cd. Riforma Biagi).
Il tentativo di conciliazione, peraltro, deve essere svolto – nelle modalità descritte dall’art. 410 c.p.c. Come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione – presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento di certificazione.
In questi casi, il tentativo è obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche – in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell’art. 79, D.Lgs. n. 276/2003 – nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l’atto di certificazione.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 75, del D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84, D.Lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta – direttamente o indirettamente – una prestazione di lavoro (come ad esempio, nel contratto di somministrazione con possibile certificazione del contratto che intercorre tra l’agenzia di somministrazione e l’azienda utilizzatrice sul piano commerciale).
Il Collegato lavoro non definisce specificamente le disposizioni di carattere transitorio che, tuttavia, sono individuate dal Ministero del Lavoro nella circolare 25 novembre 2010, n. 3428 che si allega.
Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro (24 novembre 2010), quindi, valgono le istruzioni che seguono.Per le istanze proposte prima del 24 novembre (presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell’articolo 410 c.p.c.) le Commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, informano le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.
Con specifico riferimento ai tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell’abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, il Ministero individua quattro soluzioni in relazione alle differenti fattispecie:
a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente comunica agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001, il collegio cessa la propria attività “ope legis” di conseguenza, se le parti intendono continuare l’esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;
b) controversie del pubblico impiego non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: viene comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;
c) controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminata la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre: viene comunicato agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
d) richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego presentate dopo il 24 novembre 2010: la richiesta viene archiviata, avvertendo l’istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.
Con riferimento alle eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c. Vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio tempus regit actum, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si svolge – indipendentemente dalla composizione della commissione o della sottocommissione – nelle modalità previste dall’articolo 410 c.p.c. Come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale.
In altri termini, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice – in applicazione dell’art. 412 bis c.p.c. Vigente al momento del deposito – sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione deve applicare la disciplina previgente e non può ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione.