venerdì, 16 ottobre 2026

Compenso amministratore: la richiesta al Tribunale ordinario con opposizione va fatta entro 40 giorni

Cassazione civile  sezione lavoro, sentenza 9.11.2010 n. 22738

 

B.C. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Genova, pubblicata il 7 settembre 2005, che, accogliendo l'appello di IMP - Industria marmi Pietramarina srl, ha riformato la sentenza del Tribunale di Massa ed ha rigettato la domanda del C., revocando il decreto ingiuntivo da questi a suo tempo ottenuto dal Presidente del Tribunale di Massa. Il C. aveva chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti della società per compensi arretrati inerenti alla sua qualità di amministratore unico della stessa nella misura stabilita da una delibera assembleare del 3 gennaio 1997. La società propose opposizione. Il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile l'opposizione perchè proposta con citazione depositata oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto. La IMP ha proposto appello, che la Corte ha accolto, ritenendo ammissibile e fondato il ricorso. Il C. propone cinque motivi di ricorso. La società si difende con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denunzia una violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., in relazione all'art. 415 c.p.c..
Il ricorso per decreto ingiuntivo aveva per oggetto compensi dell'amministratore unico. E' stato accolto dal presidente del Tribunale. L'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto, ma il deposito è avvenuto oltre il quarantesimo giorno. Il Tribunale di Massa ha effettuato la conversione del rito da civile ordinario a lavoro ed ha dichiarato inammissibile l'opposizione perchè proposta con citazione oltre il termine di quaranta giorni.
La Corte d'Appello ha riformato la sentenza, rilevando che nel ricorso non era contenuto alcun riferimento esplicito al rito del lavoro, che il decreto è stato emesso non dal giudice del lavoro, ma dal presidente del Tribunale, che vi è stata una delibazione sulla natura civile e non lavoristica della controversia; che l'ingiunto "ha fatto legittimo affidamento circa le forme dell'opposizione, che pertanto deve ritenersi tempestiva". Il ricorrente critica la decisione, rilevando che nessuna norma del codice di rito prevede l'obbligo di enunciare il tipo di rito applicabile; la Corte non si è posto il problema di come siano articolate le sezioni del tribunale di Massa; il ricorso è stato depositato nella cancelleria della sezione lavoro e privo di bolli; il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale Dott. Bo., era intestato semplicemente "giudice del tribunale di Massa"; il decreto è stato posto in notifica con l'indicazione "lavoro". Gli elementi indicati dal ricorrente non sono dirimenti. Premesso che il ricorso del B. non era qualificato "di lavoro" e non era indirizzato al Tribunale giudice del lavoro, nè indicava norme specificamente lavoristiche, ciò che è decisivo è che il ricorso è stato esaminato ed accolto dal presidente del Tribunale e non dal giudice del lavoro (la intestazione è generica e la firma è Dott. Bo., Presidente del Tribunale). Ciò comporta che il giudice ha qualificato il ricorso come ordinario, il che ha legittimato l'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario. Il principio cardine che regola la materia è infatti, per giurisprudenza costante, quello per cui "il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione".
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sottolineato la "evidente razionalità di tale interpretazione, sia perchè sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, sia perchè privilegia l'affidamento del cittadino nelle forme del processo" (così Sezione lavoro, 27 novembre 2007, n. 24649, alla quale si rinvia per la puntuale ricostruzione dei precedenti in materia, tra i quali deve segnalarsi Sezione prima, 7 maggio 2002, n. 6523, che applicò questo principio generale al caso del decreto ingiuntivo in materia lavoristica emesso dal presidente del Tribunale, affermando. "Nella specie, l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Presidente del Tribunale, a cui era stato richiesto, assumeva funzione enunciativa della natura della controversia, atteso che, l'opposizione doveva necessariamente seguire il rito del procedimento ordinario dinanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e non poteva invece assumere le forme del rito del lavoro, previsto per le opposizioni a decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro". Il principio è stato, da ultimo, ulteriormente ribadito dalla sezione lavoro con la decisione n. 3192 del 9 febbraio 2009).
Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e motivazione contraddittoria, laddove la Corte ha ritenuto che avendo la società affermato la inesistenza di una sua delibera per mancata convocazione di alcuni soci non poteva essa stessa essere onerata di provare la regolare convocazione dei soci. Il principio così affermato non è corretto. Il B. chiede il pagamento di determinati compensi quale amministratore unico della società. Fonda la sua richiesta su di una delibera della società convenuta. La società eccepisce che la delibera è inesistente, perchè non tutti i soci erano stati convocati. La Corte ha ritenuto che "il fatto che l'inesistenza della deliberazione 'de quà proviene dalla stessa società", comporta che "la stessa non può essere onerata della prova della regolare convocazione dei soci per avere essa affermato il contrario".
La Corte ritiene, invece, che l'onere della prova sul punto gravi sul B. "perchè egli all'epoca era amministratore unico della società" e perchè la relativa prova "attenendo all'esistenza stessa del titolo da lui fatto valere, è elemento costitutivo del diritto azionato".
A norma dell'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Il ricorrente fa valere un diritto a dei compensi, che trovano fondamento su di una delibera sociale.
La norma aggiunge: "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
La società assume che la delibera è inesistente, ma non può limitarsi ad affermarlo, deve provarlo.
La prova non può essere....

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LaPrevidenza.it, 01/01/2011

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