LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 9.11.2010 n. 22738


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. MONACI Stefano - Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 24357/2006 proposto da:


B.C., - ricorrente -


contro


I.M.P. - controricorrente -


avverso la sentenza n. 624/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/09/2005 R.G.N. 968/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CARLO F. LA PORTA;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

B.C. Chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 7 settembre 2005, che, accogliendo l’appello di IMP – Industria marmi Pietramarina srl, ha riformato la sentenza del Tribunale di Massa ed ha rigettato la domanda del C., revocando il decreto ingiuntivo da questi a suo tempo ottenuto dal Presidente del Tribunale di Massa.

Il C. aveva chiesto un decreto ingiuntivo nei confronti della società per compensi arretrati inerenti alla sua qualità di amministratore unico della stessa nella misura stabilita da una delibera assembleare del 3 gennaio 1997.

La società propose opposizione.

Il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta con citazione depositata oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto.

La IMP ha proposto appello, che la Corte ha accolto, ritenendo ammissibile e fondato il ricorso.

Il C. propone cinque motivi di ricorso. La società si difende con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia una violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 415 c.p.c..

Il ricorso per decreto ingiuntivo aveva per oggetto compensi dell’amministratore unico. E’ stato accolto dal presidente del Tribunale. L’opposizione è stata proposta con atto di citazione notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto, ma il deposito è avvenuto oltre il quarantesimo giorno.

Il Tribunale di Massa ha effettuato la conversione del rito da civile ordinario a lavoro ed ha dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta con citazione oltre il termine di quaranta giorni.

La Corte d’Appello ha riformato la sentenza, rilevando che nel ricorso non era contenuto alcun riferimento esplicito al rito del lavoro, che il decreto è stato emesso non dal giudice del lavoro, ma dal presidente del Tribunale, che vi è stata una delibazione sulla natura civile e non lavoristica della controversia; che l’ingiunto “ha fatto legittimo affidamento circa le forme dell’opposizione, che pertanto deve ritenersi tempestiva”.

Il ricorrente critica la decisione, rilevando che nessuna norma del codice di rito prevede l’obbligo di enunciare il tipo di rito applicabile; la Corte non si è posto il problema di come siano articolate le sezioni del tribunale di Massa; il ricorso è stato depositato nella cancelleria della sezione lavoro e privo di bolli;

il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale Dott. Bo., era intestato semplicemente “giudice del tribunale di Massa”; il decreto è stato posto in notifica con l’indicazione “lavoro”.

Gli elementi indicati dal ricorrente non sono dirimenti.

Premesso che il ricorso del B. non era qualificato “di lavoro” e non era indirizzato al Tribunale giudice del lavoro, né indicava norme specificamente lavoristiche, ciò che è decisivo è che il ricorso è stato esaminato ed accolto dal presidente del Tribunale e non dal giudice del lavoro (la intestazione è generica e la firma è Dott. Bo., Presidente del Tribunale). Ciò comporta che il giudice ha qualificato il ricorso come ordinario, il che ha legittimato l’opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario. Il principio cardine che regola la materia è infatti, per giurisprudenza costante, quello per cui “il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione”.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sottolineato la “evidente razionalità di tale interpretazione, sia perché sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, sia perché privilegia l’affidamento del cittadino nelle forme del processo” (così Sezione lavoro, 27 novembre 2007, n. 24649, alla quale si rinvia per la puntuale ricostruzione dei precedenti in materia, tra i quali deve segnalarsi Sezione prima, 7 maggio 2002, n. 6523, che applicò questo principio generale al caso del decreto ingiuntivo in materia lavoristica emesso dal presidente del Tribunale, affermando. “Nella specie, l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Presidente del Tribunale, a cui era stato richiesto, assumeva funzione enunciativa della natura della controversia, atteso che, l’opposizione doveva necessariamente seguire il rito del procedimento ordinario dinanzi al tribunale, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non poteva invece assumere le forme del rito del lavoro, previsto per le opposizioni a decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro”. Il principio è stato, da ultimo, ulteriormente ribadito dalla sezione lavoro con la decisione n. 3192 del 9 febbraio 2009).

Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e motivazione contraddittoria, laddove la Corte ha ritenuto che avendo la società affermato la inesistenza di una sua delibera per mancata convocazione di alcuni soci non poteva essa stessa essere onerata di provare la regolare convocazione dei soci. Il principio così affermato non è corretto. Il B. chiede il pagamento di determinati compensi quale amministratore unico della società. Fonda la sua richiesta su di una delibera della società convenuta. La società eccepisce che la delibera è inesistente, perché non tutti i soci erano stati convocati. La Corte ha ritenuto che “il fatto che l’inesistenza della deliberazione ‘de qua proviene dalla stessa società”, comporta che “la stessa non può essere onerata della prova della regolare convocazione dei soci per avere essa affermato il contrario”.

La Corte ritiene, invece, che l’onere della prova sul punto gravi sul B. “perché egli all’epoca era amministratore unico della società” e perché la relativa prova “attenendo all’esistenza stessa del titolo da lui fatto valere, è elemento costitutivo del diritto azionato”.

A norma dell’art. 2697 c.c., “chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il ricorrente fa valere un diritto a dei compensi, che trovano fondamento su di una delibera sociale.

La norma aggiunge: “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

La società assume che la delibera è inesistente, ma non può limitarsi ad affermarlo, deve provarlo.

La prova non può essere trasferita sul ricorrente per nessuna delle due ragioni indicate dalla Corte di Genova. Non perché il ricorrente era all’epoca dei fatti amministratore unico, in quanto al momento della introduzione della controversia non lo era più e quindi non aveva disponibilità dei documenti aziendali, che integra quel requisito di vicinanza della prova cui sembra far riferimento la Corte di Genova.

Non per la seconda ragione, in ordine alla natura del fatto da provare, in quanto l’inesistenza della delibera sociale non può definirsi fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ma è fatto impeditivo, eccepito da chi sostiene che quel diritto in realtà non sussiste. Ed è quest’ultimo soggetto che ha l’onere di provare quanto assume.

Le contingenze peculiari del caso in esame non consentono di modificare arbitrariamente le regole sulla distribuzione dell’onere della prova.

Pertanto, questo motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza sul punto deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà decidere la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: “la parte convenuta che eccepisce l’inesistenza di una delibera sociale sulla quale si fonda il diritto fatto valere dal ricorrente, ha l’onere di provare l’inesistenza della delibera”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., omessa pronunzia sulla richiesta di ammissione prove. Motivazione carente”. La Corte non avrebbe preso in esame la richiesta di ammissione di prova diretta e della controprova formulata dal ricorrente a pag. 10 della memoria, richiamata nella comparsa di risposta in grado di appello, in particolare i capitoli da 20 a 22 finalizzati a dimostrare l’entità del compenso.

Il motivo non è fondato perché vi è giudizio, implicito, sulla non ammissibilità dell’istruttoria in appello.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 433, in relazione all’art. 342 c.p.c., e artt. 99 e 112 c.p.c., nonché motivazione contraddittoria. Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la richiesta di sospensiva contenuta nell’appello con riserva dei motivi, implicasse la domanda di riforma nel merito della decisione, poi invece formulata con l’atto contenente i motivi. La Corte avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile un appello privo di petitum o comunque avrebbe errato per ultrapetizione rispetto a quanto richiesto in tale atto. Il motivo è inammissibile perché quello posto è un problema di interpretazione del contenuto dell’atto. Attiene quindi al merito, salvo che non venga denunziata la violazione di un canone di interpretazione legale.

Con l’ultimo motivo si denunzia una violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., e motivazione contraddittoria, per mancato accoglimento della eccezione di carenza di procura del difensore, in quanto l’atto di appello con riserva dei motivi avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, quindi la procura inserita in quell’atto era inesistente. né – si aggiunge – la procura conferita in primo grado all’avv. Tavarelli poteva intendersi valida anche per l’appello perché la stessa doveva intendersi superata dagli atti successivi in cui all’avv. Tavarelli era stato affiancato altro difensore.

La censura è infondata poiché il presupposto della inammissibilità dell’atto non sussiste per le ragioni indicate esaminando il quarto motivo.

In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e devono essere respinti tutti gli altri. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Corte d’Appello che dovrà decidere applicando il principio di diritto enunciato.


P.Q.M.


La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze per la decisione anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010