Tar Lazio, sez. I bis, sentenza 29.3.2010 n. 4917
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 18 luglio 1997, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 2, lettera c), e art. 17 L. n. 1168/1961 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente dei sottufficiali dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare. Ebbene, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il procedimento di adozione dell'atto della cui legittimità si discute è in grado di determinare la caducazione in via derivata del medesimo (cfr C.d.s., sez. IV. 27 ottobre 2005, n. 6043). Per vero, la sentenza della Corte Cost n 240 del 1997 attiene ai sottufficiali, mentre il ricorrente dagli atti di causa risulta, sì, avere la qualifica di carabiniere ma non anche il grado di sottufficiale (circostanza affermata ma non comprovata)...
LaPrevidenza.it, 05/06/2010
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