N. 04917/2010 REG.SEN.
N. 18555/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 4917/2010)
Sul ricorso numero di registro generale 18555 del 1993, proposto da: M.M., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Como, con domicilio eletto presso Sergio Como in Roma, via M. Mercati, 51;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento della nota prot. n. 41493/SD/93 del 4/10/1993 del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento del ricorrente; della proposta formulata dall’autorità gerarchica e del parere espresso in data 1.9.1993 dalla commissione permanente di valutazione per l’avanzamento dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque teso ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente, ivi compresi i giudizi che hanno portato a tale determinazione;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Anna Chiara Forte, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Gianna Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente carabiniere – qualificatosi sottufficiale - ha impugnato il provvedimento n. 41493 di protocollo, datato 4 ottobre 1993, con il quale l’intimata amministrazione ha disposto la sua cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.
In punto di diritto, l’interessato deduce i seguenti motivi di ricorso:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. c) e 17 della legge n. 1168/1961; violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto vari profili:
1.1)il provvedimento impugnato reca una motivazione del tutto generica senza fare preciso riferimento a fatti che dimostrino lo scarso rendimento che il ricorrente avrebbe avuto in servizio;
1.2)le presunte scadenti prestazioni di servizio del ricorrente sarebbero evidenziate nella documentazione caratteristica il cui contenuto non è stato palesato all’interessato;
1.3)il ricorrente ha conseguito il giudizio “meno di sufficiente” solo nell’ultimo anno;
1.4)l’amministrazione può disporre la dispensa dal servizio previa contestazione di specifici fatti che devono essere inequivocabilmente assertivi di una condotta lavorativa scarsa quanto a risultati conseguiti ed all’impegno assunto;
2)violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 nonché eccesso di potere:
2.1)il ricorrente non ha mai avuto contestazioni né richiami relativamente al servizio svolto ma solo ingiusti richiami di scarsa rilevanza;
2.2)le contestazioni formulate durante il servizio riguardano fatti che non possono essere assunti quali indici rivelatori di inettitudine del dipendente a raggiungere il normale rendimento richiesto dal tipo di mansioni inerenti al suo ufficio;
2.3)in ogni caso, i fatti oggetto di contestazione durante il servizio potevano, al più, essere considerati quali presupposti per l’adozione di un provvedimento disciplinare ovviamente con il rispetto delle garanzie che la legge dispone per detti procedimenti;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 nonché eccesso di potere sotto altri profili:
3.1)non è stato comunicato all’interessato l’inizio del procedimento in modo da consentirgli di precisare osservazioni; il ministero avrebbe dovuto avvisare il ricorrente, nei termini e modalità di legge, dell’inizio del procedimento a suo carico così da consentire allo stesso di predisporre una difesa adeguata dei propri interessi;
4)violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e della loro certezza; inesistenza dell’atto; incompetenza:
4.1)il provvedimento non reca alcuna sottoscrizione resa da parte dell’organo emanante ma solo un dattiloscritto col nominativo del direttore generale che ha emesso l’atto.
Si è costituita l’avvocatura di stato.
All’udienza del 20 gennaio 2010 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 41493 di protocollo, datato 4 ottobre 1993, con il quale l’intimata amministrazione ha disposto la sua cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi dell’art. 12, lett. c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti che seguono.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 18 luglio 1997, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 2, lettera c), e art. 17 L. n. 1168/1961 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente dei sottufficiali dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Ebbene, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il procedimento di adozione dell'atto della cui legittimità si discute è in grado di determinare la caducazione in via derivata del medesimo (cfr C.d.s., sez. IV. 27 ottobre 2005, n. 6043).
Per vero, la sentenza della Corte Cost n 240 del 1997 attiene ai sottufficiali,
mentre il ricorrente dagli atti di causa risulta, sì, avere la qualifica di carabiniere ma non anche il grado di sottufficiale (circostanza affermata ma non comprovata).
Ritiene il Collegio che, se anche la sentenza della Corte costituzionale non fosse perfettamente aderente al caso di specie (ma la qualifica di sottufficiale non è stata, per vero, confutata dall’amministrazione resistente) essa potrebbe valere senz’altro come richiamo a un principio
generale già operante sin dal 1993 in forza anche della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha, infatti, censurato espressamente la violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (che non consta in atti sia stato istaurato) e di istruttoria (mancato esame di memorie difensive che il ricorrente non ha potuto neanche produrre in assenza del relativo procedimento) non essendo stato consentito all'interessato di offrire quegli elementi di prova o di indizi ovvero la rappresentazione di tutte quelle ulteriori circostanze di fatto che sole avrebbero condotto all'adozione di un giusto procedimento.
Il Consiglio di stato, con la decisione sopra richiamata (27 ottobre 2005, n. 6043) ha precisato che se anche “le censure di difetto istruttoria e di difetto di partecipazione al procedimento sono state svolte in modo generico (…) per un verso, occorre ricordare che ben può il giudice, nell'ambito dei fatti rappresentatigli (causa petendi) e del provvedimento concreto richiestogli (petitum), interpretare la domanda giudiziale e ciò anche nel processo amministrativo, interpretando correttamente le censure rivolte avverso il provvedimento amministrativo impugnato, e, per altro verso, occorre sottolineare che tale interpretazione del ricorso giurisdizionale è indispensabile allorquando, come nel caso di specie, sia sopravvenuta nel corso del giudizio una pronuncia della Corte Costituzionale che abbia abrogato la normativa su cui si fondava il provvedimento impugnato, pena la violazione degli articoli 24 e 113 della Corte Costituzionale (tanto più che non si è in presenza di un rapporto esaurito)”.
Le restanti censure sono, invece, destituite di giuridico fondamento.
Il provvedimento impugnato fa espresso riferimento sia ai pareri acquisiti, sia alle valutazioni insufficienti riportate negli ultimi anni, sia alle scadenti prestazioni di servizio, sia, infine, a carenze qualitative personali e professionali. Gli elementi di fatto indicati a supporto della determinazione trovano riscontro nella documentazione istruttoria. Ed invero, il ricorrente:
-è stato ammonito due volte;
-è stato invitato formalmente a mutare condotta in relazione all’inadeguato comportamento tenuto ad allo scarso rendimento reso in servizio;
-è stato sempre avvertito che, in caso contrario, si sarebbe reso necessario adottare, nei suoi confronti, il provvedimento di cessazione dal servizio d’autorità;
-nonostante i formali ammonimenti egli è stato più di una volta sanzionato disciplinarmente,;
-ha fornito un rendimento complessivo classificato “insufficiente”;
-i suoi superiori hanno appurato l’insussistenza di segni di miglioramento.
Sia la motivazione del provvedimento che tutti gli elementi presupposti alla determinazione impugnata appaiono, perciò, del tutto congrui ed adeguati nonché idonei a far comprendere al destinatario per quali ragioni il provvedimento sia stato adottato. Le contestazioni formulate durante il servizio riguardavano fatti che, per la loro entità e gravità (il ricorrente era stato destinatario di ben due sanzioni disciplinari di corpo negli anni immediatamente precedenti la dispensa dal servizio), correttamente sono stati assunti quali indici rivelatori di inettitudine del dipendente a raggiungere il normale rendimento richiesto dal tipo di mansioni inerenti al suo ufficio.
Il procedimento regolato dall’art. 12, lett. c) della legge n. 1168/1961 non ha natura disciplinare, da cui l’infondatezza delle censure riconducibili a tale profilo (in fatto, motivo di ricorso n. 2).
Ed invero, il Consiglio di stato, sez. IV, con decisione 18 marzo 2009, n. 1596 ha chiarito che “In assenza di un esplicito intervento del legislatore, al procedimento di dispensa sono da applicare le disposizioni relative all'identico istituto della dispensa per scarso rendimento di cui all'articolo 129 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, che costituiscono principi generali validi per tutto il pubblico impiego: infatti, esistendo nell'ordinamento generale un istituto perfettamente assimilabile a quello di cui ai citati articolo 12 e 17, non sarebbe logico applicare alla fattispecie i principi desunti dal procedimento disciplinare, che ha diversa natura”.
Quanto alla quarta censura (sottoscrizione dell’atto), il Collegio rileva che il provvedimento impugnato reca chiaramente l’indicazione dell’organo e dell’ufficio redattore dell’atto, titolare della competenza e responsabile della decisione adottata nella persona del direttore generale del ministero della difesa. La circostanza che in calce manchi la sottoscrizione autografa da parte del dirigente non rende l’atto inesistente poiché – in assenza di norme di diritto pubblico sulla forma degli atti amministrativi – è sufficiente che il provvedimento si esteriorizzi indicando l’ufficio che lo ha adottato e la qualità del soggetto che se ne è assunto la responsabilità (oltre la data ed il contenuto essenziale) così da renderne possibile l’imputabilità soggettiva ovvero l’identificazione dell’organo.
Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 1034/1971, che l’amministrazione riterrà di adottare previa eliminazione del vizio che ha determinato l’annullamento del provvedimento impugnato.
. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, accoglie il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO