Brevi note sul controllo di gestione ex art.198 bis D.Lgs. 267/2000
Avv. Giuseppe De Luca
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 286 del 30/07/1999 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
A tale riguardo il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per la pubblica amministrazione e precisandone il contesto normativo definisce
- nell’ art. 196 il controllo di gestione e sue finalità quali: “ ….garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa….verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi ”....
LaPrevidenza.it, 05/05/2010