Brevi note sul controllo di gestione ex art.198 bis D.Lgs. 267/2000
avv. Giuseppe De Luca, Segretario Generale di classe III
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 286 del 30/07/1999 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
• garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
• verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
• valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
• valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
A tale riguardo il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per la pubblica amministrazione e precisandone il contesto normativo definisce
• nell’ art. 196 il controllo di gestione e sue finalità quali: “ ….garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa….verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi ”;
• nell’art. 197 che il controllo di gestione: “….ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale…. ed è svolto con una cadenza periodica definita da regolamento di contabilità dell’ente….Si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
…..E’ svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi……”
• nell’ art. 198 le modalità relative al referto del controllo di gestione e sua comunicazione individuando nella: “…. struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori…. Ai responsabili dei servizi….”;
Ancora l’art. 1, comma 5 del Decreto Legge n. 168/2004, convertito in Legge dall’art.1 della Legge 30 luglio 2004, n. 191 ha inserito, dopo l’art. 198 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000, la seguente norma: “Art. 198 bis – Comunicazione del referto – 1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 198, anche alla Corte dei conti”;
Il controllo di gestione costituisce pertanto una delle fattispecie dei controlli interni previsti dall’art. 1 del D. .Lgs. 286/1999 e mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi-risultati. Tale principio viene ripreso dall’art. 147, comma 1, lettera b) del T.U. n. 267/2000 precisandone successivamente le finalità e modalità con gli artt, 196, 197, 198 e 198 bis.
Per quanto riguarda i tempi, le modalità attuative e organizzative, la norma lascia piena discrezionalità in capo a ciascun Ente.
Al riguardo peraltro si rammenta che l’art.31 del recente D.L.223/2006 (Decreto Bersani) contenente una disposizione relativa al dimensionamento dell’organico del personale impegnato nei servizi di controllo interno considerati, non è né immediatamente applicabile né strettamente obbligatorio per gli Enti locali, pur contenendo principi ai quali è possibile far riferimento nel definire il proprio sistema di controllo interno, tenendo peraltro conto delle proprie specificità istituzionali, organizzative e gestionali.
A livello normativo e regolamentare il controllo degli equilibri di bilancio risulta essere un’attività da effettuare almeno una volta l’anno e precisamente entro il 30 settembre attraverso l’ approvazione dello schema sulla stato di attuazione dei programmi ed alla verifica degli equilibri finanziari del bilancio di previsione di cui all’art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000.
La rilevazione dei parametri deficitari allegati al rendiconto permette di dare atto che L’Ente non è strutturalmente deficitario.
Al riguardo è possibile utilizzare l’indicata ingente messe di dati finanziari proprio al fine di impiantarvi un controllo della gestione ulteriore a quello imposto dalla normativa; tanto attraverso l’opportuna costruzione di una batteria di indici finanziari che potrebbero fornire dati ulteriori a quelli canonici, dati suscettibili di valutazione ai fini del controllo di gestione.
Un esempio potrebbe esserci offerto proprio dalle recenti disposizioni sulla tempestività dei pagamenti.
L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevedeva che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottassero entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Il predetto disposto normativo trova immediati limiti rispetto all’attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale: per tali spese, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
Conseguentemente, considerato l’attuale quadro normativo, è arduo rispettare i termini di pagamento fissati dalla direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità;
Per quanto appena esposto, la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) genera delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da affrontare per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari e il raggiungimento degli obiettivi programmati; proprio la metodologia utilizzata per la risoluzione di tali problematiche potrebbe costituire aspetto valutabile ai sensi del controllo di gestione ex art.198 bis D.Lgs. 267/2000. Il miglioramento delle tempistiche utili alla liquidazione delle fatture, opportunamente indicizzato, potrebbe costituire uno degli obiettivi programmatici da raggiungere, anche, eventualmente, attraverso un’attività di staff.
Gli Enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non hanno l’obbligo di adottare il Piano Esecutivo di Gestione; ciò nondimeno l’adozione di un Piano Obiettivi Risorse, maggiormente tarato sulla realtà dell’Ente, ed opportunamente dimensionato sulle esigenze dello stesso, può costituire una base adeguata per assegnare obiettivi da raggiungere e risorse umane e strumentali per il perseguimento delle predette finalità: una base dunque sufficiente per l’implementazione di un sistema di controllo di gestione.
Il D.Lgs.vo 168/2004 convertito con modificazioni nella legge 191/2004 ha, fra l’altro, reintrodotto l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di aderire alle convenzioni cosiddette “CONSIP” o di considerare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi, anche utilizzando procedure telematiche. Il rispetto della normativa de qua anche laddove sia possibile prescinderne attraverso acquisti ossequiosi dei parametri prezo-qualità, può ad esempio comportare notevoli risparmi di spesa, che, opportunamente monitorati, possono costituire uno degli indici di valutazione all’interno del controllo di gestione.