Tutela antinfortunistica nello sport: i rapporti di competenza Inail/Sportass
Articolo dell' Avv. Angelo Guadagnino
Nell'ambito del settore sportivo la tutela antinfortunistica si presenta,sotto il profilo dei soggetti beneficiari,più completa di quella previdenziale.
Invero,mentre quest'ultima si rivolge esclusivamente agli sportivi professionisti,la prima esplica effetti anche nei confronti degli sportivi dilettanti.
In considerazione di ciò,la distinzione tra attività sportiva dilettantistica ed attività sportiva professionistica,affermata dagli artt. 1 e 2 della legge 23 marzo 1981,n.91,assume in questo settore una rilevanza giuridica maggiore,caratterizzandosi il sistema per una duplicità di normative tendenti ad assicurare a ciascuna delle due categorie di sportivi una specifica tutela.
In tale contesto i soggetti chiamati ad assolvere il cennato compito sono stati finora la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ) e l'Inail,competenti rispettivamente per gli sportivi dilettanti e per quelli professionisti,seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato.
L'evidenziato riparto di competenze risulta tuttavia delineato solo di recente per effetto del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,prevedendo all'art. 6 l'obbligo di assicurare presso l'Inail gli sportivi professionisti dipendenti,ha comportato il venir meno del monopolio di fatto per anni esercitato dalla Sportass nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sportivi.
(Avv. Angelo Guadagnino)
LaPrevidenza.it, 28/01/2006