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LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA NELLO SPORT: I RAPPORTI DI COMPETENZA INAIL/SPORTASS

Avv. Angelo Guadagnino

 

Sommario: 1. La tutela antinfortunistica nello sport: generalità. - 2. L'assicurazione presso la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ). - 2.1. Le origini e l'evoluzione normativa. - 2.2. L'abolizione dell'obbligo assicurativo a favore della Sportass. - 2.3. La previsione legale dell'obbligo assicurativo: effetti sulla competenza per materia. - 3. L'assicurazione presso l' I.N.A.I.L. - 3.1. I soggetti beneficiari della tutela: gli sportivi professionisti dipendenti. - 3.2. I soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo: le societa’ di appartenenza. - 3.3. L’ ambito oggettivo della tutela. - 3.4. L’obbligazione contributiva e le prestazioni. - 4. Problematiche relative all'assicurazione Inail. - 4.1. I rapporti con l’art. 8 legge 23 marzo 1981,n.91. - 4.2. La compatibilità con il diritto comunitario. - 4.3. Insussistenza di un obbligo assicurativo delle federazioni sportive per le attività a favore della nazionale.



1. La tutela antinfortunistica nello sport: generalità

Nell'ambito del settore sportivo la tutela antinfortunistica si presenta,sotto il profilo dei soggetti beneficiari,più completa di quella previdenziale.

Invero,mentre quest'ultima si rivolge esclusivamente agli sportivi professionisti,la prima esplica effetti anche nei confronti degli sportivi dilettanti.

In considerazione di ciò,la distinzione tra attività sportiva dilettantistica ed attività sportiva professionistica,affermata dagli artt. 1 e 2 della legge 23 marzo 1981,n.91,assume in questo settore una rilevanza giuridica maggiore,caratterizzandosi il sistema per una duplicità di normative tendenti ad assicurare a ciascuna delle due categorie di sportivi una specifica tutela.

In tale contesto i soggetti chiamati ad assolvere il cennato compito sono stati finora la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ) e l'Inail,competenti rispettivamente per gli sportivi dilettanti e per quelli professionisti,seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato.

L'evidenziato riparto di competenze risulta tuttavia delineato solo di recente per effetto del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,prevedendo all'art. 6 l'obbligo di assicurare presso l'Inail gli sportivi professionisti dipendenti,ha comportato il venir meno del monopolio di fatto per anni esercitato dalla Sportass nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sportivi.

2. L'assicurazione presso la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi     (Sportass )

Per meglio comprendere l'attuale sistema di attribuzioni e competenze della Sportass è opportuno procedere ad un breve excursus delle disposizioni legislative che nel corso degli anni hanno interessato la materia de qua.

2. 1. Le origini e l'evoluzione normativa

La Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ) fu istituita,in seno al C.O.N.I.,quale ente morale con il regio decreto 16 ottobre 1934,n.2047.

Successivamente,il D.P.R. 1° luglio 1952,n.1451 di approvazione dello statuto della Sportass autorizzò la stessa ad esercitare l'attività di assicurare,senza fini di lucro,tutti gli sportivi e gli ausiliari sportivi (giudici,arbitri,ufficiali di gara,cronometristi,allenatori,sanitari,accompagnatori,massaggiatori ecc.) contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi ed a cose di terzi che si verifichino durante l'esercizio,individuale o collettivo,dello sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espressamente autorizzata dalla legge.

Con il D.P.R. 1° aprile 1978,n.250 venne ribadita la natura di ente pubblico necessario (ai fini dello sviluppo economico,civile,culturale e democratico del Paese)della Sportass che fu inserita nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,n.70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”.

Le competenze ed il ruolo della Cassa di Previdenza non subirono alcuna limitazione neanche a seguito della legge 23 marzo 1981,n.91,rilevato che tale disciplina,da un lato,non si applica(va) agli sportivi dilettanti e che,dall'altro,amplia(va) la tutela assicurativa per i professionisti non limitandone la copertura alla morte ed agli infortuni verificatisi a causa o nell'esercizio dell'attività sportiva.

In conclusione,fino a prima che fosse approvato il decreto legislativo n.38/2000 la Sportass poteva garantire – e,di fatto,garantiva- la copertura assicurativa a tutti gli sportivi,sia professionisti,che dilettanti,purché iscritti alle federazioni sportive nazionali aderenti al C.O.N.I. o alle organizzazioni sportive sulle quali quest'ultimo esercitava il potere di vigilanza.

La situazione mutò con la sopracitata normativa che,prevedendo l'obbligo assicurativo presso l'Inail degli sportivi professionisti dipendenti,decretò per tali soggetti la fine della competenza esclusiva della Sportasi che,invece,rimase per gli sportivi dilettanti.

Per questi ultimi l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002,n.289 (finanziaria per l' anno 2003) ha stabilito che “ A decorrere dal 1° luglio 2003,sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti,dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva”.

Ai sensi del comma 2 “L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive,dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.

Rimangono pertanto escluse dalla predetta copertura assicurativa le conseguenze delle malattie professionali,a differenza di quanto invece si verifica per gli sportivi professionisti dipendenti,ai quali si applicano tutti i principi in termini di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia.

All'approvazione della disposizione che ha introdotto il nuovo obbligo ha concorso anche il vuoto di tutela assicurativa che si è venuto a creare per i dilettanti per effetto dell'art.37 della legge 21 novembre 2000,n.342 che aveva ricompreso i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche tra i “redditi diversi”.

A seguito di ciò,l'Inail aveva ritenuto che i dilettanti,non essendo lavoratori parasubordinati,non potessero più essere assoggettati all'assicurazione contro gli infortuni prevista dal dlgs. n.38/00.

A rafforzare l'obbligo assicurativo introdotto con la normativa del 2002 è intervenuta la legge 24 dicembre 2003,n.350 il cui articolo 4,comma 205,ha aggiunto al citato art.51 il comma 2 bis che così dispone:” Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978,n.250,nonché i termini,la natura,l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Il decreto di cui all'articolo 51,comma 2 bis della legge 27 dicembre 2002,n.289,è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Tale decreto è stato emanato il 17 dicembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

Con esso si prevede l'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi denominata Sportass di tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta,tecnico,dirigente alle federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

2.2. L'abolizione dell'obbligo assicurativo a favore della Sportass

Il decreto ministeriale 17 dicembre 2004 ha suscitato fin da subito aspre critiche sia da parte del mondo sportivo,che da quello politico considerato che,attraverso l’affidamento ad un unico soggetto di tutte le polizze assicurative,veniva ad essere violata la libertà di scelta degli sportivi e delle società,nonché quella di concorrenza tra le compagnie assicuratrici prevista ed imposta dalla normativa comunitaria.

In particolare,gli enti di promozione sportiva si dolevano del fatto che,dopo aver negli anni passati verificata l’inefficienza del servizio assicurativo della Sportass,avevano provveduto a stipulare contratti,anche di durata pluriennale,con diversi istituti assicurativi con prestazioni migliori e a costi più contenuti di quelli previsti nel decreto.

La Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti,con l'intervento ad adiuvandum di alcuni Enti di promozione sportiva ( Uisp,Csi,Aics,Endas,Csen, Usacli, Acsi,Csn Fiamma,Asi,Cusi,Mspi,Csn) presentarono un ricorso al T.A.R. per chiedere l’ annullamento del decreto ministeriale in quanto lo stesso,tra l'altro,creava un'inammissibile posizione di monopolio legale a beneficio di un ente pubblico in contrasto con gli artt. 10,82 e 86 del trattato C.E.E. posti a tutela della libertà di concorrenza in ambito imprenditoriale e della libera circolazione dei servizi.

In sede politica le critiche sfociarono in una mozione presentata al Senato che impegnava il governo a soprassedere all'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'assicurazione alla Cassa di previdenza degli Sportivi (Sportass).

Le iniziative sopra descritte portarono alla sospensione,ai sensi dell'art.6,comma 4,del decreto legge 30 giugno 2005,n.115,dell’operatività dell’obbligo assicurativo fino al 31 dicembre 2006.

Tale disposizione venne poi modificata in sede di conversione dalla legge 17 agosto 2005,n. 168 il cui art. 6, comma quarto ha sostituito il comma 2 bis dell’art. 51 della legge 27 dicembre 2002,n.289.

La nuova disposizione si compone,sotto il profilo testuale,di tre periodi.

Il primo rinvia ad un decreto ministeriale,da emanarsi a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006,il compito di stabilire le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti,nonché la natura,l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Dal confronto con il testo originario del comma 2 bis emerge,oltre all’omesso riferimento alla Sportass,la previsione dell’obbligo di sentire,ai fini dell’emanazione del decreto,anche le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva.

La novità va salutata con favore,essendo i soggetti in questione quelli maggiormente interessati dal cennato obbligo assicurativo.

La seconda parte della disposizione sancisce il diritto delle federazioni e degli enti di promozione sportiva di poter scegliere la compagnia assicuratrice con cui stipulare le convenzioni.

L’esercizio di tale facoltà,tuttavia,dovrà avvenire nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica,costituendo tale requisito un imprescindibile elemento di garanzia per i soggetti beneficiari della tutela stessa.

Infine,l’ultimo periodo della norma prevede espressamente l’abrogazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice.

In dottrina sono stati sollevati dubbi circa l’ immediata operatività della nuova norma,rilevato che un obbligo,introdotto dalla legge finanziaria 2003 a decorrere dal 1° luglio 2003 a tutela della salute degli sportivi dilettanti,risulta allo stato ancora operativo in quanto mancano ancora le disposizioni tecniche per le quali si potrebbe dover aspettare (almeno secondo la lettera dell'ultima norma) il 31 dicembre 2006.

Le perplessità sopra evidenziate non hanno ragione di esistere in quanto la disposizione del comma 2 bis dell’art. 51 della legge n.289/02 non è più in vigore,essendo stata espressamente sostituita dal comma 4 dell’art. 6 della legge n.168/05.

Del resto,ritenere che la facoltà di scegliere la compagnia assicuratrice possa essere esercitata solo dopo l’emanazione del nuovo decreto ministeriale avrebbe l’effetto paradossale di prorogare di fatto l’efficacia dell’obbligo assicurativo presso la Sportass nonostante siano state abrogate,da subito,le disposizioni (segnatamente quelle del decreto ministeriale 17 dicembre 2004) che quel privilegio rendevano operativo.

In considerazione di ciò, le federazioni e gli enti di promozione sportiva possono scegliere la compagnia assicuratrice con cui stipulare le nuove convenzioni per gli sportivi dilettanti senza dover attendere l’emanazione del decreto ministeriale.

 

2.3. La previsione legale dell'obbligo assicurativo: effetti sulla competenza per materia

 

La previsione di un obbligo assicurativo di fonte legale potrebbe avere ripercussioni ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia a conoscere delle controversie in esame,specie in considerazione dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione,in sede di regolamento di competenza,su fattispecie analoghe.

Chiamata a pronunciarsi in ordine alla richiesta di indennizzo per un infortunio subito da un calciatore dilettante,la Suprema Corte ha individuato il giudice competente per materia nel Tribunale ordinario sul presupposto che l'aggettivo “collettivi” di cui al seconda comma dell'art. 442 c.p.c. si riferisce a tutte le pattuizioni che hanno tale natura,ponendosi sullo stesso piano,ai fini della scelta del rito,le cause previdenziali in cui la fonte del rapporto è la legge e quelle in cui gli obblighi siano ascrivibili alla contrattazione collettiva,mentre nella situazione sottoposta al suo esame le istanze proposte trovavano la loro genesi in un rapporto di natura negoziale,ossia in una tipica espressione dell'autonomia privata e non già in un contratto la cui stipulazione sia stata voluta dalla contrattazione collettiva per il perseguimento di fini sociali.

Da questa decisione,quindi, si ricava a contrariis che,se la stipulazione del contratto di assicurazione deriva da un obbligo di legge,la controversia assume natura previdenziale con conseguente devoluzione della competenza al giudice del lavoro.

Ed in effetti la conferma di ciò si è avuta in una successiva sentenza della Corte (1)avente per oggetto,stavolta,una domanda dell'erede di un calciatore professionista nei confronti della (ex)società di appartenenza del de cuius che aveva indebitamente riscosso una parte dell'indennizzo corrisposto dall'assicurazione,ai sensi dell'art. 8 della legge n.91/81,per la morte del giocatore avvenuta a seguito di incidente stradale.

Poiché la norma dianzi citata prevede a carico delle società sportive l'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione in favore degli sportivi professionisti,secondo il Giudice di legittimità la lite relativa alla portata ed agli effetti del detto obbligo,nonché all'inadempimento (anche se parziale)di esso,deve reputarsi “controversia derivante dall'applicazione di una norma riguardante una forma di previdenza obbligatoria,secondo la nozione posta dall'art. 442 c.p.c..”

Questa soluzione -relativa all'obbligo assicurativo di fonte legale per gli sportivi professionisti-dovrebbe quindi trovare applicazione per quelli dilettanti,posto che anche per costoro vi è una previsione legislativa (art.51,legge n.289/02) che impone la stipulazione di un contratto di assicurazione.

Pertanto anche le controversie relative alla tutela antinfortunistica degli sportivi dilettanti sarebbero attratte dalla competenza del giudice del lavoro.

La conclusione,tuttavia,lascia perplessi per entrambe le categorie di sportivi.

Invero,sia per gli sportivi professionisti,che per quelli dilettanti si è in presenza di un contratto di assicurazione di diritto privato,stipulato da un soggetto privato (le società per i primi,le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva per i secondi) con un altro (la compagnia di assicurazione)che di certo non è un ente previdenziale.

Orbene,la Costituzione,nel riconoscere e tutelare all'art. 38 la previdenza (II comma) e l'assistenza (I comma),ha espressamente specificato al quarto comma che “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

Il che non avviene nelle ipotesi in precedenza illustrate.

Pertanto la previsione legale di un obbligo assicurativo non è di per sé sufficiente a far assumere alla controversia la natura “previdenziale o assistenziale”,richiedendosi sempre la presenza di un soggetto pubblico che gestisca forme di previdenza o di assistenza in attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 38 Cost..

Nelle ipotesi che ci interessano,poiché manca tale soggetto,ne consegue che la competenza deve essere quella del Giudice ordinario,anziché di quello del lavoro.

3. L'assicurazione presso l' I.N.A.I.L.

La previsione di una tutela antinfortunistica per gli sportivi professionisti è stata introdotta nel nostro ordinamento solo di recente con il decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,in attuazione del disposto di cui all'art. 55,comma 1,lettera i) della legge delega 17 maggio 1999,n.144,ha sancito all'art.6 l'obbligo assicurativo presso l'Inail,a decorrere dal 16 marzo 2000,data di entrata in vigore del decreto,per gli sportivi professionisti dipendenti e ciò anche nella vigenza di previsioni,sia contrattuali,che di legge,di tutela con polizze privatistiche.

Prima dell’introduzione della norma di cui sopra,la tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti trovava attuazione ai sensi dell’art.8 della legge 23 marzo 1981,n.91 che obbliga le società sportive a stipulare in loro favore una polizza assicurativa individuale contro il rischio di morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica nei limiti assicurativi stabiliti,in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto,dalle federazioni sportive nazionali,di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La disposizione,che si rivolge anche agli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 3,comma2,legge n.91/81,tuttavia,non copre le conseguenze delle malattie professionali.

 

3.1. I soggetti beneficiari della tutela: gli sportivi professionisti dipendenti

 

L’art.6 del dlgs. n.38/00 individua quali soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica “gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art.9 del testo unico”.

Anche se non espressamente indicata,la norma di riferimento alla cui stregua individuare i soggetti in questione è l’art.2 della legge n.91/81 che stabilisce che “sono sportivi professionisti gli atleti,gli allenatori,i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali,secondo le norme emanate dalle federazioni stesse,con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

Ad oggi le federazioni sportive che al loro interno hanno istituito il professionismo sono il calcio (serie A,B,C1 e C2),la pallacanestro (serie A1 e A2 maschile),il ciclismo (per le gare su strade e su pista approvate dalla lega ciclismo),il motociclismo( per la disciplina della velocità e del motocross),il pugilato (I,II e III serie nelle 15 categorie di peso) ed il golf.

Affinché operi la tutela di cui si discute è necessario che tali sportivi siano anche titolari di un rapporto di lavoro subordinato,essendo tale requisito esplicitamente richiesto dalla norma (“…sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art.9 del testo unico”).

La costituzione di un simile rapporto tra la società e lo sportivo professionista presuppone,a pena di nullità,la stipulazione di un contratto in forma scritta,conforme al contratto tipo predisposto e che va depositato per l’approvazione presso la federazione sportiva nazionale di appartenenza (art. 4 legge n.81/91).

La mancanza anche di uno solo dei presupposti sopra indicati (forma scritta,conformità al modello tipo e deposito per l’approvazione) comporta pertanto la nullità del contratto e,quindi,l’inapplicabilità della tutela assicurativa Inail,residuando soltanto,ove ne ricorrano gli estremi,quella prevista dall’art.2126 c.c. anche per ciò che riguarda la regolarizzazione della posizione previdenziale per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione.

Dalla lettera dell’art. 3 della legge n.91/81 emerge che solo per gli atleti vi è una presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato,dovendosi,invece,per le altre tre figure di sportivi professionisti valutare caso per caso la ricorrenza di tale rapporto,essendo in concreto compatibile anche lo svolgimento di una prestazione che presenta i connotati tipici del lavoro autonomo.

Ove si verifichi tale ultima ipotesi,per i soggetti interessati non opererà la tutela prevista dall’art. 6 del dlgs. n.38/00,bensì quella di cui all’art. 8 della legge n.91/81.

 

3.2. I soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo: le societa’ di appartenenza

 

I soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo stabilito dall’art. 6 del dlgs. citato sono le società destinatarie delle prestazioni sportive e cioè le società professionistiche operanti nell’ambito delle discipline sportive in precedenza indicate.

Ai sensi dell’art.10,comma 1,legge n.91/81 tali società devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere,prima del deposito dell’atto costitutivo,l’affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Ai fini previdenziali ed assistenziali,le società professionistiche sono state aggregate dal D.M. 19 giugno 1952 al settore Industria.

Tale inquadramento è stato confermato anche dal dlgs. n.38/00 che ha inserito nella “Gestione industria” le attività dello spettacolo all’interno del quale si colloca il settore dello sport,rilevato che ai fini previdenziali gli sportivi professionisti sono considerati lavoratori dello spettacolo.

Successivamente il D.M. 28 marzo 2002 ha istituito,nell’ambito della “Tariffa Industria”,con effetto dal 16 marzo 2000 il sottogruppo con tasso 0590 denominato “Attività degli sportivi professionisti (atleti,allenatori,direttori tecnico-sportivi,preparatori atletici)” e fissato il relativo tasso medio nazionale in misura pari al 79 per mille.

 

3.3. L’ ambito oggettivo della tutela

 

L’art. 6 del dlgs. ha introdotto una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell’attività sportiva.

La tutela assicurativa ha per oggetto l’attività sportiva che il lavoratore è tenuto a svolgere in forza del contratto stipulato con la società destinataria della prestazione sportiva.

Tale attività comprende quindi anche le sedute di preparazione o di allenamento -finalizzate,di norma,alla preparazione dell’evento agonistico - che lo sportivo è contrattualmente obbligato a frequentare.

In considerazione di ciò la copertura assicurativa fornita dall’Inail riguarda non soltanto la partecipazione alla partita settimanale di campionato,ma anche tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare in adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso la società di appartenenza.

Per quanto riguarda la “sede di lavoro” essa deve intendersi il luogo in cui si svolge in via prevalente la prestazione che costituisce oggetto del rapporto lavorativo.

Pertanto,tenuto conto che,sotto il profilo quantitativo,prevalgono le prestazioni effettuate durante le sedute di preparazione o di allenamento,per sede di lavoro deve intendersi il luogo nel quale normalmente si svolgono tale sedute.

Per gli infortuni avvenuti fuori sede rimane competente la sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo con la società.

La tutela obbligatoria si estende anche alle attività connesse ed accessorie alle prestazioni propriamente lavorative (es. spostamenti su mezzi di trasporto della società) secondo i principi generali sul rischio generico aggravato.

 

3.4. L’obbligazione contributiva e le prestazioni

 

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’art.29 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n.1124,così come modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997,n.314 (c.d. retribuzione effettiva),salvo quanto stabilito dall’art.116,comma 3,del medesimo testo unico,ossia entro determinati massimali e minimali.

L’Inail ha stabilito che per gli sportivi professionisti dipendenti trovano applicazione gli istituti giuridici previsti dal testo unico e successive modificazioni,nonché i vigenti principi in termini di riconoscimento della natura professionale dell’infortunio o della malattia.

Per effetto di siffatta estensione la copertura assicurativa opera,ai sensi dell’art.2 del testo unico,in tutti “i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro,assoluta o parziale,ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dl lavoro per più di tre giorni”.

Viene in tal modo superato il più limitato concetto di “infortunio sportivo” elaborato ai fini della copertura assicurativa Sportass che si caratterizzava come “evento improvviso di una causa violenta esterna che si verifichi,indipendentemente dalla volontà dell’assicurato,nell’esercizio dell’attività sportiva predetta e produca immediate lesioni corporali obiettivamente determinabili”.

La tutela,infatti,esplica effetto anche per il caso di malattia professionale e cioè di malattia contratta nell’esercizio e a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

In considerazione di ciò,lo sportivo professionista dipendente,al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato,potrà fornire la prova del carattere professionale della malattia anche nell’ipotesi in cui quella contratta e denunciata non sia espressamente tabellata come professionale.

Agli sportivi professionisti dipendenti è riconosciuta anche la tutela contro gli infortuni in itinere e per il danno biologico introdotta rispettivamente dagli articoli 12 e 13 del dlgs. n.38/00.

Nelle ipotesi in cui si verifichino gli eventi tutelati l’Inail eroga agli sportivi professionisti dipendenti le stesse prestazioni economiche previste per la generalità dei lavoratori subordinati con la particolarità che dalla data di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta di cui all’all’art.66,numero 1) del testo unico n.1124/65.

In particolare è presa in considerazione la retribuzione effettiva nei limiti del minimale e del massimale di rendita fissati con decreto ministeriale per il calcolo del premio secondo quanto previsto dall’art.116,comma 3,del testo unico n.1124/65.

 

4. Problematiche relative all'assicurazione Inail

 

4.1. I rapporti con l’art. 8 legge 23 marzo 1981,n.91

 

La disciplina della tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti è stata integrata dall’art.4,comma 197,legge 24 dicembre 2003,n.350 (finanziaria per l’anno 2004) che ha aggiunto all’art.8 della legge n.91/81 il seguente comma:” Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’art.6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38”.

Orbene,è evidente che ciò che non si applica è la previsione avente per oggetto l’obbligo gravante sulle società sportive di stipulare una polizza assicurativa individuale di natura privatistica a favore degli sportivi professionisti,rilevato che la finalità sottesa all’adempimento di quell’obbligo è ora realizzata dalla disposizione dell’art. 6 del dlgs. n.38/00.

Ciò non elimina,tuttavia,la facoltà delle predette società di stipulare un’assicurazione privata in aggiunta a quella prevista dal dlgs. n.38/00.

Per il calcio,tuttavia,l’accordo collettivo stipulato tra la F.I.G.C.,la Lega Nazionale

Professionisti e l’ Associazione Italiana Calciatori prevede all’art.16,comma 1, l’obbligo

per le società di assicurare presso una compagnia di primaria importanza il calciatore

contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione

base,secondo le condizioni di polizza,le modalità,i termini ed i minimi stabiliti

annualmente dagli organi preposti all’attività agonistica,in accordo con l’ Associazione

di categoria.

In caso di inadempimento della società,la Lega competente,ha facoltà di sostituirsi

alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.

Poiché la disciplina di cui al dlgs. n.38/00 si riferisce unicamente agli sportivi

professionisti dipendenti,rimane fermo l’obbligo delle società di stipulare ai sensi

dell’art. 8 della legge n.91/81 una polizza assicurativa privata per gli sportivi

professionisti titolari di un rapporto di lavoro autonomo.

In epoca precedente l’introduzione del comma aggiuntivo,una società sportiva di calcio,la A.C. Montichiari s.r.l. iscritta al campionato di serie C2,aveva richiesto al Tribunale del lavoro di Brescia di sollevare la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 55,comma 1 della legge n.144/99,6 del dlgs. n.38/00 e 8 della legge n.91/81 in quanto,per effetto degli stessi,le società sportive venivano ad assoggettate ad un doppio obbligo contributivo avente la medesima causale e cioè la tutela degli sportivi professionisti dipendenti contro il rischio della morte e degli infortuni.

Secondo la società tale disciplina avrebbe infatti contrastato con il principio di ragionevolezza e comportato la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti obbligati,in violazione dell’art. 3 della Costituzione:il bene tutelato è l’integrità fisica degli sportivi,la quale appare tuttavia sufficientemente presidiata anche da una sola copertura assicurativa,senza la necessità di imporne una seconda.

La società inoltre evidenziava la disparità di trattamento,sul piano previdenziale,tra gli altri datori di lavoro indicati dall’art.9 del testo unico e le società sportive,dato che queste ultime,a differenza dei primi che sono tenuti ad ottemperare a un solo obbligo contributivo in favore dei propri dipendenti si trovano a essere obbligate a un doppio ed inutile versamento dei contributi,il quale non tutela maggiormente i lavoratori e,per contro,fa solo aumentare i costi di gestione.

Le eccezioni di cui sopra venivano rigettate dal Tribunale di Brescia sotto il profilo del difetto del requisito della non manifesta infondatezza.

In particolare,il Giudice del lavoro:

a) ha escluso che le società sportive siano assoggettate a un doppio obbligo contributivo avente la medesima causale,perché tale non è l’obbligo delle società di stipulare anche polizze assicurative privatistiche ai sensi dell’art. 8 legge n.91/81;

b) ha negato che il sistema di tutela Inail fosse in contrasto con il principio di uguaglianza,né che fosse irragionevole,giacché il principio di automaticità delle prestazioni,in forza del quale l’Ente pubblico è tenuto a corrispondere le prestazioni previdenziali indipendentemente dal pagamento dei premi da parte del datore di lavoro e della colpa dell’infortunato,non è applicabile nel sistema assicurativo privato,con la conseguenza che l’assicurazione privatistica comporta una minore tutela dei lavoratori assicurati, rispetto a quella offerta dall’assicurazione pubblica gestita dall’Inail,il che giustifica ampiamente la scelta legislativa di estendere il sistema di tutela del D.P.R. n.1124/65 anche agli sportivi professionisti;

c) ha ritenuto irrilevante la prospettazione di una disparità di trattamento tra società di calcio di serie A e B e quelle delle categorie minori per effetto delle assai maggiori capacità economiche delle squadre di A e B,perché in tutti i settori economici esistono o possono esistere enormi differenze di disponibilità finanziarie tra i vari soggetti economici obbligati ai versamenti contributivi,senza che ciò possa causare irragionevoli disparità di trattamento.

 

4.2. La compatibilità con il diritto comunitario

 

La legittimità del sistema di tutela introdotta dal dlgs. n.38/00 va verificata alla stregua dei principi del diritto comunitario specialmente in materia di concorrenza,rilevato che la normativa nazionale attribuisce all’Inail in relazione all’obbligo assicurativo degli sportivi professionisti dipendenti una posizione di monopolio.

Seppur non nell’ambito specifico dello sport,della questione è stata investita la Corte di Giustizia delle Comunità Europee a seguito di una domanda di pregiudizialità sollevata dal Tribunale del lavoro di Vicenza.

Il Giudice a quo in particolare chiedeva alla Corte se costituisse un'impresa ai sensi degli articoli 81 e seguenti del trattato,un ente assicurativo pubblico senza scopo di lucro,quale l'Inail,cui è affidata secondo criteri di economicità e di imprenditorialità la gestione monopolistica di un regime di assicurazione fondato su un sistema di iscrizione obbligatoria e,in caso di risposta affermativa,se comportasse una violazione degli articoli 86 e 82 del trattato C.E.E. Il fatto che tale ente potesse pretendere il pagamento dei premi anche nel caso in cui il soggetto sia già assicurato presso una compagnia privata contro gli stessi rischi per cui sarebbe coperto affidandosi al suddetto ente previdenziale.

La Corte,dopo aver sottolineato che la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico della stessa e delle modalità del suo finanziamento,intendendosi per attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato,si è soffermata sui sistemi previdenziali degli stati membri per ricordare che:

a) il diritto comunitario non menoma la competenza di detti stati ad organizzare i rispettivi sistemi;

b) il regolamento Cee del Consiglio 14 giugno 1971,n.1408,nella versione modificata ed aggiornata dal Regolamento Cee del Consiglio del 2 dicembre 1996,n.118/97 contiene disposizioni specifiche in materia di coordinamento dei regimi nazionali di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la cui applicazione,per la Repubblica Italiana,l’Inail è espressamente designato come istituto competente ai sensi dell’art. 1,lett.o) del medesimo Regolamento;

c) il regime legale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui trattasi nella causa principale persegue uno scopo sociale che è messo in luce dalla circostanza che le prestazioni vengono erogate anche quando i contributi dovuti non sono stati versati;

d) tuttavia,lo scopo sociale di un regime assicurativo non è di per sé sufficiente ad escludere che l’attività considerata sia qualificata attività economica,dovendo essere evidenziati altri aspetti.

Ciò premesso,la Corte ha individuato tali elementi nell’attuazione del principio di solidarietà e nel controllo che lo Stato esercita sull’attività dell’Inail,provvedendo,di fatto, a fissare l’importo sia delle prestazioni,che dei contributi.

In conclusione,secondo la Corte,poiché l’Inail concorre alla gestione di uno dei rami tradizionali della previdenza sociale,adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale,di guisa che la sua attività non è un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e,quindi,tale ente non costituisce un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

Poiché è pacifico che gli elementi che stanno alla base della decisione del giudice comunitario – perseguimento di uno scopo sociale,attuazione del principio di solidarietà e controllo da parte dello Stato- sono presenti anche nell’assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti di cui al dlgs. n.38/00,ne consegue la compatibilità di detta disciplina con i principi di diritto comunitario in tema di concorrenza.

 

4.3. Insussistenza di un obbligo assicurativo delle federazioni sportive per le attività a favore della nazionale

 

Dal tenore letterale dell’art.6 del dlgs. n.38/00 risulta evidente l’insussistenza di un obbligo assicurativo delle federazioni nei confronti dell'Inail per gli sportivi professionisti – ed in special modo gli atleti- per l'attività svolta a favore delle squadre nazionali.

Al riguardo,l’elemento ostativo non è costituto dalla natura giuridica delle predette federazioni,rilevato che le stesse,avendo la natura di associazioni con personalità di diritto privato,rientrano nella categoria dei soggetti di cui all’art.9 del testo unico quali destinatari del citato obbligo assicurativo,quanto piuttosto dalla previsione normativa che i beneficiari della tutela antinfortunistica siano solamente “gli sportivi professionisti dipendenti”,legati cioè da un rapporto di subordinazione con i soggetti di cui all’art.9 del testo unico.

Ciò premesso è da escludersi che le prestazioni che l’atleta professionista svolge per la propria nazionale possano essere ricondotte nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato,costituendo,al contrario,oggetto di contratto di lavoro autonomo.

In particolare, detto rapporto rientra nella previsione della lettera a)del comma 2 dell'art. 3 della legge n.91/81 trattandosi di “ attività [...] svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo” con la conseguenza che la prestazione del calciatore,legato da un rapporto di lavoro subordinato ad una società sportiva,per la federazione deve ritenersi resa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.

Ed allora,se non è giuridicamente configurabile un obbligo assicurativo delle federazioni,ne discende che non ci potrà essere copertura assicurativa da parte dell’Inail per gli infortuni o le malattie professionali che si verifichino nello svolgimento delle attività sportive delle nazionali.

Né,tanto meno,a fondamento di un tale obbligo -e sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene i calciatori convocati in nazionali quali sportivi professionisti autonomi- si potrà invocare l’art. 8 della legge n.91/81,atteso che tale disposizione si rivolge esclusivamente alle società sportive e che in essa le federazioni sono,assieme ai rappresentanti delle categorie di sportivi interessate,i soggetti che stabiliscono i limiti assicurativi.

In conclusione,allo stato della disciplina vigente non si rinviene alcuna norma che imponga alla F.I.G.C. di assicurare presso l'Inail o una compagnia assicuratrice privata i calciatori per le prestazioni che costoro svolgono per la nazionale.

Qualche novità invece sembra affacciarsi nell'ambito dell'ordinamento calcistico dove di recente si è registrata una significativa,seppur informale,apertura a favore delle istanze delle società di calcio di indennizzi per gli infortuni subiti da propri tesserati in occasione o a causa di prestazioni sportive rese per le squadre nazionali.

Il Presidente della F.I.F.A.,Joseph Blatter,in un’intervista ha dichiarato che alla prossima Coppa del mondo le federazioni nazionali dovranno stipulare polizze assicurative a favore dei propri convocati,anticipando che la questione sarebbe stata affrontata a marzo 2006 nella prossima riunione del comitato esecutivo F.I.F.A..

Qualora il massimo organismo calcistico prevedesse un siffatto obbligo,la F.I.G.C. non potrebbe far altro che darvi attuazione,posto che ai sensi dell'art.2,comma 1 del suo statuto essa svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.i.f.a.,dell'U.e.f.a.,del C.i.o. e del C.o.n.i..

 

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