LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA
NELLO SPORT: I RAPPORTI DI COMPETENZA INAIL/SPORTASS
Avv. Angelo Guadagnino
Sommario: 1. La
tutela antinfortunistica nello sport: generalità. - 2. L'assicurazione presso
la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ). - 2.1.
Le origini e l'evoluzione normativa. - 2.2. L'abolizione dell'obbligo
assicurativo a favore della Sportass. - 2.3. La previsione legale dell'obbligo
assicurativo: effetti sulla competenza per materia. - 3. L'assicurazione presso
l' I.N.A.I.L. - 3.1. I soggetti beneficiari della tutela: gli sportivi
professionisti dipendenti. - 3.2. I soggetti su cui grava l’obbligo
assicurativo: le societa’ di appartenenza. - 3.3. L’ ambito oggettivo della
tutela. - 3.4. L’obbligazione contributiva e le prestazioni. - 4. Problematiche
relative all'assicurazione Inail. - 4.1. I rapporti con l’art. 8 legge 23 marzo
1981,n.91. - 4.2. La compatibilità con il diritto comunitario. - 4.3. Insussistenza
di un obbligo assicurativo delle federazioni sportive per le attività a favore
della nazionale.
1. La tutela antinfortunistica nello sport: generalità
Nell'ambito
del settore sportivo la tutela antinfortunistica si presenta,sotto il profilo
dei soggetti beneficiari,più completa di quella previdenziale.
Invero,mentre
quest'ultima si rivolge esclusivamente agli sportivi professionisti,la prima
esplica effetti anche nei confronti degli sportivi dilettanti.
In
considerazione di ciò,la distinzione tra attività sportiva dilettantistica ed
attività sportiva professionistica,affermata dagli artt. 1 e 2 della legge 23
marzo 1981,n.91,assume in questo settore una rilevanza giuridica
maggiore,caratterizzandosi il sistema per una duplicità di normative tendenti ad
assicurare a ciascuna delle due categorie di sportivi una specifica tutela.
In
tale contesto i soggetti chiamati ad assolvere il cennato compito sono stati
finora la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass )
e l'Inail,competenti rispettivamente per gli sportivi dilettanti e per quelli
professionisti,seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società
di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato.
L'evidenziato
riparto di competenze risulta tuttavia delineato solo di recente per effetto
del decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,prevedendo all'art. 6
l'obbligo di assicurare presso l'Inail gli sportivi professionisti
dipendenti,ha comportato il venir meno del monopolio di fatto per anni
esercitato dalla Sportass nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni
sportivi.
2.
L'assicurazione presso la Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli
Sportivi (Sportass )
Per
meglio comprendere l'attuale sistema di attribuzioni e competenze della
Sportass è opportuno procedere ad un breve excursus delle disposizioni
legislative che nel corso degli anni hanno interessato la materia de qua.
2.
1. Le origini e l'evoluzione normativa
La
Cassa di Previdenza per l' Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ) fu istituita,in
seno al C.O.N.I.,quale ente morale con il regio decreto 16 ottobre 1934,n.2047.
Successivamente,il
D.P.R. 1° luglio 1952,n.1451 di approvazione dello statuto della Sportass
autorizzò la stessa ad esercitare l'attività di assicurare,senza fini di lucro,tutti
gli sportivi e gli ausiliari sportivi (giudici,arbitri,ufficiali di
gara,cronometristi,allenatori,sanitari,accompagnatori,massaggiatori ecc.)
contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi ed a cose
di terzi che si verifichino durante l'esercizio,individuale o collettivo,dello
sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia
espressamente autorizzata dalla legge.
Con
il D.P.R. 1° aprile 1978,n.250 venne ribadita la natura di ente pubblico
necessario (ai fini dello sviluppo economico,civile,culturale e democratico del
Paese)della Sportass che fu inserita nella categoria I della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975,n.70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”.
Le
competenze ed il ruolo della Cassa di Previdenza non subirono alcuna
limitazione neanche a seguito della legge 23 marzo 1981,n.91,rilevato che tale
disciplina,da un lato,non si applica(va) agli sportivi dilettanti e che,dall'altro,amplia(va)
la tutela assicurativa per i professionisti non limitandone la copertura alla
morte ed agli infortuni verificatisi a causa o nell'esercizio dell'attività
sportiva.
In
conclusione,fino a prima che fosse approvato il decreto legislativo n.38/2000
la Sportass poteva garantire – e,di fatto,garantiva- la copertura assicurativa
a tutti gli sportivi,sia professionisti,che dilettanti,purché iscritti alle
federazioni sportive nazionali aderenti al C.O.N.I. o alle organizzazioni
sportive sulle quali quest'ultimo esercitava il potere di vigilanza.
La
situazione mutò con la sopracitata normativa che,prevedendo l'obbligo
assicurativo presso l'Inail degli sportivi professionisti dipendenti,decretò
per tali soggetti la fine della competenza esclusiva della Sportasi
che,invece,rimase per gli sportivi dilettanti.
Per
questi ultimi l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002,n.289 (finanziaria per l'
anno 2003) ha stabilito che “ A decorrere dal 1° luglio 2003,sono soggetti
all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di
atleti,dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva”.
Ai
sensi del comma 2 “L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive,dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”.
Rimangono
pertanto escluse dalla predetta copertura assicurativa le conseguenze delle
malattie professionali,a differenza di quanto invece si verifica per gli
sportivi professionisti dipendenti,ai quali si applicano tutti i principi in
termini di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della
malattia.
All'approvazione
della disposizione che ha introdotto il nuovo obbligo ha concorso anche il
vuoto di tutela assicurativa che si è venuto a creare per i dilettanti per
effetto dell'art.37 della legge 21 novembre 2000,n.342 che aveva ricompreso i
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
tra i “redditi diversi”.
A
seguito di ciò,l'Inail aveva ritenuto che i dilettanti,non essendo lavoratori
parasubordinati,non potessero più essere assoggettati all'assicurazione contro
gli infortuni prevista dal dlgs. n.38/00.
A
rafforzare l'obbligo assicurativo introdotto con la normativa del 2002 è
intervenuta la legge 24 dicembre 2003,n.350 il cui articolo 4,comma 205,ha
aggiunto al citato art.51 il comma 2 bis che così dispone:”
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,sono stabiliti le modalità tecniche per
l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978,n.250,nonché i termini,la
natura,l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Il decreto
di cui all'articolo 51,comma 2 bis della legge 27 dicembre 2002,n.289,è emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Tale
decreto è stato emanato il 17 dicembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Con
esso si prevede l'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per
l'Assicurazione degli Sportivi denominata Sportass di tutti gli sportivi dilettanti
tesserati con la qualifica di atleta,tecnico,dirigente alle federazioni
sportive nazionali,alle discipline sportive associate ed agli enti di
promozione sportiva.
2.2.
L'abolizione dell'obbligo assicurativo a favore della Sportass
Il
decreto ministeriale 17 dicembre 2004 ha suscitato fin da subito aspre critiche
sia da parte del mondo sportivo,che da quello politico considerato
che,attraverso l’affidamento ad un unico soggetto di tutte le polizze
assicurative,veniva ad essere violata la libertà di scelta degli sportivi e
delle società,nonché quella di concorrenza tra le compagnie assicuratrici
prevista ed imposta dalla normativa comunitaria.
In
particolare,gli enti di promozione sportiva si dolevano del fatto che,dopo aver
negli anni passati verificata l’inefficienza del servizio assicurativo della
Sportass,avevano provveduto a stipulare contratti,anche di durata
pluriennale,con diversi istituti assicurativi con prestazioni migliori e a
costi più contenuti di quelli previsti nel decreto.
La
Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti,con
l'intervento ad adiuvandum di alcuni Enti di promozione sportiva (
Uisp,Csi,Aics,Endas,Csen, Usacli, Acsi,Csn Fiamma,Asi,Cusi,Mspi,Csn)
presentarono un ricorso al T.A.R. per chiedere l’ annullamento del decreto
ministeriale in quanto lo stesso,tra l'altro,creava un'inammissibile posizione
di monopolio legale a beneficio di un ente pubblico in contrasto con gli artt.
10,82 e 86 del trattato C.E.E. posti a tutela della libertà di concorrenza in
ambito imprenditoriale e della libera circolazione dei servizi.
In
sede politica le critiche sfociarono in una mozione presentata al Senato che
impegnava il governo a soprassedere all'entrata in vigore dell'obbligatorietà
dell'assicurazione alla Cassa di previdenza degli Sportivi (Sportass).
Le
iniziative sopra descritte portarono alla sospensione,ai sensi dell'art.6,comma
4,del decreto legge 30 giugno 2005,n.115,dell’operatività dell’obbligo
assicurativo fino al 31 dicembre 2006.
Tale
disposizione venne poi modificata in sede di conversione dalla legge 17 agosto
2005,n. 168 il cui art. 6, comma quarto ha sostituito il comma 2 bis dell’art.
51 della legge 27 dicembre 2002,n.289.
La
nuova disposizione si compone,sotto il profilo testuale,di tre periodi.
Il
primo rinvia ad un decreto ministeriale,da emanarsi a decorrere dal 1° agosto
2005 ed entro il 31 dicembre 2006,il compito di stabilire le nuove modalità
tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi
dilettanti,nonché la natura,l’entità delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi.
Dal
confronto con il testo originario del comma 2 bis emerge,oltre all’omesso
riferimento alla Sportass,la previsione dell’obbligo di sentire,ai fini
dell’emanazione del decreto,anche le federazioni sportive dilettantistiche e
gli enti di promozione sportiva.
La
novità va salutata con favore,essendo i soggetti in questione quelli
maggiormente interessati dal cennato obbligo assicurativo.
La
seconda parte della disposizione sancisce il diritto delle federazioni e degli
enti di promozione sportiva di poter scegliere la compagnia assicuratrice con
cui stipulare le convenzioni.
L’esercizio
di tale facoltà,tuttavia,dovrà avvenire nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di assicurazione antinfortunistica,costituendo tale requisito un
imprescindibile elemento di garanzia per i soggetti beneficiari della tutela
stessa.
Infine,l’ultimo
periodo della norma prevede espressamente l’abrogazione delle disposizioni in
materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004,pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 e ciò a decorrere dalla data di
entrata in vigore della disposizione abrogatrice.
In
dottrina sono stati sollevati dubbi circa l’ immediata operatività della nuova
norma,rilevato che un obbligo,introdotto dalla legge finanziaria 2003 a
decorrere dal 1° luglio 2003 a tutela della salute degli sportivi
dilettanti,risulta allo stato ancora operativo in quanto mancano ancora le
disposizioni tecniche per le quali si potrebbe dover aspettare (almeno secondo
la lettera dell'ultima norma) il 31 dicembre 2006.
Le
perplessità sopra evidenziate non hanno ragione di esistere in quanto la
disposizione del comma 2 bis dell’art. 51 della legge n.289/02 non è più in
vigore,essendo stata espressamente sostituita dal comma 4 dell’art. 6 della
legge n.168/05.
Del
resto,ritenere che la facoltà di scegliere la compagnia assicuratrice possa
essere esercitata solo dopo l’emanazione del nuovo decreto ministeriale avrebbe
l’effetto paradossale di prorogare di fatto l’efficacia dell’obbligo
assicurativo presso la Sportass nonostante siano state abrogate,da subito,le
disposizioni (segnatamente quelle del decreto ministeriale 17 dicembre 2004) che
quel privilegio rendevano operativo.
In
considerazione di ciò, le federazioni e gli enti di promozione sportiva possono
scegliere la compagnia assicuratrice con cui stipulare le nuove convenzioni per
gli sportivi dilettanti senza dover attendere l’emanazione del decreto
ministeriale.
2.3.
La previsione legale dell'obbligo assicurativo: effetti sulla competenza per
materia
La
previsione di un obbligo assicurativo di fonte legale potrebbe avere
ripercussioni ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia a
conoscere delle controversie in esame,specie in considerazione
dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione,in sede di regolamento di
competenza,su fattispecie analoghe.
Chiamata
a pronunciarsi in ordine alla richiesta di indennizzo per un infortunio subito
da un calciatore dilettante,la Suprema Corte ha individuato il giudice
competente per materia nel Tribunale ordinario sul presupposto che l'aggettivo
“collettivi” di cui al seconda comma dell'art. 442 c.p.c. si riferisce a
tutte le pattuizioni che hanno tale natura,ponendosi sullo stesso piano,ai fini
della scelta del rito,le cause previdenziali in cui la fonte del rapporto è la
legge e quelle in cui gli obblighi siano ascrivibili alla contrattazione
collettiva,mentre nella situazione sottoposta al suo esame le istanze proposte
trovavano la loro genesi in un rapporto di natura negoziale,ossia in una tipica
espressione dell'autonomia privata e non già in un contratto la cui
stipulazione sia stata voluta dalla contrattazione collettiva per il
perseguimento di fini sociali.
Da
questa decisione,quindi, si ricava a contrariis che,se la stipulazione
del contratto di assicurazione deriva da un obbligo di legge,la controversia
assume natura previdenziale con conseguente devoluzione della competenza al
giudice del lavoro.
Ed
in effetti la conferma di ciò si è avuta in una successiva sentenza della Corte
(1)avente per
oggetto,stavolta,una domanda dell'erede di un calciatore professionista nei
confronti della (ex)società di appartenenza del de cuius che aveva
indebitamente riscosso una parte dell'indennizzo corrisposto
dall'assicurazione,ai sensi dell'art. 8 della legge n.91/81,per la morte del
giocatore avvenuta a seguito di incidente stradale.
Poiché
la norma dianzi citata prevede a carico delle società sportive l'obbligo di
stipulare il contratto di assicurazione in favore degli sportivi
professionisti,secondo il Giudice di legittimità la lite relativa alla portata
ed agli effetti del detto obbligo,nonché all'inadempimento (anche se
parziale)di esso,deve reputarsi “controversia derivante dall'applicazione di
una norma riguardante una forma di previdenza obbligatoria,secondo la nozione
posta dall'art. 442 c.p.c..”
Questa
soluzione -relativa all'obbligo assicurativo di fonte legale per gli sportivi
professionisti-dovrebbe quindi trovare applicazione per quelli dilettanti,posto
che anche per costoro vi è una previsione legislativa (art.51,legge n.289/02)
che impone la stipulazione di un contratto di assicurazione.
Pertanto
anche le controversie relative alla tutela antinfortunistica degli sportivi
dilettanti sarebbero attratte dalla competenza del giudice del lavoro.
La
conclusione,tuttavia,lascia perplessi per entrambe le categorie di sportivi.
Invero,sia
per gli sportivi professionisti,che per quelli dilettanti si è in presenza di
un contratto di assicurazione di diritto privato,stipulato da un soggetto
privato (le società per i primi,le federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva per i secondi) con un altro (la compagnia di
assicurazione)che di certo non è un ente previdenziale.
Orbene,la
Costituzione,nel riconoscere e tutelare all'art. 38 la previdenza (II comma) e
l'assistenza (I comma),ha espressamente specificato al quarto comma che “Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato”.
Il
che non avviene nelle ipotesi in precedenza illustrate.
Pertanto
la previsione legale di un obbligo assicurativo non è di per sé sufficiente a
far assumere alla controversia la natura “previdenziale o assistenziale”,richiedendosi
sempre la presenza di un soggetto pubblico che gestisca forme di previdenza o
di assistenza in attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 38
Cost..
Nelle
ipotesi che ci interessano,poiché manca tale soggetto,ne consegue che la
competenza deve essere quella del Giudice ordinario,anziché di quello del
lavoro.
3.
L'assicurazione presso l' I.N.A.I.L.
La
previsione di una tutela antinfortunistica per gli sportivi professionisti è
stata introdotta nel nostro ordinamento solo di recente con il decreto
legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,in attuazione del disposto di cui
all'art. 55,comma 1,lettera i) della legge delega 17 maggio 1999,n.144,ha sancito
all'art.6 l'obbligo assicurativo presso l'Inail,a decorrere dal 16 marzo
2000,data di entrata in vigore del decreto,per gli sportivi professionisti
dipendenti e ciò anche nella vigenza di previsioni,sia contrattuali,che di
legge,di tutela con polizze privatistiche.
Prima
dell’introduzione della norma di cui sopra,la tutela antinfortunistica degli
sportivi professionisti trovava attuazione ai sensi dell’art.8 della legge 23
marzo 1981,n.91 che obbliga le società sportive a stipulare in loro favore una polizza
assicurativa individuale contro il rischio di morte e contro gli infortuni che
possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica
nei limiti assicurativi stabiliti,in relazione all’età ed al contenuto
patrimoniale del contratto,dalle federazioni sportive nazionali,di intesa con i
rappresentanti delle categorie interessate.
La
disposizione,che si rivolge anche agli sportivi professionisti titolari di un
rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 3,comma2,legge n.91/81,tuttavia,non
copre le conseguenze delle malattie professionali.
3.1.
I soggetti beneficiari della tutela: gli sportivi professionisti dipendenti
L’art.6
del dlgs. n.38/00 individua quali soggetti beneficiari della tutela
antinfortunistica “gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di
cui all’art.9 del testo unico”.
Anche
se non espressamente indicata,la norma di riferimento alla cui stregua
individuare i soggetti in questione è l’art.2 della legge n.91/81 che
stabilisce che “sono sportivi professionisti gli atleti,gli allenatori,i
direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle
discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle
federazioni sportive nazionali,secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse,con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione
dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Ad
oggi le federazioni sportive che al loro interno hanno istituito il
professionismo sono il calcio (serie A,B,C1 e C2),la pallacanestro (serie A1 e
A2 maschile),il ciclismo (per le gare su strade e su pista approvate dalla lega
ciclismo),il motociclismo( per la disciplina della velocità e del motocross),il
pugilato (I,II e III serie nelle 15 categorie di peso) ed il golf.
Affinché
operi la tutela di cui si discute è necessario che tali sportivi siano anche
titolari di un rapporto di lavoro subordinato,essendo tale requisito
esplicitamente richiesto dalla norma (“…sportivi professionisti dipendenti
dai soggetti di cui all’art.9 del testo unico”).
La
costituzione di un simile rapporto tra la società e lo sportivo professionista
presuppone,a pena di nullità,la stipulazione di un contratto in forma scritta,conforme
al contratto tipo predisposto e che va depositato per l’approvazione presso la
federazione sportiva nazionale di appartenenza (art. 4 legge n.81/91).
La
mancanza anche di uno solo dei presupposti sopra indicati (forma
scritta,conformità al modello tipo e deposito per l’approvazione) comporta
pertanto la nullità del contratto e,quindi,l’inapplicabilità della tutela
assicurativa Inail,residuando soltanto,ove ne ricorrano gli estremi,quella
prevista dall’art.2126 c.c. anche per ciò che riguarda la regolarizzazione
della posizione previdenziale per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha
avuto esecuzione.
Dalla
lettera dell’art. 3 della legge n.91/81 emerge che solo per gli atleti vi è una
presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato,dovendosi,invece,per
le altre tre figure di sportivi professionisti valutare caso per caso la
ricorrenza di tale rapporto,essendo in concreto compatibile anche lo
svolgimento di una prestazione che presenta i connotati tipici del lavoro
autonomo.
Ove
si verifichi tale ultima ipotesi,per i soggetti interessati non opererà la
tutela prevista dall’art. 6 del dlgs. n.38/00,bensì quella di cui all’art. 8
della legge n.91/81.
3.2.
I soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo: le societa’ di appartenenza
I
soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo stabilito dall’art. 6 del dlgs.
citato sono le società destinatarie delle prestazioni sportive e cioè le
società professionistiche operanti nell’ambito delle discipline sportive in
precedenza indicate.
Ai
sensi dell’art.10,comma 1,legge n.91/81 tali società devono essere costituite
nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed
ottenere,prima del deposito dell’atto costitutivo,l’affiliazione da una o più
federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Ai
fini previdenziali ed assistenziali,le società professionistiche sono state
aggregate dal D.M. 19 giugno 1952 al settore Industria.
Tale
inquadramento è stato confermato anche dal dlgs. n.38/00 che ha inserito nella
“Gestione industria” le attività dello spettacolo all’interno del quale si
colloca il settore dello sport,rilevato che ai fini previdenziali gli sportivi
professionisti sono considerati lavoratori dello spettacolo.
Successivamente
il D.M. 28 marzo 2002 ha istituito,nell’ambito della “Tariffa Industria”,con
effetto dal 16 marzo 2000 il sottogruppo con tasso 0590 denominato “Attività
degli sportivi professionisti (atleti,allenatori,direttori
tecnico-sportivi,preparatori atletici)” e fissato il relativo tasso medio nazionale
in misura pari al 79 per mille.
3.3.
L’ ambito oggettivo della tutela
L’art.
6 del dlgs. ha introdotto una presunzione assoluta di pericolosità per lo
svolgimento dell’attività sportiva.
La
tutela assicurativa ha per oggetto l’attività sportiva che il lavoratore è
tenuto a svolgere in forza del contratto stipulato con la società destinataria
della prestazione sportiva.
Tale
attività comprende quindi anche le sedute di preparazione o di allenamento
-finalizzate,di norma,alla preparazione dell’evento agonistico - che lo
sportivo è contrattualmente obbligato a frequentare.
In
considerazione di ciò la copertura assicurativa fornita dall’Inail riguarda non
soltanto la partecipazione alla partita settimanale di campionato,ma anche
tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare in
adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso la società di
appartenenza.
Per
quanto riguarda la “sede di lavoro” essa deve intendersi il luogo in cui si
svolge in via prevalente la prestazione che costituisce oggetto del rapporto
lavorativo.
Pertanto,tenuto
conto che,sotto il profilo quantitativo,prevalgono le prestazioni effettuate
durante le sedute di preparazione o di allenamento,per sede di lavoro deve
intendersi il luogo nel quale normalmente si svolgono tale sedute.
Per
gli infortuni avvenuti fuori sede rimane competente la sede Inail che gestisce
il rapporto assicurativo con la società.
La
tutela obbligatoria si estende anche alle attività connesse ed accessorie alle
prestazioni propriamente lavorative (es. spostamenti su mezzi di trasporto
della società) secondo i principi generali sul rischio generico aggravato.
3.4.
L’obbligazione contributiva e le prestazioni
La
retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata
ai sensi dell’art.29 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965,n.1124,così come modificato dall’art.6 del decreto
legislativo 2 settembre 1997,n.314 (c.d. retribuzione effettiva),salvo quanto
stabilito dall’art.116,comma 3,del medesimo testo unico,ossia entro determinati
massimali e minimali.
L’Inail
ha stabilito che per gli sportivi professionisti dipendenti trovano
applicazione gli istituti giuridici previsti dal testo unico e successive
modificazioni,nonché i vigenti principi in termini di riconoscimento della
natura professionale dell’infortunio o della malattia.
Per
effetto di siffatta estensione la copertura assicurativa opera,ai sensi
dell’art.2 del testo unico,in tutti “i casi di infortunio avvenuti per causa
violenta in occasione di lavoro,da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro,assoluta o parziale,ovvero un’inabilità temporanea
assoluta che importi l’astensione dl lavoro per più di tre giorni”.
Viene
in tal modo superato il più limitato concetto di “infortunio sportivo”
elaborato ai fini della copertura assicurativa Sportass che si caratterizzava
come “evento improvviso di una causa violenta esterna che si
verifichi,indipendentemente dalla volontà dell’assicurato,nell’esercizio
dell’attività sportiva predetta e produca immediate lesioni corporali
obiettivamente determinabili”.
La
tutela,infatti,esplica effetto anche per il caso di malattia professionale e
cioè di malattia contratta nell’esercizio e a causa dello svolgimento
dell’attività lavorativa.
In
considerazione di ciò,lo sportivo professionista dipendente,al pari di
qualsiasi altro lavoratore subordinato,potrà fornire la prova del carattere
professionale della malattia anche nell’ipotesi in cui quella contratta e denunciata
non sia espressamente tabellata come professionale.
Agli
sportivi professionisti dipendenti è riconosciuta anche la tutela contro gli
infortuni in itinere e per il danno biologico introdotta rispettivamente
dagli articoli 12 e 13 del dlgs. n.38/00.
Nelle
ipotesi in cui si verifichino gli eventi tutelati l’Inail eroga agli sportivi
professionisti dipendenti le stesse prestazioni economiche previste per la
generalità dei lavoratori subordinati con la particolarità che dalla data di
entrata in vigore dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini
della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della
indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta di cui
all’all’art.66,numero 1) del testo unico n.1124/65.
In
particolare è presa in considerazione la retribuzione effettiva nei limiti del
minimale e del massimale di rendita fissati con decreto ministeriale per il
calcolo del premio secondo quanto previsto dall’art.116,comma 3,del testo unico
n.1124/65.
4.
Problematiche relative all'assicurazione Inail
4.1.
I rapporti con l’art. 8 legge 23 marzo 1981,n.91
La
disciplina della tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti è stata
integrata dall’art.4,comma 197,legge 24 dicembre 2003,n.350 (finanziaria per l’anno
2004) che ha aggiunto all’art.8 della legge n.91/81 il seguente comma:” Le
disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno
adempiuto all’obbligo di cui all’art.6 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,n.38”.
Orbene,è
evidente che ciò che non si applica è la previsione avente per oggetto
l’obbligo gravante sulle società sportive di stipulare una polizza assicurativa
individuale di natura privatistica a favore degli sportivi
professionisti,rilevato che la finalità sottesa all’adempimento di
quell’obbligo è ora realizzata dalla disposizione dell’art. 6 del dlgs.
n.38/00.
Ciò
non elimina,tuttavia,la facoltà delle predette società di stipulare
un’assicurazione privata in aggiunta a quella prevista dal dlgs. n.38/00.
Per
il calcio,tuttavia,l’accordo collettivo stipulato tra la F.I.G.C.,la Lega
Nazionale
Professionisti
e l’ Associazione Italiana Calciatori prevede all’art.16,comma 1, l’obbligo
per
le società di assicurare presso una compagnia di primaria importanza il
calciatore
contro
gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto
all’assicurazione
base,secondo
le condizioni di polizza,le modalità,i termini ed i minimi stabiliti
annualmente
dagli organi preposti all’attività agonistica,in accordo con l’ Associazione
di
categoria.
In
caso di inadempimento della società,la Lega competente,ha facoltà di
sostituirsi
alla
stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.
Poiché
la disciplina di cui al dlgs. n.38/00 si riferisce unicamente agli sportivi
professionisti
dipendenti,rimane fermo l’obbligo delle società di stipulare ai sensi
dell’art.
8 della legge n.91/81 una polizza assicurativa privata per gli sportivi
professionisti
titolari di un rapporto di lavoro autonomo.
In
epoca precedente l’introduzione del comma aggiuntivo,una società sportiva di
calcio,la A.C. Montichiari s.r.l. iscritta al campionato di serie C2,aveva
richiesto al Tribunale del lavoro di Brescia di sollevare la questione di
illegittimità costituzionale degli artt. 55,comma 1 della legge n.144/99,6 del
dlgs. n.38/00 e 8 della legge n.91/81 in quanto,per effetto degli stessi,le
società sportive venivano ad assoggettate ad un doppio obbligo contributivo
avente la medesima causale e cioè la tutela degli sportivi professionisti dipendenti
contro il rischio della morte e degli infortuni.
Secondo
la società tale disciplina avrebbe infatti contrastato con il principio di
ragionevolezza e comportato la disparità di trattamento rispetto ad altri
soggetti obbligati,in violazione dell’art. 3 della Costituzione:il bene
tutelato è l’integrità fisica degli sportivi,la quale appare tuttavia
sufficientemente presidiata anche da una sola copertura assicurativa,senza la
necessità di imporne una seconda.
La
società inoltre evidenziava la disparità di trattamento,sul piano
previdenziale,tra gli altri datori di lavoro indicati dall’art.9 del testo
unico e le società sportive,dato che queste ultime,a differenza dei primi che
sono tenuti ad ottemperare a un solo obbligo contributivo in favore dei propri
dipendenti si trovano a essere obbligate a un doppio ed inutile versamento dei
contributi,il quale non tutela maggiormente i lavoratori e,per contro,fa solo
aumentare i costi di gestione.
Le
eccezioni di cui sopra venivano rigettate dal Tribunale di Brescia sotto il
profilo del difetto del requisito della non manifesta infondatezza.
In
particolare,il Giudice del lavoro:
a)
ha escluso che le società sportive siano assoggettate a un doppio obbligo
contributivo avente la medesima causale,perché tale non è l’obbligo delle
società di stipulare anche polizze assicurative privatistiche ai sensi
dell’art. 8 legge n.91/81;
b)
ha negato che il sistema di tutela Inail fosse in contrasto con il principio di
uguaglianza,né che fosse irragionevole,giacché il principio di automaticità
delle prestazioni,in forza del quale l’Ente pubblico è tenuto a corrispondere
le prestazioni previdenziali indipendentemente dal pagamento dei premi da parte
del datore di lavoro e della colpa dell’infortunato,non è applicabile nel
sistema assicurativo privato,con la conseguenza che l’assicurazione
privatistica comporta una minore tutela dei lavoratori assicurati, rispetto a
quella offerta dall’assicurazione pubblica gestita dall’Inail,il che giustifica
ampiamente la scelta legislativa di estendere il sistema di tutela del D.P.R.
n.1124/65 anche agli sportivi professionisti;
c)
ha ritenuto irrilevante la prospettazione di una disparità di trattamento tra
società di calcio di serie A e B e quelle delle categorie minori per effetto
delle assai maggiori capacità economiche delle squadre di A e B,perché in tutti
i settori economici esistono o possono esistere enormi differenze di
disponibilità finanziarie tra i vari soggetti economici obbligati ai versamenti
contributivi,senza che ciò possa causare irragionevoli disparità di
trattamento.
4.2.
La compatibilità con il diritto comunitario
La
legittimità del sistema di tutela introdotta dal dlgs. n.38/00 va verificata
alla stregua dei principi del diritto comunitario specialmente in materia di
concorrenza,rilevato che la normativa nazionale attribuisce all’Inail in
relazione all’obbligo assicurativo degli sportivi professionisti dipendenti una
posizione di monopolio.
Seppur
non nell’ambito specifico dello sport,della questione è stata investita la
Corte di Giustizia delle Comunità Europee a seguito di una domanda di
pregiudizialità sollevata dal Tribunale del lavoro di Vicenza.
Il
Giudice a quo in particolare chiedeva alla Corte se costituisse
un'impresa ai sensi degli articoli 81 e seguenti del trattato,un ente
assicurativo pubblico senza scopo di lucro,quale l'Inail,cui è affidata secondo
criteri di economicità e di imprenditorialità la gestione monopolistica di un
regime di assicurazione fondato su un sistema di iscrizione obbligatoria e,in
caso di risposta affermativa,se comportasse una violazione degli articoli 86 e
82 del trattato C.E.E. Il fatto che tale ente potesse pretendere il pagamento
dei premi anche nel caso in cui il soggetto sia già assicurato presso una
compagnia privata contro gli stessi rischi per cui sarebbe coperto affidandosi
al suddetto ente previdenziale.
La
Corte,dopo aver sottolineato che la nozione di impresa comprende qualsiasi
entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status
giuridico della stessa e delle modalità del suo finanziamento,intendendosi per
attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi
su un determinato mercato,si è soffermata sui sistemi previdenziali degli stati
membri per ricordare che:
a)
il diritto comunitario non menoma la competenza di detti stati ad organizzare i
rispettivi sistemi;
b)
il regolamento Cee del Consiglio 14 giugno 1971,n.1408,nella versione
modificata ed aggiornata dal Regolamento Cee del Consiglio del 2 dicembre
1996,n.118/97 contiene disposizioni specifiche in materia di coordinamento dei
regimi nazionali di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali per la cui applicazione,per la Repubblica Italiana,l’Inail è
espressamente designato come istituto competente ai sensi dell’art. 1,lett.o)
del medesimo Regolamento;
c)
il regime legale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui trattasi nella causa principale persegue uno scopo sociale
che è messo in luce dalla circostanza che le prestazioni vengono erogate anche
quando i contributi dovuti non sono stati versati;
d)
tuttavia,lo scopo sociale di un regime assicurativo non è di per sé sufficiente
ad escludere che l’attività considerata sia qualificata attività
economica,dovendo essere evidenziati altri aspetti.
Ciò
premesso,la Corte ha individuato tali elementi nell’attuazione del principio di
solidarietà e nel controllo che lo Stato esercita sull’attività
dell’Inail,provvedendo,di fatto, a fissare l’importo sia delle prestazioni,che
dei contributi.
In
conclusione,secondo la Corte,poiché l’Inail concorre alla gestione di uno dei
rami tradizionali della previdenza sociale,adempie una funzione di carattere
esclusivamente sociale,di guisa che la sua attività non è un’attività economica
ai sensi del diritto della concorrenza e,quindi,tale ente non costituisce
un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.
Poiché
è pacifico che gli elementi che stanno alla base della decisione del giudice
comunitario – perseguimento di uno scopo sociale,attuazione del principio di
solidarietà e controllo da parte dello Stato- sono presenti anche
nell’assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti di cui al dlgs.
n.38/00,ne consegue la compatibilità di detta disciplina con i principi di diritto
comunitario in tema di concorrenza.
4.3.
Insussistenza di un obbligo assicurativo delle federazioni sportive per le
attività a favore della nazionale
Dal
tenore letterale dell’art.6 del dlgs. n.38/00 risulta evidente l’insussistenza
di un obbligo assicurativo delle federazioni nei confronti dell'Inail per gli
sportivi professionisti – ed in special modo gli atleti- per l'attività svolta
a favore delle squadre nazionali.
Al
riguardo,l’elemento ostativo non è costituto dalla natura giuridica delle predette
federazioni,rilevato che le stesse,avendo la natura di associazioni con
personalità di diritto privato,rientrano nella categoria dei soggetti di cui
all’art.9 del testo unico quali destinatari del citato obbligo
assicurativo,quanto piuttosto dalla previsione normativa che i beneficiari
della tutela antinfortunistica siano solamente “gli sportivi professionisti
dipendenti”,legati cioè da un rapporto di subordinazione con i soggetti di
cui all’art.9 del testo unico.
Ciò
premesso è da escludersi che le prestazioni che l’atleta professionista svolge
per la propria nazionale possano essere ricondotte nell’alveo del rapporto di
lavoro subordinato,costituendo,al contrario,oggetto di contratto di lavoro
autonomo.
In
particolare, detto rapporto rientra nella previsione della lettera a)del comma
2 dell'art. 3 della legge n.91/81 trattandosi di “ attività [...] svolta
nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra
loro collegate in un breve periodo di tempo” con la conseguenza che la prestazione
del calciatore,legato da un rapporto di lavoro subordinato ad una società
sportiva,per la federazione deve ritenersi resa nell'ambito di un rapporto di
lavoro autonomo.
Ed
allora,se non è giuridicamente configurabile un obbligo assicurativo delle
federazioni,ne discende che non ci potrà essere copertura assicurativa da parte
dell’Inail per gli infortuni o le malattie professionali che si verifichino
nello svolgimento delle attività sportive delle nazionali.
Né,tanto
meno,a fondamento di un tale obbligo -e sulla base dell'orientamento della
Corte di Cassazione che ritiene i calciatori convocati in nazionali quali
sportivi professionisti autonomi- si potrà invocare l’art. 8 della legge
n.91/81,atteso che tale disposizione si rivolge esclusivamente alle società
sportive e che in essa le federazioni sono,assieme ai rappresentanti delle
categorie di sportivi interessate,i soggetti che stabiliscono i limiti
assicurativi.
In
conclusione,allo stato della disciplina vigente non si rinviene alcuna norma
che imponga alla F.I.G.C. di assicurare presso l'Inail o una compagnia
assicuratrice privata i calciatori per le prestazioni che costoro svolgono per
la nazionale.
Qualche
novità invece sembra affacciarsi nell'ambito dell'ordinamento calcistico dove
di recente si è registrata una significativa,seppur informale,apertura a favore
delle istanze delle società di calcio di indennizzi per gli infortuni subiti da
propri tesserati in occasione o a causa di prestazioni sportive rese per le
squadre nazionali.
Il
Presidente della F.I.F.A.,Joseph Blatter,in un’intervista ha dichiarato che
alla prossima Coppa del mondo le federazioni nazionali dovranno stipulare
polizze assicurative a favore dei propri convocati,anticipando che la questione
sarebbe stata affrontata a marzo 2006 nella prossima riunione del comitato
esecutivo F.I.F.A..
Qualora il massimo organismo calcistico prevedesse un siffatto obbligo,la F.I.G.C. non potrebbe far altro che darvi attuazione,posto che ai sensi dell'art.2,comma 1 del suo statuto essa svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.i.f.a.,dell'U.e.f.a.,del C.i.o. e del C.o.n.i..