Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 2.2.2007 n° 2311
Come è noto il riconoscimento della perdita della capacità lavorativa generica, come componente strutturale del danno biologico nella sua complessità e nella sua natura dinamica e permanente, risale a teorie scientifiche della medicina legale italiana, ed è scientificamente testata come perdita di capacità lavorativa, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato o alle chances lavorative, secondo l'evoluzione delle offerte di lavoro e delle libere scelte del giovane lavoratore. La stessa riforma del mercato di lavoro si fonda sul principio della mobilità. Orbene, se è logico che nella valutazione globale del danno biologico, la indicazione del punteggio finale derivi dalla valutazione di tutte le componenti, fisiche e psichiche, interrelazionali ed esistenziali (come si desume dalla definizione analitica del danno biologico di non lieve entità, contenuta nell'art. 138 del codice di assicurazione, che considera i criteri uniformi di risarcimento ai fini dell'illecito civile della circolazione) al fine della realizzazione del principio fondamentale del risarcimento integrale del danno alla persona (cfr. Corte cost. 184/1986 e Cass. 8899/2001 e successive, sino a Cass. 22599/2004), la esclusione di tale componente fisico-psichica usurante da una compromissione non lieve e permanente della salute, appare una contraddizione in termini e deve essere adeguatamente motivata, posto che deve essere a prova scientifica controfattuale.
LaPrevidenza.it, 23/02/2007
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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