Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 2 febbraio 2007, n. 2311
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione
(15/29 luglio 1997) C.L., nella veste di danneggiato da incidente stradale
(avvenuto in Roma il 23 giugno 1994) conveniva dinanzi al tribunale di Roma il
conducente danneggiante M.P.M., il proprietario assicurato S.G. e l'impresa
assicuratrice Winterthur e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimenti di
tutti i danni, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti
all'incidente, riferito alla responsabilità esclusiva della M. Si costituiva la
impresa assicuratrice contestando le pretese, restavano contumaci le altre
parti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 giugno 1999 accertava la
responsabilità esclusiva della conducente M. venuta a collisione con il veicolo
condotto dal C., e condannava in solido l'impresa e le parti convenute al
risarcimento dei danni nella misura complessiva di 810 milioni ai valori
attuali, oltre interessi legali e spese di lite da distrarsi in favore del
difensore antistatario. La decisione era impugnata dalla Winterthur che ne
chiedeva la riforma sulla base di due motivi, resisteva il C. e proponeva
appello incidentale per una migliore liquidazione delle voci di danno biologico
e per la grave compromissione dell'attività sessuale. Restavano contumaci le
altre parti. La Corte di appello di Roma con sentenza dell'8 maggio 2002 così
decideva: accoglie l'appello principale per quanto di ragione, rideterminando
la liquidazione (vedi amplius in motivazione) e compensando tra le parti la
metà delle spese dei due gradi del giudizio, ponendo il resto a carico
dell'assicuratrice; rigetta l'appello incidentale ed incidentale condizionato.
Contro la decisione ricorre il C. deducendo tre motivi di ricorso; le
controparti non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è
infondato in ordine al primo motivo, mentre merita accoglimento per il secondo
ed il terzo per le seguenti considerazioni.
Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione degli artt.
1224, 1226, 2056 c.c., in punto di ridotta liquidazione del danno da inabilità,
in accoglimento della censura dell'assicurazione.
La tesi è che essendo convenzionale, quale parametro di riferimento, la tabella
attuariale del tribunale di Roma in ordine alle poste risarcitorie della
inabilità assoluta e relativa del danneggiato, era apodittica la riduzione
basata sul parametro delle tabelle, essendo la liquidazione a carattere
equitativo.
In senso contrario si osserva che la Corte (ff 8 della motivazione) riduce
l'aumento della diaria giornaliera, compiuto dal primo giudice, in quanto non
giustificato, dal momento che la liquidazione è stata determinata all'attualità
della sentenza, allorché erano in vigore le tabelle elaborate dal tribunale.
Tale riduzione rientra nel potere discrezionale valutativo della congruità
della perdita non patrimoniale (tale essendo la incapacità del fare in
relazione alla inabilità che precede la guarigione), sulla base di una
specifica censura.
Il motivo di ricorso sostiene invece una migliore misura, ma non indica le
ragioni della maggiorazione o della erroneità dei parametri utilizzati al fine
del migliore ristoro: difetta dunque di specificità e concerne un apprezzamento
in fatto adeguatamente motivato.
Nel secondo motivo di ricorso si deduce l'error in iudicando ed il vizio della
motivazione, insufficiente e contraddittoria, in merito alla perdita della
capacità lavorativa, pur evidente nella consequenzialità di una invalidità
calcolata nella misura del 20%.
La censura è fondata, essendo carente sul punto la motivazione (ff 8 e 9 della
sentenza), là dove esclude la maggiore usura delle energie psicofisiche dello
infortunato, adagiandosi sul parere negativo del consulente di ufficio.
Come è noto il riconoscimento della perdita della capacità lavorativa generica,
come componente strutturale del danno biologico nella sua complessità e nella
sua natura dinamica e permanente, risale a teorie scientifiche della medicina
legale italiana, ed è scientificamente testata come perdita di capacità
lavorativa, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro
esercitato o alle chances lavorative, secondo l'evoluzione delle offerte di
lavoro e delle libere scelte del giovane lavoratore. La stessa riforma del
mercato di lavoro si fonda sul principio della mobilità. Orbene, se è logico
che nella valutazione globale del danno biologico, la indicazione del punteggio
finale derivi dalla valutazione di tutte le componenti, fisiche e psichiche,
interrelazionali ed esistenziali (come si desume dalla definizione analitica
del danno biologico di non lieve entità, contenuta nell'art. 138 del codice di
assicurazione, che considera i criteri uniformi di risarcimento ai fini
dell'illecito civile della circolazione) al fine della realizzazione del
principio fondamentale del risarcimento integrale del danno alla persona (cfr.
Corte cost. 184/1986 e Cass. 8899/2001 e successive, sino a Cass. 22599/2004), la
esclusione di tale componente fisico-psichica usurante da una compromissione
non lieve e permanente della salute, appare una contraddizione in termini e
deve essere adeguatamente motivata, posto che deve essere a prova scientifica
controfattuale.
Si vuol dire che per la regola causale della probabilità elevata, la lesione
grave della salute reca come conseguenza negativa una apprezzabile perdita
della capacità lavorativa. Il negare tale rilevanza costituisce fattore
eccezionale, presente in taluni casi in cui, per la eminente attività
intellettuale prestata, una menomazione psicofisica potrebbe non incidere sulla
potenzialità delle capacità lavorative, pur compromesse. Esigere dal lavoratore
una prova rigorosa in relazione al c.d. danno futuro, o negare la natura
biologica di tale perdita, contraddice la stessa configurazione del danno
biologico come danno a struttura complessa, che incide su vari aspetti della
vita fisica e psichica della persona. Il motivo appare dunque fondato in
relazione alla illogicità della motivazione, che non personalizza il danno biologico
in relazione a tale componente essenziale, data la gravità del danno.
Sotto altro aspetto la perdita della capacità lavorativa integra la lesione del
diritto del cittadino ad accedere al lavoro in condizioni di piena integrità
(cfr. art. 4 Cost. correlato agli artt. 3, secondo comma, e 32 Cost. e cfr.
Corte cost. 45/1965) e come tale ha un autonomo rilievo come perdita
patrimoniale, ove l'attività lavorativa sia in atto.
Il motivo dev'essere pertanto accolto ed il giudice di rinvio dovrà attenersi ai
principi di diritto come sopra enunciati, attraverso una valutazione analitica
ed a prova scientifica e causale, in relazione alla presenza di una menomazione
della capacità lavorativa, in soggetto in età lavorativa.
Parimenti fondato appare il terzo motivo dove si deduce la mancata liquidazione
della perdita della capacità di avere rapporti sessuali per la conseguita
impotenza coeundi (per la invalidità dell'asta virile e la insufficienza del
tono erettile) con conseguente sindrome soggettiva ansioso depressiva.
La sentenza impugnata sul punto sorvola, con una enunciazione illogica e
contraria al principio fondamentale della inviolabilità dei diritti umani (art.
2 Cost. e Corte cost. 242/1983 secondo cui i diritti involabili sono quei
diritti che costituiscono il patrimonio irretrattabile della persona umana). Si
legge in vero nella motivazione (ff 11) "Il Collegio ritiene che il danno
esistenziale o la lesione dei diritti umani non sono categorie che esulano dal
danno biologico, così come inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Se
cosi è, deve ritenersi che il c.t.u. abbia tenuto conto di tutte le
circostanze, nel momento in cui ha determinato i postumi nella misura del
20%".
Dove il ragionamento è errato in punto di principi fondamentali, posto che i
diritti umani inviolabili né si confondono con i danni esistenziali né restano
assorbiti nella globalità e complessità del danno biologico, ove abbiano una
lesione propria, giuridicamente configurata come lesione del diritto.
Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l'incipit della Corte
costituzionale (Corte cost. 561/1987) che lo inquadra tra i diritti inviolabili
della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo
sviluppo della persona. Certamente la perdita della sessualità costituisce
anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali
convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina
un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione per
fatto della circolazione (come è nel caso di specie), ma nessuno ormai nega (v.
da ultimo Cass., sez. un., 6572/2006 e 13546/2006) che la perdita o la
compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi
di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno esistenziale, la cui
rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in
termini non patrimoniali e con una congrua stima dell'equivalente economico del
debito di valore.
Non vengono qui in questione altri aspetti inerenti alla procreazione o alla
vita sessuale familiare, dato lo status della vittima, ma certamente questi
ulteriori aspetti sarebbero rilevanti ai fini della equilibrata valutazione del
danno anche ai fini di un congruo ristoro.
L'accoglimento del secondo e del terzo motivo determina il rinvio ad altra
sezione della Corte d'appello di Roma che si atterrà ai principi di diritto
come sopra enunciati nella considerazione della compromissione della capacità
lavorativa e della capacità sessuale, e dei conseguenti effetti sulle perdite
patrimoniali e non patrimoniali seguendo i principi espressi dalla Corte
costituzionale e da questa Corte nelle sentenze sopracitate. Il giudice del
rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.