Nota di Ludovico De Grigiis
In seguito all’emanazione del D.M. 15 settembre 2000 (Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo - Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico) anche per le collaboratrici familiari (persone che svolgono lavori in ambito domestico) viene estesa la tutela in caso di infortunio e malattia professionale così come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi. Con la pubblicazione del decreto si è raggiunta, per le collaboratrici familiari una sorta di equiparazione in tema di “tutela del rischio” con le atre categorie di lavoratori anche se permangono evidenti disparità di trattamento in tema di “risarcimento del danno”. Con l’emanazione del Decreto 38/2000, in seguito ad un infortunio o malattia professionale si ha diritto al risarcimento del danno configurato come “danno biologico” eliminando quindi le precedenti tabelle allegate al T.U. 1124/65. La norma in oggetto, in riforma delle precedenti regole dettate dal Testo Unico sugli infortuni (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) ha previsto un risarcimento del danno (danno biologico) in caso di postumi.....
LaPrevidenza.it, 21/06/2006
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