Lavoro domestico: rendita reversibile in caso di morte

 (Ludovico De Grigiis)

 

In seguito all’emanazione del D.M. 15 settembre 2000 (Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo - Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico) anche per le collaboratrici familiari (persone che svolgono lavori in ambito domestico) viene estesa la tutela in caso di infortunio e malattia professionale così come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Con la pubblicazione del decreto si è raggiunta, per le collaboratrici familiari una sorta di equiparazione in tema di “tutela del rischio” con le atre categorie di lavoratori anche se permangono evidenti disparità di trattamento in tema di “risarcimento del danno”.

Con l’emanazione del Decreto 38/2000, in seguito ad un infortunio o malattia professionale si ha diritto al risarcimento del danno configurato come “danno biologico” eliminando quindi le precedenti tabelle allegate al T.U. 1124/65. La norma in oggetto, in riforma delle precedenti regole dettate dal Testo Unico sugli infortuni (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) ha previsto un risarcimento del danno (danno biologico) in caso di postumi residuati in misura pari o superiore al 6%. La rendita vitalizia viene riconosciuta in caso di postumi pari o superiori al 16% dall’articolo 13, c. 2 lettera b che testualmente recita le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui alla apposita ‘’tabella dei coefficienti’’, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla ‘’tabella dei coefficienti’’. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del Testo Unico.

Queste regole non hanno effetto (fino al 16.5.2006) per i collaboratori familiari ai quali viene riconosciuto il diritto alla rendita in caso di postumi di misura pari o superiore al 33% secondo quanto disposto dall’articolo 10, c.1 “quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa sulla base della retribuzione di cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.”

Anche se la valutazione del danno viene effettuata con le modalità e i criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo unico (D.P.R. 1124/65) appare chiaro che un collaboratore familiare per ottenere una rendita vitalizia dall’Inail dovrà subire un grave infortunio mentre per un lavoratore dipendente o autonomo la rendita potrà essere ottenuta riportando (solo) una paralisi totale del nervo circonflesso (patologia n° 166 delle tabelle allegate al decreto con valutazione fissa del 16%).

Per quanto riguarda il diritto alla rendita reversibile Inail ricordiamo l’articolo 10 c. 5 del decreto 15/9/2000 “la rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo unico” che escludeva tale diritto in presenza di un decesso avvenuto sul lavoro o in seguito alle gravi menomazioni riportate.

Quest’ultimo atto dell’Inail (riconoscendo però il diritto solo dal 17.5.2006) mette la parola fine alla grave disparità che si era creata anche se, è bene ricordarlo, la certezza del diritto alle prestazioni infortunistiche e la diversa tariffazione dei premi assicurativi Inail in relazione alle diverse e nuove tipologie di lavoro difficilmente vanno d’accordo.