Lavoro domestico: rendita
reversibile in caso di morte
(Ludovico
De Grigiis)
In seguito all’emanazione del D.M. 15 settembre 2000 (Assicurazione
contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle
persone soggette all’obbligo assicurativo - Modalità di attuazione
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico) anche per le
collaboratrici familiari (persone che svolgono lavori in ambito domestico)
viene estesa la tutela in caso di infortunio e malattia professionale così come
avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.
Con la pubblicazione del decreto
si è raggiunta, per le collaboratrici familiari una sorta di equiparazione in
tema di “tutela del rischio” con le atre categorie di lavoratori anche se
permangono evidenti disparità di trattamento in tema di “risarcimento del
danno”.
Con l’emanazione del Decreto
38/2000, in seguito ad un infortunio o malattia professionale si ha diritto al
risarcimento del danno configurato come “danno biologico” eliminando quindi le
precedenti tabelle allegate al T.U. 1124/65. La norma in oggetto, in riforma
delle precedenti regole dettate dal Testo Unico sugli infortuni (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) ha previsto un
risarcimento del danno (danno biologico) in caso di postumi residuati in misura
pari o superiore al 6%. La rendita vitalizia viene riconosciuta in caso di
postumi pari o superiori al 16% dall’articolo 13, c. 2 lettera b che
testualmente recita le menomazioni di grado pari o superiore
al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita
per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della
menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui alla
apposita ‘’tabella dei coefficienti’’, che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di
attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello
stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal
testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla ‘’tabella dei
coefficienti’’. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di
menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del
Testo Unico.
Queste regole
non hanno effetto (fino al 16.5.2006) per i collaboratori familiari ai quali
viene riconosciuto il diritto alla rendita in caso di postumi di misura pari o
superiore al 33% secondo quanto disposto dall’articolo 10, c.1 “quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata
un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o
superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia rapportata al
grado della inabilità stessa sulla base della retribuzione di cui al successivo
comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel
testo allegato al presente regolamento.”
Anche se la
valutazione del danno viene effettuata con le
modalità e i criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo
unico (D.P.R. 1124/65) appare chiaro
che un collaboratore familiare per ottenere una rendita vitalizia dall’Inail
dovrà subire un grave infortunio mentre per un lavoratore dipendente
o autonomo la rendita potrà essere ottenuta riportando (solo) una paralisi
totale del nervo circonflesso (patologia n° 166 delle tabelle allegate al
decreto con valutazione fissa del 16%).
Per quanto riguarda il diritto
alla rendita reversibile Inail ricordiamo l’articolo 10 c. 5 del decreto
15/9/2000 “la rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili.
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi
la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo
unico” che escludeva tale diritto in presenza di un decesso avvenuto sul
lavoro o in seguito alle gravi menomazioni riportate.
Quest’ultimo atto dell’Inail
(riconoscendo però il diritto solo dal 17.5.2006) mette la parola fine alla grave
disparità che si era creata anche se, è bene ricordarlo, la certezza del
diritto alle prestazioni infortunistiche e la diversa tariffazione dei
premi assicurativi Inail in relazione alle diverse e nuove tipologie di lavoro
difficilmente vanno d’accordo.