La surroga dell’INAIL dopo il codice delle assicurazioni private
Articolo di Calogero Lo Giudice
La norma del codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n.209) che specificamente si occupa del “diritto di surroga dell’assicuratore sociale” è l’art.142, il quale ripete sostanzialmente il contenuto del precedente art. 28 della L. 24/12/1969 n.990, eliminando il primo comma.
La stessa aggiunta dell’ultimo alinea non pare avere introdotto una innovazione: sembra, piuttosto, una esplicita conferma del principio risalente alla sentenza n. 319 del 6/6/1989 della Corte costituzionale.
La conseguenza più immediata potrebbe ritenersi quella della riaffermazione della divisibilità delle voci di danno, in modo da continuare a ripartire, secondo la medesima logica, il quantum risarcitorio tra INAIL e lavoratore danneggiato.
Se così fosse, si riproporrebbe la “questione Inail”, analoga a quella sorta allorché divenne diritto vivente l’autonoma risarcibilità del danno biologico e che si perpetuò con il danno morale, e che, attualmente, resisterebbe con il riconoscimento dei “nuovi danni” alla persona: come dire che il tempo si è fermato e che nessuna evoluzione è possibile riscontrare dal punto di vista giurisprudenziale e, oggi, normativo.
La verità è che “tutto è rimasto come prima”, nell’apparente contenuto confermativo dell’art.142 del D. Lgs. n.209, “perché tutto mutasse”, contrariamente alla gattopardesca convinzione che i rinnovamenti non toccano la sostanza delle cose.
Potrebbe soggiungersi che anche la formulazione dell’art. 2059 c.c. non è cambiata nel tempo, ma nessuno ignora la nuova portata della norma, a seguito delle pronunce n. 8827/2003 e n.8828/2003 della Cassazione e n.233/2003 della Corte costituzionale. Proprio questo mutamento, d’altra parte, insieme alla recente configurazione del “danno biologico” ad opera del D. Lgs. n.209/2005, hanno avuto innegabili ripercussioni sul “danno biologico INAIL” e sulla rivalsa dell’Ente di assicurazione sociale.
Dagli anni ottanta, ne è passata di acqua sotto i ponti: una “piena” in particolare, s’è avuta nella primavera del 2003 (con le ricordate sentenze della Cassazione n.8827 e n.8828 del 31/5/2003), dopo lo scioglimento dei ghiacci che per un lungo inverno hanno irrigidito l’art.2059 c.c.
La Corte costituzionale nella famosa decisione n.184/1986 diede, infatti, una interpretazione assai restrittiva del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c., lasciando fuori dallo stesso il danno biologico; nel 2003 alitò, insieme alla Corte di Cassazione, sull’esanime art. 2059 c.c. , rinvigorendolo.
Il percorso che ha condotto ad una nuova interpretazione del danno non patrimoniale, ed in particolare alla “onnicomprensività” del “danno non patrimoniale di tipo biologico”, è stato diffusamente esaminato in un precedente articolo (“La svolta del codice delle assicurazioni private in tema di danno non patrimoniale” in Altalex.com del 7/3/2006) al quale si rinvia, aggiungendo semplicemente che questa stessa logica - frutto del cammino compiuto negli anni dalla giurisprudenza - segue sostanzialmente, oggi, la Suprema Corte (Sez. III, 18/11/2005 n.24451) parlando di “pluridimensionalità del danno biologico” nelle sue varie “componenti” o “sottovoci storiche”.
Quel che importa, qui, è scongiurare, in base ad una interpretazione evolutiva della normativa - apparentemente per nulla innovativa - il riproporsi della “questione INAIL”...
LaPrevidenza.it, 11/04/2006