La surroga dell’INAIL dopo il codice
delle assicurazioni private
di
Calogero Lo Giudice
L’apparente riproposizione della
“questione INAIL”.
La norma del codice delle assicurazioni private (Decreto
Legislativo 7 settembre 2005 n.209) che specificamente si occupa del “diritto
di surroga dell’assicuratore sociale” è l’art.142, il quale ripete
sostanzialmente il contenuto del precedente art. 28 della L. 24/12/1969 n.990,
eliminando il primo comma.
La stessa aggiunta dell’ultimo alinea non pare avere
introdotto una innovazione: sembra, piuttosto, una esplicita conferma del
principio risalente alla sentenza n. 319 del 6/6/1989 della Corte
costituzionale.
La conseguenza più immediata potrebbe ritenersi quella della
riaffermazione della divisibilità delle voci di danno, in modo da continuare a
ripartire, secondo la medesima logica, il quantum risarcitorio tra INAIL
e lavoratore danneggiato.
Se così fosse, si riproporrebbe la “questione Inail”, analoga
a quella sorta allorché divenne diritto vivente l’autonoma risarcibilità del
danno biologico e che si perpetuò con il danno morale, e che, attualmente,
resisterebbe con il riconoscimento dei “nuovi danni” alla persona: come dire
che il tempo si è fermato e che nessuna evoluzione è possibile riscontrare dal
punto di vista giurisprudenziale e, oggi, normativo.
La verità è che “tutto è rimasto come prima”, nell’apparente
contenuto confermativo dell’art.142 del D. Lgs. n.209, “perché tutto mutasse”,
contrariamente alla gattopardesca convinzione che i rinnovamenti non toccano la
sostanza delle cose.
Potrebbe soggiungersi che anche la formulazione dell’art.
2059 c.c. non è cambiata nel tempo, ma nessuno ignora la nuova portata della
norma, a seguito delle pronunce n. 8827/2003 e n.8828/2003 della Cassazione e
n.233/2003 della Corte costituzionale. Proprio questo mutamento, d’altra parte,
insieme alla recente configurazione del “danno biologico” ad opera del D. Lgs.
n.209/2005, hanno avuto innegabili ripercussioni sul “danno biologico INAIL” e
sulla rivalsa dell’Ente di assicurazione sociale.
Dagli anni ottanta, ne è passata di acqua sotto i ponti: una
“piena” in particolare, s’è avuta nella primavera del 2003 (con le ricordate
sentenze della Cassazione n.8827 e n.8828 del 31/5/2003), dopo lo scioglimento
dei ghiacci che per un lungo inverno hanno irrigidito l’art.2059 c.c.
La Corte costituzionale nella famosa decisione n.184/1986
diede, infatti, una interpretazione assai restrittiva del danno non
patrimoniale ex art.2059 c.c., lasciando fuori dallo stesso il danno biologico;
nel 2003 alitò, insieme alla Corte di Cassazione, sull’esanime art. 2059 c.c. ,
rinvigorendolo.
Il percorso che ha condotto ad una nuova interpretazione del
danno non patrimoniale, ed in particolare alla “onnicomprensività” del “danno
non patrimoniale di tipo biologico”, è stato diffusamente esaminato in un
precedente articolo (“La svolta del codice delle assicurazioni private in tema
di danno non patrimoniale” in Altalex.com del 7/3/2006) al quale si
rinvia, aggiungendo semplicemente che questa stessa logica - frutto del cammino
compiuto negli anni dalla giurisprudenza - segue sostanzialmente, oggi, la
Suprema Corte (Sez. III, 18/11/2005 n.24451) parlando di “pluridimensionalità
del danno biologico” nelle sue varie “componenti” o “sottovoci storiche”.
Quel che importa, qui, è scongiurare, in base ad una
interpretazione evolutiva della normativa - apparentemente per nulla innovativa
- il riproporsi della “questione INAIL”.
I riflessi sulla rivalsa dell’INAIL della svolta
giurisprudenziale e normativa in tema di danno non patrimoniale.
Se (come spiegato nell’articolo appena richiamato) il danno
non patrimoniale biologico ex D. Lgs. n.209/2005 è unitario ed onnicomprensivo,
potrebbe essere facile cogliere i riflessi in ordine alla rivalsa dell’Inail.
S’impone, tuttavia, una più puntuale chiarificazione.
In ordine al danno morale soggettivo, tanto la Corte di
Cassazione (Sez. III, 20/6/1992 n.7577) che la Corte costituzionale (17/2/1994
n.37) ragionavano nei seguenti termini: se il danno morale ex art. 2059 c.c.
non è coperto dalla specifica garanzia assicurativa, ad esso non può essere
esteso il diritto di surroga e di regresso dell’Inail.
Fintantoché fulcro della tutela garantita dall’Inail è stato
il danno alla “attitudine al lavoro”, riguardato come pregiudizio di natura
sostanzialmente patrimoniale, l’esclusione dalla rivalsa di ogni componente non
patrimoniale rientrava nella logica del sistema.
Adesso (con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000) che
fulcro della tutela INAIL è il danno biologico, il cui equivalente civilistico
è il “danno non patrimoniale biologico”, questo (ai sensi del D. Lgs.
n.209/2005) è onnicomprensivo di ogni altro pregiudizio non patrimoniale
(dinamico-emozionale) e, dunque, tanto della “sofferenza” per la subita
menomazione che dei riflessi negativi che la lesione della integrità
psicofisica comporta sul piano della “esistenza” della persona..
Potrebbe obiettarsi che il danno biologico è inteso dal D.
Lgs. n.38/2000 “in senso stretto”, come “malattia”.
Anche a non voler ritenere ormai superata la temporaneità
della definizione dell’art.13, I°c., D. Lgs. n.38/2000, non v’è dubbio che non
si tratta di danni ontologicamente differenti (il danno biologico INAIL e
quello civilistico), bensì di forme di tutela diverse: indennitaria in campo
previdenziale, risarcitoria e tendenzialmente integrale, nell’ambito della
ordinaria responsabilità civile.
Nella antecedente tripartizione del danno, valida all’epoca
di entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000 (ossia danno patrimoniale, danno
morale, danno biologico), il danno biologico non trovava collocazione nell’art.
2059 c.c., per cui poteva anche sostenersi la estraneità e la disomogeneità
rispetto al danno morale soggettivo.
Il percorso che ha portato alla sistemazione del danno
biologico nell’area prima riservata al danno morale soggettivo, non può non
ripercuotersi sull’interpretazione del danno biologico previdenziale, da
intendere, pertanto, nella nuova evolutiva accezione di danno alla “persona”
(al “valore uomo”), non connotato da rilevanza economica.
L’introdotto sistema risarcitorio bipolare (quale risulta
dalle citate sentenze del 2003 della Cassazione e della Corte costituzionale) e
lo stesso riconoscimento del danno biologico da parte del D. Lgs. n.38/2000,
impongono di interpretare il danno biologico come danno non patrimoniale tout
court, in presenza di una lesione all’integrità psicofisica della persona.
Sempre per quanto concerne il danno morale soggettivo –
comunque inscindibile dal danno non patrimoniale biologico civilistico –
potrebbe anche opporsi che, dato il suo carattere generalmente transeunte,
potrebbe, semmai, afferire al danno biologico temporaneo, non indennizzato
dall’Inail.
Può rispondersi, sia che (come osservato da Cass.
n.8827/2003) “alcuni tipi di patemi d’animo hanno un’intrinseca attitudine ad
essere ineluttabilmente permanenti”, sia più efficacemente che, ammesso che sia
possibile scindere fra titoli di danno, sicuramente non è possibile operare una
separazione, nella determinazione del quantum risarcitorio in ambito
civilistico (costituente il limite esterno della rivalsa dell’Inail),
all’interno dello stesso titolo di danno (non patrimoniale biologico).
Tanto più che la definizione contenuta nel D. Lgs.
n.209/2005, stabilisce che per “danno biologico” si intende “la lesione
temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona”, per cui il
concetto civilistico, ai fini della rivalsa dell’Inail (se non altro a seguito
di infortunio in itinere/incidente stradale), include tanto il danno
temporaneo che quello permanente.
Riferendoci, poi, ai “nuovi danni” non patrimoniali,
inglobati nella componente “esistenziale” del danno biologico (quali
conseguenze della menomazione “rispetto a tutte le attività, le situazioni e i
rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto,
quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla
sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro
ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità”, come precisato da
Corte cost. n.356/1991), la tabella INAIL delle menomazioni è comprensiva degli
“aspetti dinamico-relazionali” (art. 13, c.2, lett. a, D. Lgs. n.38/2000) che,
oggi, possono anche denominarsi “dinamico-esistenziali” e che, nella sostanza,
sono gli stessi esplicitamente menzionati nella definizione di danno biologico
ex D. Lgs. n.209/2005 (artt. 138 e 139).
Questi profili, in un sistema indennitario -ovviamente- non
possono che riguardare l’incidenza su quelle attività comuni a tutti (dell’uomo
medio), mentre nel sistema risarcitorio si estendono alla “personalizzazione”
del danno, alla considerazione delle particolari condizioni del soggetto leso.
Ciò non toglie, però, che gli aspetti dinamico-esistenziali
costituiscano una inseparabile componente del danno biologico e della sua
valutazione globale e che, pertanto, siano oggetto di rivalsa da parte
dell’Inail, non potendosi scindere componenti dello stesso titolo di danno.
L’obiezione secondo cui la “personalizzazione” è estranea
alla copertura INAIL, è superabile sol che si consideri il particolare tipo di
tutela, intesa a garantire quella “tempestiva ed automatica riparazione del
danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare”. Un conto è il
tipo di tutela ( più o meno ampia), altro
l’ ”essenza” del pregiudizio biologico (che, invece, è
omogenea).
In definitiva, se il danno non patrimoniale biologico
civilistico riguarda e comprende, tanto la diminuzione del bene primario
dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata (c.d. “dimensione
psichica e fisica, a prova scientifica”), quanto tutte le particolari
condizioni soggettive del danneggiato, sia interiori, di tipo emozionale, che
esplicative della sua personalità in ogni ambito dell’esistenza e, se il danno
non patrimoniale biologico deve ritenersi - come è stato sempre ritenuto - un unicum
inscindibile (Cass. Sez. III, 27/8/1999 n.8998), considerato e caratterizzato
dalla sua globalità, sarà questo che rappresenterà il limite (esterno) della
rivalsa dell’Inail, e non - certamente e logicamente - solo una frazione del
danno non patrimoniale biologico.
Il concetto di danno biologico come mera “patologia” obbiettivamente
accertabile non trova più riscontro né logico, né normativo a seguito del nuovo
codice delle assicurazioni private, come del resto, non lo trovava già nella
logica unitaria del danno non patrimoniale, comunque espressa dalle c.d.
sentenze gemelle della Cassazione del 2003, né nella originaria costruzione
della figura del danno alla salute, comprensiva dell’aspetto statico e del
profilo dinamico (Cass. III, n.24451/2005).
Se il concetto di danno biologico è unico, tanto in ambito
previdenziale che civilistico (essendo differente solamente il tipo di tutela),
dalla rivalsa dell’Istituto non possono tenersi fuori “componenti” (“sottovoci
storiche”) proprie del danno non patrimoniale biologico civilistico.
La limitazione alla rivalsa dell’Inail di cui
all’ultimo comma dell’art.142 D. Lgs. n.209/2005.
Quanto appena detto intorno all’unitario danno non
patrimoniale biologico, potrebbe trovare una secca smentita, con riferimento
alla rivalsa dell’Inail, nell’ultimo comma dell’art. 142 del D. Lgs. n.209/2005,
ove è stabilito che “In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non
può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito
al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In altre parole, tale disposizione potrebbe far propendere
per la scindibilità di talune voci del danno non patrimoniale, (in particolare,
danno biologico temporaneo, danno morale soggettivo, danno c.d. esistenziale o
“personalizazione” del danno biologico), in modo da sottrarle alla rivalsa
dell’Inail e riconoscerle, prioritariamente, a favore del danneggiato.
In tal modo, il codice delle assicurazioni private, piuttosto
che risolvere, lascerebbe aperta la “questione INAIL”, anzi la rimarcherebbe.
Tale conclusione, non solo è inaccettabile, ma contrasta con
l’evoluzione del sistema tanto risarcitorio che indennitario.
Per intendere ed applicare correttamente la specifica
limitazione all’azione surrogatoria dell’INAIL, bisogna muovere dalle
affermazioni contenute nella sentenza n.319 del 6/6/1989 della Corte
costituzionale, da cui la disposizione dell’art.142 u.c. è tratta.
Va subito evidenziato, tuttavia, che all’epoca della
pronuncia della Corte costituzionale valeva la tripartizione del danno
risarcibile, in danno patrimoniale, danno biologico, danno morale, costituente
ognuno un genus diverso dall’altro.
L’Inail, dal canto suo, indennizzava, non il danno alla
persona in sé considerata (danno biologico, corrispondente al danno non
patrimoniale biologico civilistico), ma il danno alla “attitudine al lavoro”,
costituente un danno di natura sostanzialmente patrimoniale (Corte cost.
n.356/1991).
Era ovvio allora che la “prelazione o prededuzione” in favore
dell’ente gestore dell’assicurazione sociale, su quanto dovuto dall’assicuratore
della responsabilità civile, si risolveva, in caso di insufficienza del
massimale, in un “esproprio” del diritto del lavoratore danneggiato
all’integrale risarcimento del danno alla persona, costituzionalmente
rilevante.
Il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale era il
seguente: le ragioni della surroga non possono prevalere e pregiudicare valori
costituzionalmente garantiti della persona, per cui, in caso di incapienza del
massimale, occorre, anzitutto, che il lavoratore veda integralmente e
prioritariamente ristorati i danni alla “integrità personale”, configurata come
“fondamentale diritto dell’individuo”.
Se, in caso di insufficienza del massimale, avesse prevalso
l’interesse al recupero di quanto erogato da parte dell’ente gestore di assicurazione
sociale, il lavoratore danneggiato avrebbe visto pregiudicato il suo diritto al
pieno ristoro dei danni alla persona subiti.
Di qui la pronuncia di illegittimità costituzionale
dell’art.28 L. n.990/1969.
La disciplina dettata dall’art. 142 (in particolare il 2°
comma) ripropone le cautele per garantire il rimborso delle prestazioni a
favore degli enti gestori di assicurazione sociale.
Rimane, quindi, la “regola” dell’accantonamento, da parte
della impresa di assicurazione, “di una somma idonea a coprire il credito
dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare”, così anteponendosi la
pretesa al rimborso dell’Istituto per le assicurazioni sociali al diritto al
risarcimento del danneggiato-assistito.
Di norma, pertanto, non si potrà procedere alla liquidazione
del danno, se non avendo prima provveduto al detto “accantonamento”, secondo il
meccanismo dettato dall’art.142, a salvaguardia delle ragioni della rivalsa,
già individuate (Cass. 11/8/1988 n.4928; Corte cost. n.356/1991) “sia
nell’esigenza di evitare che un sinistro divenga occasione di lucro per chi lo
subisce, pur quando il ristoro spetti a duplice e diverso titolo e da parte di
soggetti diversi, sia nell’esigenza di diminuire i costi della garanzia
assicurativa, attraverso la reintegrazione del patrimonio dell’assicuratore
sociale”.
Secondo la giurisprudenza (Cass. Sez. III, 17/1/2003 n.604)
l’obbligo dell’accantonamento sussiste sia in caso di liquidazione
stragiudiziale del danno, sia in caso di controversia giudiziaria sul punto.
Pertanto, anche di fronte alla condanna al pagamento in
favore del danneggiato, l’assicurazione non potrà sottrarsi agli adempimenti
previsti dalle legge, e non potrà opporre all’Inail di avere eseguito il
pagamento al danneggiato, in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo
la comunicazione da parte dell’Ente di volersi avvalere del diritto di surroga
per il credito da prestazioni erogate o erogande.
Precisa la S.C. (Cass. 15/4/1998 n.3806; 13/5/1982 n.3017;
3/7/1978 n.3291) che la surroga - come del resto si ricava dalla lettera
dell’art. 142, c. 3, D. Lgs. n.209/2005 che riproduce l’art.28 c. 4, L.
n.990/1969 - è operante non solo dopo l’effettiva corresponsione della
prestazione, ma dal momento in cui l’Inail dichiara alla impresa di
assicurazione di avere ammesso l’infortunato all’indennizzo, con ciò
preavvertendolo di voler esercitare la rivalsa.
Per effetto di questa manifestazione di volontà di surroga,
sorge per l’assicuratore della r.c.a. l’obbligo di accantonamento delle somme
in favore dell’Inail e il danneggiato perde il diritto di vedersi liquidato, in
via definitiva, la corrispondente somma (Cass. III, n.604/2003).
Nell’ipotesi in cui il massimale sia sufficiente, continuano
a prevalere le ragioni creditorie dell’Inail, il quale agirà direttamente nei
confronti dell’assicuratore del responsabile, entro il limite dell’ammontare
del risarcimento dovuto al danneggiato.
Questi avrà diritto, non a pre-deduzione di voci di danno,
attesa l’omogeneità tra la tutela garantita dall’Inail ai sensi del D. Lgs.
n.38/2000 e quella risarcitoria prevista dal D. Lgs. n.209/2005, bensì al
“differenziale”, inteso in senso quantitativo, una volta cioè raffrontato
l’ammontare civilistico del danno e l’importo delle prestazioni previdenziali.
In tal modo, si eviterà che l’assistito possa ottenere una
maggiorazione del risarcimento del danno effettivo, in relazione a quanto
dall’ente stesso già erogato.
Nel caso, per contro, di insufficienza del massimale, diviene
attuale il conflitto tra l’interesse del danneggiato all’integrale risarcimento
e l’interesse dell’Inail all’integrale recupero di quanto erogato.
Avendo la Corte costituzionale affermato la preminenza
dell’interesse del danneggiato inteso alla tutela della “persona”, nella
ipotesi di insufficienza del massimale, non si opererà più alcuno scorporo
all’interno dell’unitario danno non patrimoniale biologico civilistico al fine
del prioritario ed esclusivo riconoscimento di voci di danno a favore del
soggetto leso, ma prevarrà, comunque, nei confronti della impresa di
assicurazione, il diritto del danneggiato all’integrale risarcimento dei danni
alla persona, rispetto alle ragioni dell’Inail.
In poche parole, il danneggiato percepirà la differenza
rispetto all’importo delle prestazioni INAIL, fino a conseguire il risarcimento
integrale.
L’Inail, per parte sua, non vedrà rimborsato, per intero,
dalla impresa di assicurazione il costo dell’infortunio, attesa l’insufficienza
del massimale (che non può ripercuotersi a svantaggio del danneggiato) e
sopporterà il rischio dell’insolvenza del danneggiante.
In definitiva, la limitazione al diritto di surroga
dell’Inail è posta dall’art. 142 a garanzia dell’integrale risarcimento del
danno alla persona subito dal danneggiato, secondo la logica della sentenza n.
319/1989 della Corte costituzionale, e non già per scindere componenti del
medesimo titolo di danno (“danno non patrimoniale biologico”), come accadeva
all’epoca in cui nacque la “questione Inail”.
All’interno dell’ampia ed unitaria categoria del danno non
patrimoniale esistono, infatti, non generi o titoli di danno diversi, bensì
“voci”, componenti omogenee dello stesso inscindibile danno (Cass. I, 4/10/2005
n.19354).
Nel caso, poi, - previsto dall’art. 140 D. Lgs. n.209/2005 -
in cui vi siano più soggetti danneggiati e venga superato il massimale, nella
quota “indifferenziata” di spettanza del proprio assistito, l’Inail potrà
esercitare la surroga, solo dopo che sia stata soddisfatta la “proporzionale”
pretesa risarcitoria del danneggiato, sempre considerando quanto già percepito
dall’Ente previdenziale.
Ciò in ossequio al principio secondo cui al danneggiato deve
garantirsi il risarcimento - in tal caso ridotto per effetto della ripartizione
in proporzione - ma non più.
E’ chiaro che, in questa ipotesi di “pluralità di danneggiati
e supero del massimale”, non può l’impresa di assicurazione, al fine di dedurre
l’incapienza del massimale, opporre ai danneggiati l’avvenuto previo integrale
accantonamento a favore dell’Inail, ai sensi dell’art. 142, secondo comma.
Il limite alla surroga dell’INAIL ex art.1916 c.c.
Il ragionamento valido, ove sussista il limite del massimale,
non può essere svolto, evidentemente, per l’altra ipotesi di surroga, ossia
quella contemplata dall’art.1916 c.c.
Mentre nel caso dell’art. 142 D. Lgs. n.209/2005, l’Inail può
esperire l’azione surrogatoria direttamente nei confronti della impresa di
assicurazione per il rimborso delle prestazioni, entro il doppio limite
dell’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato e del massimale
assicurato, nel caso dell’art. 1916 c.c. vale solo il limite dell’ammontare
civilistico del danno.
L’art. 1916 c.c. regola l’azione nei confronti del
danneggiante (e non nei confronti dell’assicuratore) e non stabilisce
limitazioni di responsabilità, in pregiudizio del danneggiato, permettendo la
condanna del soggetto responsabile per l’intero ammontare dei danni subiti dal
danneggiato e dagli enti di assicurazione sociale.
La Corte costituzionale era intervenuta, più volte,
(18/7/1991 n.356; 27/12/1991 n.485; 17/2/1994 n.37) per impedire l’esproprio a
favore dell’Inail e a danno del lavoratore, del risarcimento dei pregiudizi non
coperti dall’assicurazione sociale, sostenendo che questa riguardava (allora)
unicamente i riflessi che la menomazione psicofisica aveva sull’attitudine al
lavoro.
Erano esclusi, dunque, dall’ambito della surroga quelle poste
di danno spettanti al danneggiato, nei confronti del terzo e che erano estranee
alla copertura assicurativa (danno biologico, danno morale).
Una volta introdotta nell’assicurazione Inail la tutela della
persona in sé considerata, mediante il riconoscimento dell’indennizzo per il
danno biologico, torna ad essere operante il principio secondo cui, quando
l’Inail agisce in surroga ai sensi dell’art.1916 c.c. (o in regresso ai sensi
dell’art.11 D.P.R. n.1124/1965) per il recupero di quanto corrisposto
all’assistito, l’unico limite quantitativo va individuato nell’ammontare
complessivo del risarcimento dovuto dal terzo (o dal datore di lavoro)
responsabile, senza che sia possibile distinguere tra le varie componenti del
danno subito dall’assicurato.
Se ciò che la Corte costituzionale intendeva, allora, evitare
era che, a causa delle modalità di esercizio dell’azione recuperatoria da parte
dell’Inail, l’infortunato non vedesse ristorati integralmente i danni alla
persona subiti, adesso, che il lavoratore danneggiato ottiene dall’Inail, sia
pure attraverso una tutela di tipo indennitario, la copertura del rischio della
menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, prodottasi nello
svolgimento e a causa delle sue mansioni, il pericolo da evitare è un altro , e
cioè che si verifichi una indebita locupletazione.
Dal momento che il danno alla persona è, da un lato,
indennizzato dall’Inail (mentre prima non lo era) e, dall’altro, risarcito,
come (unitario ed onnicomprensivo) danno non patrimoniale biologico, dalla
nuova normativa dettata dal D. Lgs. n.209/2005, e dal momento che vi è
omogeneità tra titoli indennitari e risarcitori (secondo l’ormai
legislativamente accolta configurazione bipolare che esclude “generi” di danno
diversi dal patrimoniale e dal non patrimoniale), ciò che va garantito è
l’integrale ristoro del danno, e non la maggiorazione del risarcimento, essendo
funzione, ma anche limite del risarcimento - giova ribadire - la riparazione
del pregiudizio effettivamente subito e non più.
Già secondo Corte cost. n.134 del 22/6/1971, il lavoratore ha
diritto all’integrale risarcimento ed a questo soltanto: il favor verso
il lavoratore ha consentito di addossare in ogni caso all’Inail le prestazioni
previdenziali, ma queste assumono semplicemente carattere di “anticipazione
rispetto all’obbligo risarcitorio del responsabile”, perché il risarcimento
deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, senza mai poter divenire
fonte di lucro per il danneggiato, secondo quanto risulta anche dall’art.1910
c.c.
Per la Corte, se è vero che nella specie risultano due
pretese, nei confronti dell’Inail e del responsabile, ciò è disposto a favore
del lavoratore infortunato, al quale si vuole garantire in ogni caso (anche
quando il risarcimento ritardi o non possa ottenersi per esclusiva colpa del
lavoratore) il diritto alle prestazioni previdenziali.
Se si cumulassero queste con il risarcimento, in conseguenza
del medesimo evento lesivo, si determinerebbe un indebito arricchimento del
lavoratore infortunato.
Il principio in parola, d’altra parte, è enunciato dall’art.
10, c.6 e 7 del D.P.R. n.1124/1965, secondo cui non si fa luogo a risarcimento
per gli infortuni sul lavoro, quando il giudice riconosca che esso non ascende
a somma maggiore dell’indennità liquidata dall’Inail e che, ove si faccia luogo
a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede l’importo delle
indennità erogate dall’Inail.
Il raffronto tra il complessivo ammontare del risarcimento e l’importo totale
delle prestazioni INAIL.
Come detto, a parte l’ipotesi della surroga nei confronti
della impresa di assicurazione, soggetta anche al limite del massimale
assicurato, il diritto di rivalsa dell’Inail, in generale, incontra (oltre,
naturalmente, al limite dell’importo delle prestazioni erogate) quello
dell’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, nell’ambito della
ordinaria responsabilità civile.
Ciò significa che una volta quantificato il danno civilisticamente
risarcibile, l’Inail ha diritto di rivalsa nei limiti del costo
dell’infortunio.
Il diritto di surroga dell’Inail, una volta esercitato,
delimita, altresì, la pretesa risarcitoria che il danneggiato può azionare nei
confronti del danneggiante, facendogli perdere addirittura la legittimazione ad
agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell’indennità corrisposta
dall’assicuratore sociale (Cass. Sez. III, 17/1/2003 n.604).
Al lavoratore infortunato, dunque, spetta il risarcimento
solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare
complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’Inail in
dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una ingiustificata
locupletazione (risarcimento + indennità).
Tale danno differenziale, quindi, deve essere determinato
sottraendo dall’importo del danno complessivo (liquidato dal Giudice
secondo i principi ed i criteri civilistici) quello delle prestazioni erogate
dall’Inail, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data
della decisione (Cass. Sez. III, 25/5/2004 n.10035; 12/12/1996 n.11073).
Inoltre, per costante giurisprudenza, in sede di rivalsa,
l’Inail può pretendere il rimborso tanto dei ratei già versati che il valore
capitalizzato delle prestazioni future : ciò in applicazione degli artt. 10 e
11 DPR n. 1124/1965, costituenti affermazione di un principio di carattere
generale (Cass. n.6013/1985; 24/6/1993 n.6996; 25/11/2002 n.16563).
Nell’ipotesi, poi, di concorso di colpa dell’infortunato, il
diritto dell’Inail che ha corrisposto le prestazioni, non è limitato alla quota
di indennità proporzionale al grado di colpa del terzo responsabile, ma si
estende all’intero ammontare delle indennità corrisposte, sempre e soltanto
entro i limiti delle somme effettivamente dovute dall’autore del danno. In
altre parole, il concorso di colpa comporta la riduzione del risarcimento
globale, ma non della somma pretesa in via di surroga (Cass. 11/2/1988 n.1488;
17/1/1992 n.524).
La regola del raffronto tra il complessivo ammontare del
risarcimento e l’importo totale delle prestazioni INAIL vale anche nel caso in
cui il risarcimento sia limitato al danno non patrimoniale (per difetto, nella
concreta fattispecie, di un pregiudizio di natura patrimoniale), mentre l’Inail,
dal canto suo, abbia erogato l’indennizzo in rendita (per menomazioni di grado
pari o superiore al 16%), come tale comprensivo sia del danno non patrimoniale
biologico che delle “conseguenze patrimoniali”.
L’opinione esposta in altro articolo (“I limiti della rivalsa
dell’Inail” in Altalex.com 15/2/2005) sembra trovare adesso un
più vasto consenso, una volta che ci si è resi conto che, non di convincimento
soggettivo si tratta, bensì di ragionamento “matematico”, seguendo il quale, da
un canto, viene riconosciuto, per intero, il “diritto” di surroga
dell’assicuratore sociale, dall’altro, viene pure integralmente ristorato il
danno del lavoratore, evitando nel contempo una ingiustificata locupletazione,
per il maggior “differenziale” che il soggetto leso verrebbe, in concreto, a
percepire.
Ogni contraria opinione porterebbe a disattendere il
“principio indennitario”.
La “prova del nove” è data, comunque, dall’esame del seguente
caso pratico.
L’Inail, avendo accertato, nella concreta fattispecie, un
grado di menomazione del 29% (di danno alla integrità psicofisica) ha
riconosciuto a favore dell’infortunato Rossi, oltre alla temporanea , una
rendita di € 37.125,94 di cui € 19.805,58 per danno biologico ed € 17.320,36
per le “conseguenze patrimoniali”.
Nell’ambito della ordinaria responsabilità civile, il danno
biologico del sig. Rossi è stato valutato nel 25%.
Considerando, per quanto concerne il calcolo civilistico del
danno, il solo pregiudizio di natura biologica (in quanto sufficiente a coprire
per intero il costo Inail dell’infortunio pari ad € 41.916,35 ), è risultato,
in applicazione delle tabelle del locale Tribunale, una liquidazione di €
52.925,00 (tenuto conto, ovviamente, dell’età del danneggiato).
Orbene, scindendo il danno biologico Inail (€ 19.805,58)
dalla quota per le “conseguenze patrimoniali” (€ 17.320,36) e non applicando la
regola del raffronto tra il complessivo ammontare del risarcimento e l’importo
totale delle prestazioni INAIL, l’Istituto recupererebbe, non l’intero costo
dell’infortunio (rientrante nell’ammontare civilistico del danno), bensì
solamente € 19.805,58 oltre, naturalmente, temporanea e spese.
Il sig. Rossi, dal canto suo, percepirebbe le prestazioni,
per intero, dall’Inail (tra cui € 37.125,94 per la rendita ex art.13, c.2 del
D. Leg.vo 38/2000), oltre al risarcimento del biologico “differenziale” di €
33.119,42 (€ 52.925,00 - € 19.805,58).
In definitiva, il sig. Rossi, per l’invalidità permanente,
derivante dallo stesso evento, percepirebbe € 37.125,94 (dall’Inail) + €
33.119,42 (dal responsabile civile): in totale € 70.245,36 a fronte di un danno
civilistico per invalidità permanente di € 52.925,00 lucrando così € 17.320,36.
Per contro se, come si ritiene più corretto, il diritto di
rivalsa dell’Inail deve estendersi “fino alla concorrenza dell’ammontare delle
prestazioni”, l’Istituto recupererà l’intero importo della rendita erogata al
sig. Rossi (€ 37.125,94), oltre naturalmente temporanea e spese, ed il sig.
Rossi, dal canto suo, percepirà € 37.125,94 dall’Inail, più € 15.799,06 dal
responsabile civile (che ripartisce il risarcimento della invalidità
permanente, pari ad € 52.925,00 corrispondendo € 37.125,94 all’Inail per la
rivalsa, ed € 15.799,06 al sig. Rossi).
In tal modo, l’Inail recupererà l’intero costo
dell’infortunio e il lavoratore danneggiato otterrà l’integrale risarcimento (€
37.125,94 + € 15.799,06 = € 52.925,00).