martedì, 13 ottobre 2026

Infortunio avvenuto sulle scale di casa: no al riconoscimento del caso e dei postumi

Corte di Cassazione Civile - Sezione lavoro - Sentenza 11.6.2007 n. 13629

 

Con sentenza n. 26/04, in data 31 marzo 8 aprile 2004, la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la pronunzia di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta dal signor B.G. nei confronti dell’INAIL per ottenere l’accertamento del diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente che gli era residuata a seguito dell’infortunio subito il (OMISSIS), mentre si stava recando in bicicletta presso il comando dei vigili urbani del comune dove prestava servizio appunto come vigile urbano, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza escludeva che sussistessero i presupposti per l’indennizzabilità del sinistro, come infortunio in itinere, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Rilevava che l’evento era avvenuto sulla rampa in salita mentre stava uscendo dal proprio garage alla guida della sua bicicletta, e riteneva che una rampa di accesso del garage di una abitazione privata non costituisse luogo idoneo per la configurazione di un infortunio in itinere.
Avverso la sentenza, notificata il 22 aprile 2004, il signor B. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 18 giugno 2004.
Resisteva l’Istituto assicuratore con controricorso notificato, in termine, il 28 luglio 2004.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive....
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LaPrevidenza.it, 07/07/2008

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