Corte di Cassazione Civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 13629/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

……………………omissis………………………

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato G. SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBARELLO GIORGIO, giusta delega in atti;

contro

I.N.A.I.L. - istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144, difeso dagli avvocati La Peccerella Luigi, Favata Emilia, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari di Roma del 6/07/2004, rep. 65691;

avverso la sentenza n. 26/04 della Sezione distaccata di Corte d’Appello di Bolzano, depositata il 08/04/04 r.g.n. 158/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/07 dal Consigliere Dott. Stefano Monaci;

udito l’Avvocato Raspanti Rita per delega La Ppeccerella Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 26/04, in data 31 marzo 8 aprile 2004, la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la pronunzia di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta dal signor B.G. nei confronti dell’INAIL per ottenere l’accertamento del diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente che gli era residuata a seguito dell’infortunio subito il (OMISSIS), mentre si stava recando in bicicletta presso il comando dei vigili urbani del comune dove prestava servizio appunto come vigile urbano, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

La sentenza escludeva che sussistessero i presupposti per l’indennizzabilità del sinistro, come infortunio in itinere, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Rilevava che l’evento era avvenuto sulla rampa in salita mentre stava uscendo dal proprio garage alla guida della sua bicicletta, e riteneva che una rampa di accesso del garage di una abitazione privata non costituisse luogo idoneo per la configurazione di un infortunio in itinere.

Avverso la sentenza, notificata il 22 aprile 2004, il signor B. ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 18 giugno 2004.

Resisteva l’Istituto assicuratore con controricorso notificato, in termine, il 28 luglio 2004.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del DPR 30giugno 1965, n. 1124, art. 2 [1], l’errata applicazione degli artt. 817 e 818 del Codice civile [2], e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi.

Rileva che la rampa di accesso alla via pubblica in cui era avvenuta l’infortunio non era una pertinenza dell’abitazione privata del ricorrente, bensì proprietà comune di tutti i condomini, e che costituiva un percorso di transito normale e comune. L’infortunio, perciò, era avvenuto al di fuori dell’ambito domestico.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 420 e 245 del Codice diprocedura civile [3], e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, lamentando che il giudice di primo grado aveva escluso la deposizione del sanitario che lo aveva operato prima del sinistro e gli aveva prescritto l’uso della bicicletta, e non aveva ammesso una consulenza sulla dedotta impossibilità di deambulazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge n. 326 del 2003, art.42, comma 11 [4], di conversione del DL n. 269 del 2003, quella degli artt. 11 e 12 preleggi [5] e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.

Lamenta di essere stato condannato alle spese, perché la nuova normativa non era retroattiva, e doveva ritenersi applicabile ai soli procedimenti iniziati dopo il primo ottobre 2003, mentre nel caso specifico il giudizio era stato iniziato, con il deposito del ricorso davanti al Tribunale il 6 aprile 2002.

Sempre nel terzo motivo il signor B. lamenta, in via subordinata, la violazione e/o errata applicazione dell’art. 92 del Codice di procedura civile, comma 2 [3], e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che vi era stata reciproca soccombenza essendo stata disattesa una eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello proposto dalla controparte, e che, considerata anche la complessità della materia, avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese.

4. Il ricorso è infondato nel merito ed è fondato, invece, sul punto relativo alla condanna alle spese.

Il primo motivo di impugnazione non è fondato.

Deve essere escluso che il sinistro subito dal signor B. costituisca infortunio sul lavoro indennizzabile.

Può considerato infortunio in itinere, indennizzabile ai fini dell’assicurazione Inail, solamente quello che si sia verificato sulla strada pubblica o, comunque, al di fuori dell’abitazione dell’assicurato, o delle sue pertinenze, esclusive o comuni, e perciò deve essere esclusa l’indennizzabilità degli infortuni avvenuti sulla rampa di discesa all’autorimessa dell’abitazione dell’assicurato (Cass. civ., 13 maggio 1998, n. 4841).

Il fatto che la rampa di accesso al garage in cui è avvenuto il sinistro fosse condominiale, e non di pertinenza dell’abitazione privata del ricorrente non sposta i termini della questione.

La fattispecie è stata già sottoposta all’esame di questa Corte, che ha ritenuto che “l’infortunio “in itinere”, come tale indennizzabile nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dai lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui al DLgs n. 38 del 2000, art. 12 [1]) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato.” (Cass. civ., 9 giugno 2003, n. 9211).

5. Il secondo motivo di impugnazione, relativo alla necessità di utilizzazione della bicicletta, rimane assorbito.

6. Come si è anticipato, è fondato, invece, il terzo motivo di impugnazione sulla mancata compensazione delle spese.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, “le modifiche apportate dal DL n. 269 del 2003,art. 42, comma 11 [4], convertito in legge n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (art 152 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994 [6]) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto D.L.)” (Cass. civ., 8 marzo 2004, n. 4657; nello stesso senso, primo marzo 2004, n. 4165; 24 novembre 2004, n. 4627; 30 marzo 2004, n. 6324; 10 gennaio 2006, n. 153).

Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata depositata il 18 luglio 2003, come risulta, a pag. 2, dall’intestazione della sentenza di appello.

Ciò significa che il procedimento è iniziato prima della data di riferimento del 2 ottobre 2003, e che nuova normativa in materia di spese nei procedimenti previdenziali non poteva essere applicata. Il primo profilo del terzo motivo di ricorso deve dunque essere accolto, mentre il secondo profilo rimane assorbito.

7. Sul punto della condanna del B. alle spese di appello la sentenza della Corte d’Appello deve essere cassata.

Non occorrendo accertamenti particolari, questa Corte può, e deve, decidere nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., comma 1, ultima parte [3], ed applicare la precedente versione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. [4], non assoggettando il ricorrente alle spese di giudizio. Per la questa stessa ragione lo stesso ricorrente non può essere assoggettato neppure alle spese di questa fase di legittimità.

8. Tenuto conto dell’esito complesso del giudizio favorevole al ricorrente soltanto sul punto relativo alle spese delle fasi di merito, ma di rigetto sul merito sostanziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di cassazione.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, assorbito il terzo subordinato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, esclude la condanna alle spese del giudizio di merito. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007.