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Corte
di Cassazione Civile - Sezione lavoro - Sentenza n. 13629/2007
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
……………………omissis………………………
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
B.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato G. SANTE ASSENNATO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALBARELLO GIORGIO, giusta delega in
atti;
contro
I.N.A.I.L.
- istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144,
difeso dagli avvocati La Peccerella Luigi, Favata Emilia,
giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari di
Roma del 6/07/2004, rep. 65691;
avverso
la sentenza n. 26/04 della Sezione distaccata di Corte
d’Appello di Bolzano, depositata il 08/04/04 r.g.n.
158/03;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/07 dal Consigliere Dott. Stefano Monaci;
udito
l’Avvocato Raspanti Rita per delega La Ppeccerella Luigi;
udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
Con
sentenza n. 26/04, in data 31 marzo 8 aprile 2004, la Corte
d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
confermava la pronunzia di primo grado, che aveva respinto la
domanda proposta dal signor B.G. nei confronti dell’INAIL
per ottenere l’accertamento del diritto all’indennizzo
per l’invalidità permanente che gli era residuata
a seguito dell’infortunio subito il (OMISSIS), mentre si
stava recando in bicicletta presso il comando dei vigili urbani
del comune dove prestava servizio appunto come vigile urbano, e
condannava l’appellante alla rifusione delle spese del
grado.
La
sentenza escludeva che sussistessero i presupposti per
l’indennizzabilità del sinistro, come infortunio
in itinere, ai fini dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro. Rilevava che l’evento era avvenuto
sulla rampa in salita mentre stava uscendo dal proprio garage
alla guida della sua bicicletta, e riteneva che una rampa di
accesso del garage di una abitazione privata non costituisse
luogo idoneo per la configurazione di un infortunio in itinere.
Avverso
la sentenza, notificata il 22 aprile 2004, il signor B. ha
proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di
impugnazione, notificato, in termine, il 18 giugno 2004.
Resisteva
l’Istituto assicuratore con controricorso notificato, in
termine, il 28 luglio 2004.
Entrambe
le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi
della decisione
1. Con il
primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o
falsa applicazione del DPR 30giugno 1965, n. 1124, art. 2 [1],
l’errata applicazione degli artt. 817 e 818 del Codice
civile [2], e l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi.
Rileva
che la rampa di accesso alla via pubblica in cui era avvenuta
l’infortunio non era una pertinenza dell’abitazione
privata del ricorrente, bensì proprietà comune di
tutti i condomini, e che costituiva un percorso di transito
normale e comune. L’infortunio, perciò, era
avvenuto al di fuori dell’ambito domestico.
2. Con il
secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.
420 e 245 del Codice diprocedura civile [3], e l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi,
lamentando che il giudice di primo grado aveva escluso la
deposizione del sanitario che lo aveva operato prima del
sinistro e gli aveva prescritto l’uso della bicicletta, e
non aveva ammesso una consulenza sulla dedotta impossibilità
di deambulazione.
3. Con il
terzo motivo il ricorrente denunzia l’erronea
applicazione della legge n. 326 del 2003, art.42, comma 11 [4],
di conversione del DL n. 269 del 2003, quella degli artt. 11 e
12 preleggi [5] e l’omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione.
Lamenta
di essere stato condannato alle spese, perché la nuova
normativa non era retroattiva, e doveva ritenersi applicabile
ai soli procedimenti iniziati dopo il primo ottobre 2003,
mentre nel caso specifico il giudizio era stato iniziato, con
il deposito del ricorso davanti al Tribunale il 6 aprile 2002.
Sempre
nel terzo motivo il signor B. lamenta, in via subordinata, la
violazione e/o errata applicazione dell’art. 92 del
Codice di procedura civile, comma 2 [3], e l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostiene
che vi era stata reciproca soccombenza essendo stata disattesa
una eccezione di inammissibilità per tardività
dell’appello proposto dalla controparte, e che,
considerata anche la complessità della materia, avrebbe
dovuto essere disposta la compensazione delle spese.
4. Il
ricorso è infondato nel merito ed è fondato,
invece, sul punto relativo alla condanna alle spese.
Il primo
motivo di impugnazione non è fondato.
Deve
essere escluso che il sinistro subito dal signor B. costituisca
infortunio sul lavoro indennizzabile.
Può
considerato infortunio in itinere, indennizzabile ai fini
dell’assicurazione Inail, solamente quello che si sia
verificato sulla strada pubblica o, comunque, al di fuori
dell’abitazione dell’assicurato, o delle sue
pertinenze, esclusive o comuni, e perciò deve essere
esclusa l’indennizzabilità degli infortuni
avvenuti sulla rampa di discesa all’autorimessa
dell’abitazione dell’assicurato (Cass. civ., 13
maggio 1998, n. 4841).
Il fatto
che la rampa di accesso al garage in cui è avvenuto il
sinistro fosse condominiale, e non di pertinenza
dell’abitazione privata del ricorrente non sposta i
termini della questione.
La
fattispecie è stata già sottoposta all’esame
di questa Corte, che ha ritenuto che “l’infortunio
“in itinere”, come tale indennizzabile nell’ambito
della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul
lavoro, non è configurabile - oltre che nell’ipotesi
di infortunio subito dai lavoratore nella propria abitazione (o
nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio
verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di
comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità
(come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui
al DLgs n. 38 del 2000, art. 12 [1]) presuppone che
l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o,
comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva
(o comune) proprietà del lavoratore assicurato.”
(Cass. civ., 9 giugno 2003, n. 9211).
5. Il
secondo motivo di impugnazione, relativo alla necessità
di utilizzazione della bicicletta, rimane assorbito.
6. Come
si è anticipato, è fondato, invece, il terzo
motivo di impugnazione sulla mancata compensazione delle spese.
Secondo
l’insegnamento di questa Corte, infatti, “le
modifiche apportate dal DL n. 269 del 2003,art. 42, comma 11
[4], convertito in legge n. 326 del 2003, alla disciplina delle
spese nelle controversie previdenziali (art 152 delle
disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nel
testo originario risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 134 del 1994 [6]) non sono applicabili ai
giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti
anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del
predetto D.L.)” (Cass. civ., 8 marzo 2004, n. 4657; nello
stesso senso, primo marzo 2004, n. 4165; 24 novembre 2004, n.
4627; 30 marzo 2004, n. 6324; 10 gennaio 2006, n. 153).
Nel caso
di specie la sentenza di primo grado è stata depositata
il 18 luglio 2003, come risulta, a pag. 2, dall’intestazione
della sentenza di appello.
Ciò
significa che il procedimento è iniziato prima della
data di riferimento del 2 ottobre 2003, e che nuova normativa
in materia di spese nei procedimenti previdenziali non poteva
essere applicata. Il primo profilo del terzo motivo di ricorso
deve dunque essere accolto, mentre il secondo profilo rimane
assorbito.
7. Sul
punto della condanna del B. alle spese di appello la sentenza
della Corte d’Appello deve essere cassata.
Non
occorrendo accertamenti particolari, questa Corte può, e
deve, decidere nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c.,
comma 1, ultima parte [3], ed applicare la precedente versione
dell’art. 152 disp. att. c.p.c. [4], non assoggettando il
ricorrente alle spese di giudizio. Per la questa stessa ragione
lo stesso ricorrente non può essere assoggettato neppure
alle spese di questa fase di legittimità.
8. Tenuto
conto dell’esito complesso del giudizio favorevole al
ricorrente soltanto sul punto relativo alle spese delle fasi di
merito, ma di rigetto sul merito sostanziale, sussistono giusti
motivi per compensare le spese della fase di cassazione.
P.Q.M.
rigetta i
primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo,
assorbito il terzo subordinato, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, esclude
la condanna alle spese del giudizio di merito. Compensa le
spese del giudizio di cassazione.
Così
deciso in Roma, il 25 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria
il 11 giugno 2007.
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