Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Legge 21.2.2006 n° 102 - G.U. n° 64 del 17.3.2006
Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".
LaPrevidenza.it, 18/03/2006