IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285)
1.  Il  comma  2  dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la
sospensione  della  patente  e' da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione  della  patente  e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente  fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione  della  pena  ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si   riporta   il   testo  dell'art.  222  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    222    (Sanzioni   amministrative   accessorie
          all'accertamento  di reati). - 1. Qualora da una violazione
          delle  norme  di cui al presente codice derivino danni alle
          persone,  il giudice applica con la sentenza di condanna le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste,  nonche' le
          sanzioni  amministrative  accessorie  della  sospensione  o
          della revoca della patente.
              2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
          colposa  la sospensione della patente e' da quindici giorni
          a  tre  mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
          colposa  grave o gravissima la sospensione della patente e'
          fino   a   due  anni.  Nel  caso  di  omicidio  colposo  la
          sospensione e' fino a quattro anni.
              2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente fino a quattro anni e' diminuita
          fino  a  un  terzo  nel  caso di applicazione della pena ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale.
              3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva  reiterata specifica verificatasi entro il periodo
          di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della condanna
          definitiva per la prima violazione.».
 
Art. 2.
   (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
              e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se  il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro  la  pena  e' della reclusione da due a cinque
anni".
2.  Il  terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se  i  fatti  di  cui  al secondo comma sono commessi con violazione
delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500  a  euro  2.000  e  la  pena  per  le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni".
Art. 3.
                     (Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti  ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali
di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

          Note all'art. 3:
              Il  capo  I  del  titolo  IV del libro II del codice di
          procedura  civile  reca: «Delle controversie individuali di
          lavoro».
 
Art. 4.
       (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari
            e per la fissazione della data del giudizio)
1.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'articolo 406 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"2-ter.  Qualora  si  proceda  per  i reati di cui agli articoli 589,
secondo  comma,  e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di
cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta".
2.  All'articolo  416  del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all'articolo 589,
secondo  comma,  del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio
del  pubblico  ministero  deve  essere depositata entro trenta giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari".
3.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
"3-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all'articolo 589,
secondo  comma,  del  codice penale, il termine di cui al comma 3 non
puo' essere superiore a sessanta giorni".
4.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
"1-bis.   Qualora   si   proceda   per   taluni  dei  reati  previsti
dall'articolo  590,  terzo  comma,  del  codice penale, il decreto di
citazione  a  giudizio  deve  essere emesso entro trenta giorni dalla
chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo
590,  terzo  comma, del codice penale, la data di comparizione di cui
al  comma  1,  lettera  d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla
emissione del decreto".

          Note all'art. 4:
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  406  del  codice  di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  406  (Proroga  del  termine).  -  1. Il pubblico
          ministero,   prima   della  scadenza,  puo'  richiedere  al
          giudice,  per giusta causa, la proroga del termine previsto
          dall'art.  405.  La  richiesta contiene l'indicazione della
          notizia   di  reato  e  l'esposizione  dei  motivi  che  la
          giustificano.
              2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste dal
          pubblico  ministero  nei  casi  di particolare complessita'
          delle   indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'  di
          concluderle entro il termine prorogato.
              2-bis.  Ciascuna  proroga  puo'  essere autorizzata dal
          giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
              2-ter.  Qualora  si  proceda  per  i  reati di cui agli
          articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
          penale,  la  proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa
          per non piu' di una volta.
              3.  La  richiesta  di proroga e' notificata, a cura del
          giudice,  con l'avviso della facolta' di presentare memorie
          entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla  persona
          sottoposta  alle  indagini  nonche' alla persona offesa dal
          reato  che,  nella  notizia di reato o successivamente alla
          sua  presentazione,  abbia  dichiarato  di  volere  esserne
          informata.  Il  giudice  provvede  entro dieci giorni dalla
          scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
              4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga del termine con
          ordinanza  emessa  in  camera di consiglio senza intervento
          del pubblico ministero e dei difensori.
              5.  Qualora  ritenga  che  allo stato degli atti non si
          debba  concedere  la  proroga, il giudice, entro il termine
          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare
          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
          indagini  nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
          persona  offesa  dal reato. Il procedimento si svolge nelle
          forme previste dall'art. 127.
              5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  3,  4  e 5 non si
          applicano  se  si  procede  per taluno dei delitti indicati
          nell'art.  51 comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera
          a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
          ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione della
          richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
              6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
          proroga,  il  giudice  autorizza  con ordinanza il pubblico
          ministero a proseguire le indagini.
              7.   Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
          proroga,   il  giudice,  se  il  termine  per  le  indagini
          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
          a  dieci  giorni  per  la  formulazione delle richieste del
          pubblico ministero a norma dell'art. 405.
              8.  Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
          della  richiesta di proroga e prima della comunicazione del
          provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
          che,   nel   caso  di  provvedimento  negativo,  non  siano
          successivi    alla    data    di   scadenza   del   termine
          originariamente previsto per le indagini.».
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  416  del  codice  di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  416  (Presentazione della richiesta del pubblico
          ministero).  -  1.  La  richiesta  di  rinvio a giudizio e'
          depositata  dal  pubblico  ministero  nella cancelleria del
          giudice.
              La  richiesta  di  rinvio a giudizio e' nulla se non e'
          preceduta  dall'avviso  previsto dall'art. 415-bis, nonche'
          dall'invito  a  presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
          sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta
          alle   indagini  abbia  chiesto  di  essere  sottoposta  ad
          interrogatorio  entro  il  termine di cui all'art. 415-bis,
          comma 3.
              2.   Con   la   richiesta  e'  trasmesso  il  fascicolo
          contenente  la notizia di reato, la documentazione relativa
          alle  indagini  espletate  e  i verbali degli atti compiuti
          davanti  al  giudice  per le indagini preliminari. Il corpo
          del  reato  e  le cose pertinenti al reato sono allegati al
          fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
              2-bis.  Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
          589,  secondo  comma,  del  codice  penale, la richiesta di
          rinvio  a  giudizio  del  pubblico  ministero  deve  essere
          depositata   entro   trenta  giorni  dalla  chiusura  delle
          indagini preliminari.».
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  429  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  429  (Decreto  che dispone il giudizio). - 1. Il
          decreto che dispone il giudizio contiene:
                a) le    generalita'   dell'imputato   e   le   altre
          indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori;
                b) l'indicazione   della  persona  offesa  dal  reato
          qualora risulti identificata;
                c) l'enunciazione,  in  forma  chiara  e precisa, del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge;
                d) l'indicazione  sommaria delle fonti di prova e dei
          fatti cui esse si riferiscono;
                e)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  del giudice
          competente per il giudizio;
                f) l'indicazione  del  luogo,  del  giorno e dell'ora
          della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
                g) la   data   e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che l'assiste.
              2.   Il   decreto   e'   nullo  se  l'imputato  non  e'
          identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
          insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
          dal comma 1 lettere c) e f).
              3.  Tra  la  data  del decreto e la data fissata per il
          giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
          giorni.
              3-bis.  Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
          589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al
          comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
              4.  Il  decreto  e'  notificato  all'imputato contumace
          nonche'  all'imputato  e  alla  persona offesa comunque non
          presenti  alla  lettura del provvedimento di cui al comma 1
          dell'art.  424 almeno venti giorni prima della data fissata
          per il giudizio.».
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  552  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  552  (Decreto  di citazione a giudizio). - 1. Il
          decreto di citazione a giudizio contiene:
                a)   le   generalita'   dell'imputato   o   le  altre
          indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori;
                b) l'indicazione   della   persona   offesa,  qualora
          risulti identificata;
                c) l'enunciazione   del  fatto,  in  forma  chiara  e
          precisa,  delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle che
          possono  comportare  l'applicazione di misure di sicurezza,
          con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
                d) l'indicazione   del   giudice  competente  per  il
          giudizio  nonche'  del  luogo,  del giorno e dell'ora della
          comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
          comparendo sara' giudicato in contumacia;
                e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
          difensore  di  fiducia  e che, in mancanza, sara' assistito
          dal difensore di ufficio;
                f) l'avviso  che, qualora ne ricorrano i presupposti,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento  di  primo grado, puo' presentare le richieste
          previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
          di oblazione;
                g) l'avviso  che  il fascicolo relativo alle indagini
          preliminari  e'  depositato  nella  segreteria del pubblico
          ministero  e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
          di prenderne visione e di estrarne copia;
                h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero
          e dell'ausiliario che lo assiste.
              1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'art.  590,  terzo comma, del codice penale, il decreto
          di  citazione  a  giudizio  deve essere emesso entro trenta
          giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
              1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
          dall'art.  590,  terzo comma, del codice penale, la data di
          comparizione  di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non
          oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
              2.   Il   decreto   e'   nullo  se  l'imputato  non  e'
          identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
          insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
          dalle  lettere  c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
          altresi'  nullo  se  non  e' preceduto dall'avviso previsto
          dall'art.  415-bis,  nonche'  dall'invito a presentarsi per
          rendere  l'interrogatorio  ai sensi dell'art. 375, comma 3,
          qualora  la  persona  sottoposta  alle  indagini  lo  abbia
          richiesto  entro  il termine di cui al comma 3 del medesimo
          art. 415-bis.
              3.  Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
          al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
          prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
          casi  di  urgenza,  di cui deve essere data motivazione, il
          termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
              4.  Il  decreto di citazione e' depositato dal pubblico
          ministero   nella   segreteria   unitamente   al  fascicolo
          contenente  la  documentazione, gli atti e le cose indicati
          nell'art. 416, comma 2.».
Art. 5.
  (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Qualora  gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di
cui  al  primo  comma,  il  giudice civile o penale, su richiesta del
danneggiato,  sentite  le  parti, qualora da un sommario accertamento
risultino  gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente,
con  ordinanza  immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a
carico  di  una  o  piu'  delle parti civilmente responsabili, di una
provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per
cento  della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato
con sentenza".
Art. 6. (Obblighi del condannato)
1.  Dopo  l'articolo  224  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  224-bis.  -  (Obblighi  del  condannato). - 1. Nel pronunciare
sentenza  di  condanna  alla  pena  della  reclusione  per un delitto
colposo  commesso  con violazione delle norme del presente codice, il
giudice  puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria
del  lavoro  di  pubblica  utilita'  consistente nella prestazione di
attivita'  non  retribuita  in favore della collettivita' da svolgere
presso  lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese
ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo
99,  secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita'
non puo' essere inferiore a tre mesi.
3.  Le  modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.  L'attivita'  e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede
il  condannato  e  comporta  la prestazione di non piu' di sei ore di
lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia e di
salute  del  condannato.  Tuttavia,  se il condannato lo richiede, il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5.   La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  puo'  comunque
oltrepassare le otto ore.
6.  In  caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
      Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 521):
              Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I
          e IX.
              Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
          referente,  il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il
          23 gennaio  2003;  il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003;
          il  13 novembre  2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio
          2004;  l'11 febbraio  2004;  l'11 marzo  2004;  il 6 maggio
          2004.
              Esaminato  in  aula  il  7 marzo  2005  ed approvato il
          9 marzo  2005  in  un  Testo unificato con atti n. 866 (on.
          Misuraca  e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti
          e Butti).
          Senato della Repubblica (atto n. 3337):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il  15 marzo  2005 con pareri delle commissioni
          1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.
              Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
          referente,  il  10 maggio  2005;  il 14 giugno 2005; il 19,
          27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.
              Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.