Tribunale di Mantova, Sentenza 19 giugno 2004
Il danno biologico da morte è indennizzabile iure proprio quando il trauma per la perdita del prossimo congiunto non si sia limitato ad un patema d’animo transeunte ma sia degenerato in una patologia psichica permanente (nel caso di specie disturbo post-traumatico da stress caratterizzato da tono triste dell’umore, tendenza al pianto, stato di tensione associato a momenti di angoscia nell’affrontare i temi legati all’evento luttuoso in presenza di segni critici di patologia depressiva). Si ringrazia www.ilcaso.it.
LaPrevidenza.it, 29/11/2004
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