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Danno biologico da morte - Disturbo post-traumatico da
stress – Risarcibilità iure proprio – Ammissibilità.
Tribunale di Mantova, Sez. II Civile – Giudice unico
Vittorio Carlo Aliprandi - Sentenza del giorno 19 giugno 2004.
La
massima:
Il danno biologico da morte è indennizzabile iure proprio
quando il trauma per la perdita del prossimo congiunto non si sia limitato ad
un patema d’animo transeunte ma sia degenerato in una patologia psichica
permanente (nel caso di specie disturbo post-traumatico da stress
caratterizzato da tono triste dell’umore, tendenza al pianto, stato di tensione
associato a momenti di angoscia nell’affrontare i temi legati all’evento
luttuoso in presenza di segni critici di patologia depressiva).
Il testo integrale:
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato in date 29 e 30 settembre e 2 ottobre 2000, G.B., M.R. e M.R., nella qualità di eredi di Marco Bianchi, convenivano in giudizio Salvatore
Verdi, Giovanni Rossi e la R.A.S. Assicurazioni s.p.a. per sentir accolte le
conclusioni sopra riportate.
Esponevano
gli attori:
-
che, in data 8.10.98 alle ore 20.30, il congiunto Marco Bianchi, alla guida
dell’Opel Astra targata TR 306172 di proprietà del padre Giorgio, stava
percorrendo la statale 420 allorquando, giunto in località Magnacavallo, con
direzione di marcia Sabbioneta - Gazzuolo, nell’affrontare una curva destrorsa
entrava in collisione frontale con l’autovettura Renault tg. PR 501526 di
proprietà di Salvatore Verdi e condotta da Giovanni Rossi, la quale stava
effettuando il sorpasso dell’autotreno DAF tg. PR condotto da Valerio
Carlucci;
-
che la collisione si verificava nella corsia di pertinenza della Opel e a
seguito dell’urto, Marco Bianchi veniva trasportato in prognosi riservata
presso il presidio ospedaliero di ** e poi di Parma, ove decedeva in data
10.10.98 alle ore 13.10;
-
che il Rossi aveva patteggiato la pena per omicidio colposo con condanna alla
pena di mesi otto di reclusione;
-
che la R.A.S., dopo numerosi solleciti, aveva inviato in data 27.12.99 tre
assegni circolari dell’importo di £. 230.000.000, trattenuti dai comparenti
quale acconto sul maggior danno;
-
che a ciascun coerede competeva l’importo di £. 200.000.000 per il danno morale
e patrimoniale sofferto, nonché l’ulteriore risarcimento di £. 200.000.000 per
il danno patrimoniale in dipendenza della mancata contribuzione alle spese
familiari, £. 5.000.000 iure hereditatis, £. 13.600.000 per danno all’autovettura,
£. 800.000 per spese di immatricolazione e £. 4.700.000 per
spese funerarie;
-
che erano infine dovute le spese sostenute dai deducenti per l’attività
professionale svolta dal procuratore prima dell’instaurazione del giudizio e durante
il processo penale, quantificate in £. 36.000.000.
Si
costituiva con comparsa la sola R.A.S. Assicurazioni s.p.a., la quale resisteva
ed eccepiva:
-
che la compagnia deducente non contestava il proprio dovere risarcitorio e per
tale ragione aveva già offerto l’importo di £. 230.000.000;
-
che tuttavia era contestato il quantum e tutte le voci esposte in citazione,
tra cui, in particolare, il lucro cessante, indicato in £. 200.000.000, sul
presupposto che la vittima avrebbe contributo alle esigenze familiari per circa
otto anni;
-
che quanto richiesto per ciascun congiunto da parte attrice non era di gran
lunga superiore agli standard di liquidazione in uso presso il Tribunale di
Mantova;
-
che la richiesta di danno biologico iure proprio era legittima solo in caso di
positiva dimostrazione di una patologia insorta a seguito dell’evento luttuoso;
-
che, infine, gli attori avrebbero dovuto dimostrare l’effettivo pagamento
di £. 36.000.000 per spese e competenze legali al loro legale e comunque
l’attività del procuratore andava valutata in termini più adeguati all’opera
effettivamente prestata.
Fallito
il tentativo di conciliazione, erano assegnati i termini per la precisazione
delle domande e per integrazioni istruttorie e la lite era istruita solo con
consulenza tecnica affidata al dott. Gilberto Grossi. La causa era quindi
spedita a sentenza, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa
assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e lo scambio
delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La
domanda attorea è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
Preliminarmente
va dichiarata la contumacia di Salvatore Verdi e di Giovanni Rossi, incombente
non espletato nel corso del processo.
In
ordine alla dinamica non vi sono contestazioni. In data 8.10.98, verso le ore
20.30, Marco Bianchi alla guida dell’autovettura Opel Astra tg. TR di proprietà
del padre Giorgio, percorreva la statale 420 con direzione Sabbioneta -
Gazzuolo, allorquando giunto in località Magnacavallo, nell’affrontare una
curva destrorsa entrava in collisione con l’autovettura Renault 25 tg. PR
501526 condotta da Giovani Rossi e di proprietà di Salvatore Verdi, la quale
percorreva la stessa strada in direzione di marcia opposta e stava sorpassando
l’autotreno DAF 410 tg. PR . Per come si può evincere dal rapporto redatto dai
C.C. di Viadana, vi era pioggia e nel punto dell’impatto vi era la linea
continua di mezzeria.
La
responsabilità di parte convenuta non è oggetto di contestazione e comunque,
con specifico riguardo ai soggetti contumaci, è ampiamente suffragata dal
rapporto prodotto quale doc. 2 e relativi allegati dagli attori.
A
seguito dell’urto frontale, avvenuto sulla corsia di pertinenza della vittima,
Marco Bianchi nato a Mantova il g. 8.06.1971 decedeva all’Ospedale di Parma in
data 10.10.98 alle ore 13.10.
La
Compagnia assicuratrice, sul presupposto della civile del proprio assicurato
inoltrava tre assegni circolari agli attori dell’importo complessivo di £.
230.000.000 per il ristoro del danno, trattenuti solo a titolo di acconto (doc.
16) e al Rossi era irrogata la pena patteggiata di mesi otto di reclusione con
sentenza 24.03.2000 n. 173/2000 di questo ufficio Giudiziario (doc. 21).
Passando
ora alla quantificazione del danno, va premesso che la Corte di Cassazione, con le note pronunce del 31.05.2003 n. n. 8827 e n. 8828, ha introdotto un sistema bipolare nella tutela risarcitoria della persona, distinguendo
l’ambito del danno patrimoniale, soggetto alle ordinarie regole di cui all’art.
2043 c.c., dal danno non patrimoniale disciplinato dall’art. 2059 c.c. nel
quale confluiscono il danno biologico in senso stretto, il danno morale
tradizionale e tutti quei pregiudizi alla persona di rilevanza costituzionale,
non suscettibili di valutazione economica (danno esistenziale).
Più
in dettaglio, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va
vista non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno
(e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi),
ma come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, la
quale che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello
non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto
(configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica
secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo
come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio
della mera sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi,
diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un
interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione
equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata
funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere
conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale
soggettivo.
Precisato,
quindi, l’ambito del danno non patrimoniale, con riguardo alla liquidazione, si
deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità
dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali
assume rilevanza primaria il patema d’animo, ovvero l’entità oggettiva della
sofferenza morale e si deve rispettare l’esigenza di una razionale correlazione
tra l’entità oggettiva della sofferenza e l’equivalente pecuniario di esso in
modo da rendere adeguato il risarcimento al caso concreto (cfr. Cass.
14.07.2003 n. 11007).
Da
ultimo va rammentato, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui per
liquidare il danno biologico patito dalla vittima nell’apprezzabile lasso di
tempo tra l’altrui fatto illecito e l’evento morte, il giudice deve tener conto
dell’incidenza della durata effettiva della vita del danneggiato e si trasmette
agli eredi il solo risarcimento del danno biologico da invalidità permanente,
pur tenendo conto del fatto che alle lesioni è seguita la morte (cfr. Cass.
14.07.2003 n. 11003).
Fatte
tali premesse di ordine metodologico, conviene partire dalle voci di danno
patrimoniale non provate e quindi non riconosciute, tra cui in primis il danno
lamentato dai genitori per la mancata contribuzione alle esigenze familiari, il
danno lamentato dalla sorella per il ritardo nel conseguimento della laurea, il
danno lamentato dal padre per la contrazione di reddito negli anni successivi
alla morte del figlio, l’importo di £. 5.000.000 chiesto iure hereditatis in
citazione e gli esborsi per l’attività professionale del legale nella fase
anteriore al giudizio e per l’assistenza nel processo penale contro il
conducente della Renault.
Con
riguardo alla prima voce di danno, emerge dagli atti che Marco Bianchi,
deceduto all’età di 27 anni, fosse iscritto alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Parma (doc. 24 e 25 di parte attrice), al quarto
anno fuori corso, e dalla ricevuta di pagamento delle tasse non risulta che
fosse uno studente lavoratore. Non consta pertanto che il giovane contribuisse
alle esigenze familiari, né dal libretto universitario è possibile evincere che
lo stesso fosse prossimo alla laurea, motivo per cui i conteggi operati dal
procuratore di parte attrice nell’atto introduttivo sono mere ipotesi disgiunte
da qualsiasi riscontro fattuale.
Inoltre,
ai sensi dell’art. 2697 c.c. il genitore che chieda il risarcimento del danno
patrimoniale per la morte del figlio, assumendo che, se questi fosse rimasto in
vita, avrebbe contribuito in futuro al sostentamento della famiglia, deve dar
la prova, almeno presuntiva, di non poter disporre di un reddito adeguato per
il proprio mantenimento futuro. Nella fattispecie, va di converso osservato che
la vittima aveva già compiuto 27 anni, senza aver terminato il corso di studi,
e che il capo famiglia svolgeva la professione di veterinario alle dipendenze
dell’A.S.L., attività adeguatamente remunerata e tale da consentire la
frequentazione dell’Università ai due figli.
Del
pari infondata è la richiesta di G.B. di risarcimento per la successiva
interruzione della propria attività lavorativa non avendo dimostrato
l’interessato il nesso eziologico tra il grave evento luttuoso e la cessazione
dell’attività professionale, tanto più che l’attore non ha allegato, a
differenza della moglie, l’insorgenza di una patologia propria tale da
compromettere la possibilità di lavoro. Analogamente priva di qualsiasi
dimostrazione è l’asserito ritardo di B.B. per il completamento del ciclo di
studi.
Quanto
al danno iure hereditatis, l’evento morte è avvenuto dopo un giorno
dall’incidente, motivo per cui la vittima non aveva maturato alcun diritto al
risarcimento del proprio danno biologico e il danno da invalidità temporanea
conseguito è assolutamente trascurabile in relazione al brevissimo tempo
trascorso tra l’illecito e il decesso.
Da
ultimo, nelle voci di danno esposte vanno escluse le competenze maturate
dall’avv. Negrini per l’attività professionale stragiudiziale e per
l’assistenza prestata agli attori per la costituzione di parte civile nel
processo penale a carico del Rossi. Con riferimento all’attività
stragiudiziale, va infatti rilevato che dal fascicolo di causa emergono solo le
consuete lettere spedite alla compagnia assicuratrice, poi sfociate
nell’erogazione dell’acconto, e tale prestazioni, preparatorie al giudizio,
trovano già adeguata remunerazione nella tariffa prevista per le prestazioni
giudiziali ex art. 2 T.P. Quanto poi alla costituzione di parte civile e
all’assistenza nel processo penale, terminato con la sentenza di
patteggiamento, l’art. 444 secondo comma c.p.p. dispone: “Se vi è stata
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte
civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale …”. Era quindi onere del procuratore insistere per la liquidazione
delle spese in quella sede e, se del caso, richiedere al giudice penale
l’integrazione della sentenza di patteggiamento.
Passando
ora alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, iure proprio, ciascuno
dei familiari prossimi congiunti può far valere per il risarcimento un autonomo
diritto, sicché il danno non patrimoniale deve essere liquidato in rapporto al
pregiudizio da ciascuno di essi patito per effetto dell’evento lesivo e, pertanto,
il giudice non potrà limitarsi ad una liquidazione complessiva ed unitaria, ma
deve provvedere alla ripartizione per l’intero in modo proporzionale tra tutti
gli aventi diritto (cfr. Cass. 8.01.2001 n. 116).
I
prossimi congiunti possono dedurre un loro danno biologico proprio, allorquando
l’evento delittuoso abbia scatenato una malattia nel soggetto richiedente (si
pensi alla complessa problematica delle malattie di matrice psichica, nevrosi,
depressioni ecc.) capace di arrecare menomazione all’integrità psicofisica del
soggetto, posto che nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure
di danno non reddituale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 372/94, ha affermato, in linea di principio, che il danno biologico da morte non sia un
danno evento, ma solo danno conseguenza, sicché il medesimo non è
indennizzabile iure hereditario, pur affermando che il risarcimento per diritto
proprio è ammissibile quando il trauma per la perdita del prossimo congiunto
non si sia limitato ad un “patema d’animo transeunte” ma sia degenerato in una
patologia psichica permanente.
In
definitiva ai tre attori va riconosciuto il danno non patrimoniale, comprensivo
del danno morale in senso stretto, il quale viene liquidato in conformità alle
tabelle milanesi in uso presso questo ufficio giudiziario in relazione al grado
di parentela o al rapporto di coniugio, mediante una frazione del danno morale
che sarebbe spettato al deceduto qualora fosse sopravvissuto con una invalidità
pari al 100% (la legittimità di una valutazione del danno morale quale frazione
variabile dell’importo riconosciuto per il danno biologico è già stata più
volte riconosciuta dalla Suprema Corte, poiché siffatto criterio consente di
evitare liquidazioni troppo diverse ed arbitrarie e permette di graduare il
danno morale al caso concreto e al grado vicinanza del richiedente con il
soggetto deceduto); alla sola Bonacini va riconosciuto altresì il danno
biologico iure proprio come accertato dal consulente dott. Gilberto Grossi.
Ai
genitori della vittima vanno altresì riconosciuti, a titolo di danno
patrimoniale, gli esborsi per le spese funeratizie, non contestate dalla
compagnia assicuratrice, e a G.B. il valore del veicolo incidentato in
conformità al valore espresso in citazione e non contestato.
Quantificando
in concreto il danno, si osserva che a G.B. nato il g. 8.06.1971 e deceduto il
10.10.98 sarebbe spettato un danno morale di € 289.467 (pari alla metà del
biologico riportato in caso di sopravvivenza con invalidità al 100% di €
578.935 - soggetto di anni 27, valore punto € 6.654,43 per coefficiente di
demoltiplicazione pari a 0,870 in ragione dell’età). A ciascuno dei due
genitori, in ragione dell’età della vittima e della convivenza, si stima equo
attribuire un importo pari ad un terzo del danno morale di spettanza del de
cuius, ovvero € 96.489, da incrementare da interessi e rivalutazione monetaria
secondo il dettato impartito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la
nota pronuncia 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del
cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi,
pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata
o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del
verificarsi dell’illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso,
corrispondenti alla sopravvenuta inflazione.
Alla
sorella convivente B.B., tenuto conto dell’unico fratello e della giovane età,
si stima equo assegnare un importo pari ad un nono del danno morale spettante
alla vittima, ovvero € 32.163.
Ne
consegue che ai tre attori spettano complessivamente € 225.141 in moneta attuale (secondo un rapporto proporzionale di 3,3,1), devalutati all’epoca del
sinistro divengono € 197.204; su detto nuovo ammontare devono essere calcolati
gli interessi e la rivalutazione maturati sino alla corresponsione dell’acconto
di £. 230.000.000, id est € 118.875,09 risalente al 22.12.99.
Gli
acconti o la provvisionale erogati in favore del danneggiato non sono
imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto
dall’art. 1194 c.c. che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario,
inesistente sino al momento della liquidazione del danno; i versamenti in
acconto devono imputarsi al capitale e riducendo l’ammontare del danno vanno
parallelamente rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione
rispetto ad una parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere
calcolati sull’importo liquidato con decorrenza dalla data dell’evento dannoso
sino alla corresponsione dei singoli acconti (cfr. Cass. 14.03.1996 n. 2115,
Cass. 10.03.1990 n. 1982).
In
applicazione dei predetti criteri, al 22.12.99 erano maturati sul capitale di €
197.204, € 4.382 per rivalutazione ed € 7.082 per interessi legali; alla data
dell’acconto, l’originario capitale era pertanto asceso ad € 201.586 (197.204 +
4.382) e decurtato dell’anticipo di € 118.785,09 discende a € 82.800,91.
Su
questo capitale residuo, dalla data dell’acconto ad oggi, sono maturati €
9.675,09 per rivalutazione monetaria ed € 11.708 per interessi legali, da
incrementare con gli interessi legali maturati prima della dazione dell’acconto
stesso.
Il
danno complessivo non patrimoniale da risarcire ulteriormente ai tre attori, al
netto dell’acconto, assomma quindi ad € 111.266 (82.800,91 + 9.675.09 + 11.708
+ 7.082), oltre interessi legali dal 20.06.2004 al saldo. Tale importo, tenuto
conto della proporzione sopra specificata, va così ripartito: € 47.682 a ciascuno dei genitori ed € 15.894 alla sorella.
Ai
genitori competono altresì le spese funeratizie, pari a complessivi € 2.861,17
da incrementare di € 405 per rivalutazione monetaria ed € 515,83 per interessi
legali per complessivi € 3.782 da dividere in due quote uguali di € 1.891.
A
G.B. va risarcito il valore del veicolo e spese di immatricolazione per
complessive £. 14.400.000, ora € 7.436,98, da incrementare dal dì dell’illecito
ad oggi di rivalutazione monetaria per € 1.053,02 e di interessi legali per €
1.342 per totali € 9.832.
Infine,
con riguardo alla posizione di M.R., il dott. G.G. accertava che la periziata
non aveva elaborato il lutto per la prematura scomparsa del figlio, di talché
erano rimasti disturbi di natura psichica consistiti nel tono triste
dell’umore, nella tendenza al pianto, in uno stato di tensione associato a
momenti di angoscia nell’affrontare i temi legati all’evento luttuoso; il
consulente aggiungeva che il processo di reazione al lutto era fallito e quindi
era insorta una patologia inquadrabile quale “disturbo post traumatico da
stress” associato a segni clinici di patologia depressiva. Quantificava nella misura
del 15% il danno biologico con incidenza in pari grado sulla capacità
lavorativa specifica.
Applicando
il criterio del punto flessibile indicato dalle tabelle milanesi 2004, in luogo del vetusto e superato sistema del triplo della pensione sociale, il danno biologico
da invalidità permanente, accertato nella misura del 15%, va liquidato in €
24.262 (valore punto € 2.231,05 per percentuale di invalidità, coefficiente di
demoltiplicazione 0,725 in relazione all’età di anni 56 della madre al momento
della morte del figlio); il danno morale viene equitativamente determinato,
tenuto conto dell’entità delle lesioni, nella misura di 1/3, ovvero in €
8.087.
Il
danno complessivo di € 32.349, liquidato in moneta attuale, ha prodotto
interessi legali in ossequio ai principi sopra esposti interessi legali pari €
5.114 per un debito complessivo di € 37.463.
Con
riguardo alla problematica dell’invalidità specifica, non viene riconosciuto
alcun risarcimento in difetto di prova. La riduzione della capacità lavorativa
generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un
soggetto che non svolga attività produttive di reddito, né è in procinto di
svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, il cui ambito comprende tutti
gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato;
qualora, invece a detta riduzione si associ una limitazione della capacità
lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della
capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale che va
accertato nel caso concreto e la cui prova incombe sul danneggiato (cfr. ex
multis Cass. 18.04.2003 n. 6291).
In
tale prospettiva, la casalinga, pur non percependo un reddito monetizzato,
svolge comunque un’attività suscettibile di valutazione economica, sicché la
presenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica - come accertata
dal consulente - integra un danno patrimoniale da liquidare in via autonoma
(cfr. Cass. 11.12.2000 n. 15580) allorquando sia data dimostrazione che la
danneggiata era componente di un nucleo familiare stabile e l’evento abbia
determinato una privazione di tale ausilio o comunque un qualche pregiudizio
economico.
Nella
fattispecie, tuttavia, l’interessata non ha allegato, e a fortiori dimostrato,
l’incapacità di attendere alle ordinarie mansioni domestiche o la necessità di
avvalersi della collaborazione di terze persone, sicché non consegue alcun
risarcimento alla pur riconosciuta invalidità specifica.
Conclusivamente
competono:
- a
G.B. € 59.405, pari alla somma di € 47.682 per danno non patrimoniale, € 1.891
per spese funeratizie ed € 9.832 per il veicolo;
- a
M.R. competono € 87.036, pari alla somma alla somma di € 47.682 per danno non
patrimoniale, € 1.891 per spese funeratizie ed € 37.463 per danno biologico
proprio;
- a
B.B. competono € 15.894 per danno non patrimoniale.
Le
spese di consulenza, liquidate con decreto 10.09.2003 ed anticipate
dall’attrice Bonacini, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in
solido; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il
Tribunale di Mantova, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sulla
domanda risarcitoria proposta da G.B., Bonacini Maria Rosa e B.B., con atto di
citazione ritualmente notificato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvede:
1)
accertata l’esclusiva responsabilità civile di Salvatore Verdi, di Giovanni
Rossi e di R.A.S. Assicurazioni s.p.a., e tenuto conto dell’anticipo già
corrisposto, condanna i convenuti in solido a versare:
a)
a G.B. l’importo di € 59.405, oltre interessi legali dal 20.06.2004 al saldo;
b)
a M.R. l’importo di € 87.036, oltre interessi legali dal 20.06.2004 al saldo;
c)
a B.B. l’importo di € 15.894, oltre interessi legali dal 20.06.2004 al saldo;
2)
rigetta ogni altra richiesta;
3
pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta:
4)
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di
parte attrice, liquidate in liquidate in complessivi € 10.513, di cui € 513 per
spese ed anticipazioni, € 2.400 per diritti di procuratore, € 7.600 per onorari
di avvocato, oltre per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così
deciso in Mantova, lì 19.06.2004
IL GIUDICE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
Inizio