Cassazione, sez. III civile, sentenza 8 gennaio 2004 n° 83
Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l’imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all’assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato.
LaPrevidenza.it, 22/11/2004
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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