Cassazione
Sezione terza civile
Sentenza 8 gennaio 2004, n. 83
(Presidente Nicastro – relatore Durante)
Svolgimento del processo
La srl C. conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l’Assitalia ‑ Le
assicurazioni d’Italia spa, con la quale aveva stipulato contratto di
assicurazione contro il rischio derivante dall’esercizio dell’attività di
imprenditore edile, e, assumendo che in base a tale contatto la società
convenuta aveva indennizzato Sacchetti Ubaldo e Mattioli Silvano dei danni che
una frana verificatasi nel corso dei lavori di costruzione di un fabbricato
aveva causato ad immobile di loro proprietà, ma aveva rifiutato di rimborsare
le spese (lire 68.906.000) che essa istante aveva sostenuto per i lavori
urgenti intesi a limitare i danni, ne chiedeva la condanna al pagamento di tali
spese.
L’Assitalia si difendeva, sostenendo che le spese non rientravano nella
garanzia assicurativa.
Il Tribunale rigettava la domanda; la società C. proponeva gravame, ma la Corte di appello di Bologna lo rigettava con sentenza resa il 7 luglio 1999.
La Corte ha ritenuto che la clausola 15 delle condizioni particolari di
polizza, che concerne le spese sostenute dall’assicurato per interventi di
urgenza intesi a limitare i danni, non è applicabile alla fattispecie, atteso
che, come accertato dalla ctu, «le opere di consolidamento eseguite in via di
urgenza dalla C. corrispondevano ad evidenti necessità strutturali ex ante»;
che non è possibile comprendere «nel rischio assicurato opere che costituivano
ab origine un costo necessario dell’impresa», perché risulterebbe altrimenti
stravolto il concetto di rischio assicurato, che «le opere di consolidamento
urgenti sono state effettuate non solo a favore della proprietà Sacchetti ‑
Mattioli, ma anche e soprattutto nell’interesse della C. e dell’edificio che
essa stava costruendo».
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società C.,
affidandone l’accoglimento a due motivi; ha resistito con controricorso
l’Assitalia.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria
motivazione, muove alla Corte di merito due censure: la prima per avere
ritenuto che dalla ctu risulta che le opere di consolidamento eseguite in via
di urgenza corrispondevano ad evidenti necessità strutturali ex ante e
soddisfacevano l’interesse dell’assicurata oltre che dei terzi, mentre da tale
fonte probatoria non risulta né l’una né l’altra cosa, con la conseguenza che
la motivazione è complessivamente contraddittoria e questo vizio si ripercuote
sulle argomentazioni collegate; la seconda per avere giudicato che i menzionati
lavori non rientrano nella previsione dell’articolo 15 dell’appendice della
polizza e derivano, invece, dall’avere l’assicurata omesso fin dall’inizio
obbligatorie cautele, sicché non sono coperti dall’assicurazione, mentre in
effetti essi nulla hanno a che vedere con la determinazione dell’ambito di
copertura assicurativa della polizza, perché altrimenti le conseguenze
economiche del sinistro, invece di essere assunte dall’assicuratrice,
rimarrebbero a carico dell’assicurata.
Con riferimento alla prima censura va considerato che per evitare che si
risolva nella rinnovazione del giudizio di merito il controllo di legittimità
sulla motivazione non deve rimettere in discussione il convincimento espresso
in fatto dal giudice di merito, che rimane incensurabile, e deve, al contrario,
consistere nella valutazione della legittimità della base del convincimento.
Non è, pertanto, ravvisabile il vizio di cui all’articolo 360, n. 5, Cpc
allorquando, come nella specie, la parte deduca che il giudice di merito ha
desunto dalla ctu ‑ costituente fonte obiettiva di prova ‑
circostanze di fatto che da essa non risultano, richiedendosi al giudice di
legittimità un riesame della ctu che egli non può compiere; in tale caso
potrebbe, se mai, ravvisarsi un errore revocatorio ex articolo 395, n. 4 Cpc,
non denunciabile in cassazione.
La seconda censura va esaminata unitamente al secondo motivo per ragioni di
connessione.
Con tale motivo la ricorrente, difatti, denuncia violazione e falsa
applicazione di non specificate norme di diritto; deduce: la Corte di merito ha accolto la tesi, secondo la quale le spese sostenute si riferiscono ad
opere da eseguire ex ante e non sono, perciò, rimborsabili; la tesi si palesa,
però, erronea alla stregua del carattere urgente delle opere accertato dal ctu;
la clausola di polizza che prevede la copertura delle spese affrontate
dall’assicurato per evitare o limitare i danni prodotti dal sinistro è posta nell’interesse
dell’assicuratore ed, invece di estendere l’oggetto dell’assicurazione, si
limita a prevedere una garanzia di indennizzo finalizzata al contenimento del
danno; in particolare, non prevede una seconda categoria di danni che
resterebbe fuori dell’assicurazione, bensì configura una diversa pattuizione
accessoria a quella principale; l’assicuratrice ha espressamente riconosciuto
l’indennizzabilità del sinistro e siffatto riconoscimento comporta la
rimborsabilità delle spese sostenute per limitare le conseguenze dannose; la
rimborsabilità trova, peraltro, specifico fondamento nella previsione
dell’articolo 1914 Cc, applicabile anche all’assicurazione della responsabilità
civile.
Anche questo motivo contiene due censure.
La prima, che muove dalla considerazione che il ctu ha accertato il carattere
di urgenza delle opere, urta contro accertamento di fatto della Corte di
merito, correttamente e congruamente motivate, circa la pertinenza delle spese
ad opere costituenti ab origine costo di impresa ed è, perciò, inaccoglibile.
La seconda censura e la corrispondente censura del primo motivo pongono la
questione se siano rimborsabili le spese che l’assicurato sostenga per limitare
il danno anche quando avrebbero dovuto essere sostenute prima ancora per porre
in essere condizioni idonee ad evitare il sinistro o, come si esprime la
sentenza impugnata, costituenti ab initio costo necessario di impresa.
La questione va risolta negativamente.
Al riguardo occorre considerare che nell’assicurazione contro i danni l’obbligazione
di pagamento dell’indennità assicurativa presuppone due fatti che si possono
verificare anche a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro e, cioè,
l’evento generatore del danno o sinistro in senso stretto e la lesione
dell’interesse coperto dall’assicurazione o danno prodotto dal sinistro.
Secondo un’ interpretazione dottrinale, che fa leva sull’interesse comune
dell’assicurato e dell’assicuratore a che non si verifichino i presupposti per
l’attuazione dell’obbligazione indennitaria nonché sull’obbligo dell’assicurato
derivante dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, l’articolo
1914 Cc pone a carico dell’assicurato l’obbligo di compiere l’attività volta ad
impedire o limitare il danno ed ancora prima quello di svolgere ogni attività
intesa ad evitare il sinistro.
Senonché, il testo normativo «l’assicurato deve fare tutto quanto gli è
possibile per evitare il danno» collega l’obbligo al momento del danno e non a
quello del sinistro inteso come fatto causale e tanto consente di affermare che
i comportamenti che rilevano sono unicamente quelli che investono il primo e
non il secondo momento.
Ciò è confermato dal fatto che i comportamenti dell’assicurato che possono
avere influenza causale sul verificarsi del sinistro sono previsti in via
generale dall’articolo 1900 Cc e con riferimento alle assicurazioni della
responsabilità civile dall’articolo 1917 Cc; secondo tali norme l’assicuratore
non è tenuto al pagamento dell’indennità, se l’assicurato cagiona il sinistro
per dolo o colpa grave, e vi è, invece, tenuto, se lo cagiona per colpa lieve.
Bisogna ammettere che in una prospettiva dialettica nell’ambito delle azioni
praticabili per evitare il danno vanno ricompresse anche quelle dirette ad
impedire il fatto che lo genera, ma in base alla lettera dell’articolo 1914 Cc
si deve escludere che l’obbligo di salvataggio dell’assicurato sorga prima del
verificarsi del sinistro.
Assumono rilievo in questo senso il secondo comma dell’articolo 1914, secondo
il quale le spese che rimangono a carico dell’ assicuratore sono proporzionate
al valore delle cose al tempo del sinistro, ed il terzo comma dello stesso
articolo, che pone a carico dell’assicuratore i danni materiali derivati dai
mezzi disposti dall’assicurato per evitare o diminuire il danno e non quello
diretto ad evitare il sinistro, per cui è di salvataggio solo l’attività che,
inserendosi nel processo causale già avviato dal sinistro, si riveli idonea e
necessaria ad evitare che il processo medesimo giunga ad esaurimento e produca
il danno.
Il secondo e terzo comma dell’articolo 1914 collegano all’adempimento
dell’obbligo di salvataggio la ricaduta dei relativi oneri finanziari
sull’assicuratore.
L’obbligazione di quest’ultimo, pur presupponendo il contratto di
assicurazione, deriva direttamente dalla legge e prescinde dal verificarsi di
entrambi i presupposti dell’obbligazione indennitaria; essa non è componente di
tale obbligazione, alla quale à collaterale; sussiste anche se non diventa
attuale l’obbligazione indennitaria e deve essere adempiuta pure quando il suo
ammontare, unito a quello del danno, superi la somma assicurata.
In conclusione, qualora nel corso della costruzione di un fabbricato
l’imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro
e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il
danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono
all’assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del
fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state compiute al tempo dovuto, si
sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per
evitare o ridurre il danno.
Non merita, conseguentemente, censura la Corte di merito per avere escluso che siano rimborsabili le spese sostenute dall’assicurata.
Il ricorso è rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
liquidate in euro 2100 di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2003