Una recente sentenza del Tribunale di Ivrea conferma il legame tra l'uso intenso del telefonino e l'insorgenza di patologie tumorali
Tribunale di Ivrea, Sentenza 30.3.2017 n. 96 - Nota dell' Avv. Valter Marchetti
La condanna - Il giudice di primo grado, nella fattispecie il Tribunale di Ivrea - Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio ha affermato che il lavoratore ricorrente è affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente pari al 23%, condannando l'INAIL alla corresponsione del relativo beneficio a far data dalla domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali, eventuale maggior danno, spese di Ctu e spese legali.
I fatti - Il lavoratore in questione, nel ricorso introduttivo, affermava l'utilizzo - per motivi di lavoro - di un cellulare per diverse ore al giorno per almeno 15 anni.
Il ricorrente aveva iniziato a usare il telefonino nel 1995 sul lavoro, perché l’azienda chiedeva di comunicare con i tecnici così; parlava al cellulare per quattro ore al giorno, quotidianamente, per quindici anni. Poi, a dicembre del 2010, il ricorrente si accorse di non sentire più da un orecchio. L’otorino disse che si trattava di un tappo, ma non era così. Dalla risonanza si vide che era un tumore benigno, un neurinoma. Era molto grosso e occupava buona parte del cervello, così il ricorrente si sottopose ad un delicato intervento chirurgico.
La perizia del Prof. Levis - Il giudice del lavoro di Ivrea ha deciso anche sulla base della perizia del professor Angelo Gino Levis, ordinario di mutagenesi ambientale dell’Università di Padova e uno dei maggiori esperti degli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici.
Il consulente, nella sua perizia, ha richiamato gli studi di molti autori, Ira cui anche quelli di Hardell, che dopo il 2011 hanno sostenuto la necessità di inserire le emissioni dei telefoni mobili, sia cellulari che cordless, nel gruppo dei sicuri cancerogeni.
L’incremento del rischio quantificato da Hardell nei suoi ultimi lavori pubblicati nel 2013 e 2014 è impressionante: il rischio di gliomi (tumori cerebrali, ndr) è praticamente triplicato per l’insieme dei casi esposti da più di 10 anni, quasi quadruplicato in quelli esposti solo a cordless.
La perizia in questione, vista la decisione presa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, dovrebbe aver provato il requisito di elevata probabilità che sostiene il nesso causale o almeno concausale, richiesto dalla normativa in vigore, tra lo sviluppo di un neurinoma acustico ipsilaterale subito dal ricorrente e l’esposizione professionale alle radiofrequenze emesse da telefoni mobili da lui abitualmente utilizzati quattro ore al giorno per almeno 15 anni e per più di 12mila ore complessive.
Vedremo quelle che saranno le motivazioni del Giudice che verranno depositate nei prossimi 60 giorni.
Già la Corte di Appello di Brescia - Sezione lavoro, confermò il nesso causale tra le radiofrequenze dei cellulari e la genesi delle neoplasie.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Imperia email: avvvaltermarchetti@live.it
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Sentenza n. 96/2017 pubbl. il 30/03/2017 RG n. 452/2015
N. R.G. 452/2015
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Lavoro
LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2015 tra xx ROBERTO ATTORE/I e INAIL CONVENUTO/I
Oggi 30 marzo 2017, alle ore 11.15, innanzi al dott. Luca Fadda, sono comparsi:
xx ROBERTO , assistito dall'avv. S. BERTONE e C. GHIBAUDO per INAIL l'avv. L. CLERICO.
Parte ricorrente insiste come in atti per l'accoglimento delle domande tutte formulate, reiterando le osservazioni alla CTU della dott.ssa Piscozzi; reitera le proprie difese evidenziando, comunque, che la malattia, all'epoca dei fatti, risultava tabellata. Parte resistente insiste come in atti per la reiezione delle domande tutte formulate nei propri confronti , reiterando le osservazioni alla CTU del dott. Crosignani del proprio CTO, nonché reiterate al verbale di udienza 28.9.20016, lamentando la mancata prova del nesso causale; contesta in ogni caso che trattasi di malattia tabellata all'epoca dei fatti ed attualmente, poichè all'epoca dei fatti non era prevista "nosologicamente" la patologia denunciata, richiamandosi alla circolare Inail n°47/2008.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia il seguente dispositivo, dandone lettura in udienza Il Giudice dott. Luca Fadda
TRIBUNALE DI IVREA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. LUCA FADDA all'udienza del giorno 30.3.2017 nella causa civile pendente tra ROMEO xx Avv. R. AMBROSIO, C. GHIBAUDO e S. BERTONE Ricorrente contro INAIL Avv. L. CLERICO Resistente
ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Romeo xx è affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l'effetto,
B) condanna l'Inail alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere dal 121' giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;
B) condanna l'Inail alla rifusione delle spese processuali sostenute da Romeo Roberto, che liquida in complessivi 2.500,00 per compensi ed euro 43,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo dichiaratisi antistatari;
C) pone definitivamente a carico dell'Inail le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa. Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Ivrea, il 30.3.2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Luca FADDA
LaPrevidenza.it, 02/05/2017