Infortunio sul lavoro e postumi non indennizzabili: revisione e decorrenza rendita ante Dlgs n. 38/2000
Corte di appello di Ancona, sez. Lavoro, sentenza 8 luglio 2009 n. 365 - Avv. Daniela Carbone
Con la sentenza in epigrafe è stato affermato un importante principio in materia di aggravamento di postumi inizialmente non indennizzabili, per l’applicazione in suddetta fattispecie della disciplina di cui all’art. 83 del T.U. Inail (D.P.R. n. 1124/1965) e non dell’art. 84 T.U. citato. In particolare, il caso riguarda l’ipotesi di un infortunio (antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000) inizialmente riconosciuto senza postumi permanenti per la lavoratrice. Il giudizio negativo ottenuto in sede amministrativa era stato contestato dinanzi l’Autorità giudiziaria la quale, in primo grado, sulla base delle risultanze peritali medico-legali, aveva escluso l’esistenza di postumi rilevanti (in quanto pari o superiori al gradiente del 11%). La sentenza di primo grado era stata appellata ed il CTU di secondo grado riconosceva la sussistenza di postumi indennizzabili, nella misura del 11%, con decorrenza successiva per aggravamento intervenuto nel corso della fase amministrativa ma comunque antecedentemente al deposito del ricorso di primo grado. L’oggetto del contendere, una volta appurata la sussistenza di postumi indennizzabili sotto il profilo medico-legale, si concentrava sulla decorrenza della rendita....
LaPrevidenza.it, 17/05/2010