Infortunio sul lavoro e postumi non indennizzabili: revisione e decorrenza rendita ante Dlgs n. 38/2000
Corte di Appello di Ancona, sez. lavoro, sentenza 24/6/2009-8/07/2009 n. 365
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Con la sentenza in epigrafe è stato affermato un importante principio in materia di aggravamento di postumi inizialmente non indennizzabili, per l’applicazione in suddetta fattispecie della disciplina di cui all’art. 83 del T.U. Inail (D.P.R. n. 1124/1965) e non dell’art. 84 T.U. citato.
In particolare, il caso riguarda l’ipotesi di un infortunio (antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000) inizialmente riconosciuto senza postumi permanenti per la lavoratrice. Il giudizio negativo ottenuto in sede amministrativa era stato contestato dinanzi l’Autorità giudiziaria la quale, in primo grado, sulla base delle risultanze peritali medico-legali, aveva escluso l’esistenza di postumi rilevanti (in quanto pari o superiori al gradiente del 11%).
La sentenza di primo grado era stata appellata ed il CTU di secondo grado riconosceva la sussistenza di postumi indennizzabili, nella misura del 11%, con decorrenza successiva per aggravamento intervenuto nel corso della fase amministrativa ma comunque antecedentemente al deposito del ricorso di primo grado.
L’oggetto del contendere, una volta appurata la sussistenza di postumi indennizzabili sotto il profilo medico-legale, si concentrava sulla decorrenza della rendita.
In proposito, l’Inail sosteneva, sulla base della decisione della Suprema Corte (Cass., sez. lav., 08-09-2003, n. 13100) che “Qualora sia stata proposta una domanda volta alla sola impugnazione della revisione effettuata dall’istituto assicuratore con esiti sfavorevoli all’assicurato, e non volta ad ottenere una nuova revisione della rendita prima della scadenza del termine triennale, il giudice non può prendere in considerazione eventuali aggravamenti successivi della incapacità lavorativa riconducibili all’infortunio subìto dall’assicurato, in quanto in tal modo viene di fatto ad esercitare un potere, quello revisionale, che la legge attribuisce all’assicurato e all’istituto assicuratore e che si svolge attraverso un apposito procedimento amministrativo”.
In realtà, suddetta pronuncia non è conferente alla fattispecie oggetto di causa poiché si riferisce all’ipotesi in cui l’assicurato era già titolare di rendita e l'Istituto assicuratore, a seguito di revisione effettuata il 10.5.1996, gli aveva ridotto dal 19 al 15% la rendita per inabilità, conseguente ad infortunio occorsogli il 29.11.1988, per effetto del presunto miglioramento delle sue condizioni di salute, e, con ricorso giudiziario, chiedeva che gli venisse riconosciuto il grado di inabilità nella misura del 20% a decorrere dalla data della revisione. L'aggravamento delle condizioni dell'assicurato, rilevato in corso di causa dal CTU, si era verificato quando non era ancora decorso il termine triennale tra la penultima e l'ultima revisione previsto dall'art. 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965. A detta dell’Inail tale aggravamento in corso di causa, per il momento temporale in cui era stato constatato (tra le date delle due revisioni di cui all’art. 83 T.U.) non avrebbe dovuto essere preso in considerazione neppure ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c.
La Suprema Corte (richiamata dall’Inail) ha rilevato che “il Tribunale non abbia ritenuto di dover applicare il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. al caso in esame, vertente in tema di opposizione alla revisione operata dall'Inail, poiché l'aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato si era verificato successivamente alla data della revisione e prima della proposizione dell'azione ex art. 104 d.p.r. 1124/1965 da parte dell'interessato. In tal senso depone anche la ritenuta non conferenza nel caso di specie dei principi fissati dalla sentenza n. 7705 del 1995 di questa Corte, richiamata dall'interessato. Al riguardo il Collegio comunque non può che prendere atto del fatto che nessuna censura sul punto è stata avanzata dall'assicurato.”
Dalla surriportata decisione è possibile desumere che i principi in essa enunciati riguardano l’ipotesi particolare di un soggetto già titolare di rendita (il che lo differenzia notevolmente dal caso di cui alla sentenza in commento), la cui domanda era volta ad impugnare solo la revisione, senza richiesta di nuova revisione, con aggravamento riconosciuto da data antecedente alla stessa proposizione del ricorso amministrativo avverso il giudizio revisionale da esperirsi ex art. 104 T.U., al quale la sentenza poi cassata aveva riconosciuto la rendita da data di gran lunga posteriore alla conclusione dello stesso procedimento amministrativo di revisione, nel regime temporale dell’ultima revisione possibile, ai sensi dell’art. 84 T.U.
Tali sostanziali differenze tra la fattispecie oggetto della causa decisa dalla Corte d’Appello di Ancona e quella di cui alla sopracitata sentenza di cassazione, richiamata dall’Inail, determinano la non applicabilità della decisione n. 13100 del 2003 alla fattispecie in esame con applicazione di una diversa normativa ai due casi oggetto di comparazione e la diversa operatività dell’art 149 disp. att. c.p.c. nei due casi surrichiamati.
Infatti, nella fattispecie di cui alla sentenza n. 13100 del 2003 il ricorrente era già titolare di rendita e la Suprema Corte evidenzia che il ricorrente avrebbe inteso impugnare in sede giudiziaria solo la revisione e non chiedere nuova revisione. Nel caso di cui alla sentenza in esame, invece, la domanda amministrativa del ricorrente era non solo di revisione per aggravamento bensì anche di riesame dei postumi a prescindere dall’aggravamento stesso. E’ dunque nella fattispecie della sentenza di Cassazione n. 13100 del 2003 che si determina l’applicazione in toto dell’art 83 e soprattutto dell’art. 84 del T.U. che prevede testualmente che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
E’ evidente che tale norma e, quindi, la disciplina della decorrenza della variazione della rendita in essa prevista presupponga la titolarità di una rendita (il testo letterale è inconfutabile).
Viceversa, in ipotesi di liquidazione di rendita per la prima volta, a seguito di revisione, com’è avvenuto nella sentenza in esame, consegue che si debba applicare l’art 74 del T.U. n. 1124 del 1965 che disciplina proprio le modalità di liquidazione della rendita per la prima volta, con i relativi importi.
Il fatto che l’ipotesi di domanda di revisione per aggravamento sia disciplinata dal comma 8 dell’art. 83, non determina automaticamente l’applicazione del successivo art. 84, poiché la collocazione dell’ipotesi di cui al comma 8 nell’art 83 è dovuta al fatto che si discerne pur sempre di revisione, tant’è che ne richiama le modalità, ma mal si concilia, per quanto detto sopra dal punto di vista letterale, con la previsione di cui all’art. 84, il quale, come già detto, è evidente che presuppone una rendita già liquidata una volta ed in corso di pagamento.
Non applicandosi, dunque, l’art 84 all’ipotesi di revisione per aggravamento di infortunio inizialmente privo di postumi indennizzabili, è ovvio ed implicito che dovrà applicarsi la disciplina prevista per la liquidazione della rendita per la prima volta e, quindi, l’art. 74 del T.U.
Applicandosi l’art. 74 del T.U., che non prevede assolutamente (a differenza dell’art. 84) dei termini prestabiliti per la decorrenza del diritto, potrà senza ombra di dubbio applicarsi l’art. 149 disp. att. c.p.c., con conseguente accoglimento della domanda dell’appellante dalla data individuata dal CTU nella espletata CTU medico- legale.
Le deduzioni dinanzi esposte trovano conforto e conferma in decisione della Suprema Corte, n. 10626 del 19-07-2002, ai sensi della quale “In caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell’assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 84 d.p.r. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all’ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.”.
Il caso di cui alla sopra citata sentenza è identico a quello deciso dalla Corte d’Appello di Ancona, proprio in quanto attiene al caso di assicurato cui in prima battuta non erano stati riconosciuti postumi con gradiente indennizzabile e solo in corso di causa il CTU li aveva riconosciuti con decorrenza oltre il termine previsto per la prima revisione.
Il quesito che si pone nella citata causa è se la regola stabilita dall’art. 84, della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione, si applichi anche all’ipotesi prevista dall’art. 83, comma 8, di costituzione della rendita a seguito di domanda di aggravamento di postumi prima non indennizzabili.
In proposito la Corte ha rilevato che “Sul piano funzionale, è evidente la differenza tra costituzione della rendita a seguito di aggravamento di postumi che in origine non raggiungevano il minimo indennizzabile, ed aggravamento di rendita già costituita.
La prima ipotesi integra la costituzione di una rendita per la prima volta, e corrisponde quindi a quella disciplinata dall’art. 74, 2º comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e va pertanto applicata la regola sulla decorrenza della rendita ivi prevista (salva la eventuale mancanza di una inabilità temporanea assoluta); viceversa la regola dell’art. 84 è di stretta interpretazione e si applica solo all’ipotesi di variazione della misura della rendita, e cioè di quella già costituita.”
Può dunque concludersi per l’applicabilità dell’art 149 disp. att. c.p.c. ai casi rientranti nella previsione di cui all’art. 74 T.U e non a quelli di cui all’art. 84 T.U.
Avv. Daniela Carbone