Socio lavoratore e amministratore: la Cassazione conferma il no alla doppia iscrizione previdenziale
Corte di Cassazione, sentenza 2 aprile 2008, n. 8484 - Matteo Mazzon
La Corte di Cassazione con la sentenza del 2 aprile 2008, n. 8484, interviene nuovamente sulla spinosa questione della doppia iscrizione previdenziale del socio lavoratore e amministratore di società commerciale, confermando il principio di diritto enunciato per la prima volta con sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 : "In applicazione della Legge n. 160 del 1975, articolo 29, comma 1 come sostituito dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203 colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni e' onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".
E’ frequente, infatti, che il socio lavoratore iscritto nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, svolga anche attività di amministratore nella stessa impresa e sia iscritto anche alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. L'Inps, infatti, interpretando erroneamente la normativa vigente, sostiene la tesi che si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi e sono inerenti a distinti redditi.
Tuttavia, “reagendo” proprio alla sentenza del 5 ottobre 2007, l’Istituto, con nota del 4 dicembre 2007, aveva reso noto prudenzialmente che l'Ente avrebbe rivisto le proprie posizioni, assunte in sede di applicazione della normativa vigente, solo in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Orientamento che si sta puntualmente formando. Infatti, la Suprema Corte ricorda che il “principio dianzi affermato e' stato recepito in numerose sentenze della Sezione, tra le quali si ricordano i casi Ca. INPS, Ce. Pi. INPS, Ma. INPS, Tu. INPS, tutti decisi nel 2007”.
In particolare, la Cassazione già nella prima sentenza aveva esaminato i presupposti delle norme di riferimento. La Gestione separata ha una duplice finalità : costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di Cassa e, nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività. Diversa è la funzione dell’art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 che così recita “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Quest’ultima norma disciplina l’ipotesi nella quale un soggetto svolga un’attività che, all’interno dell’impresa, potrebbe condurre all’iscrizione all’una o all’altra gestione. Essa ha lo scopo di “risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi” (Cassazione 22 febbraio 2008, n. 4676).
(Matteo Mazzon - Consulente del lavoro in Milano)
LaPrevidenza.it, 21/04/2008