REPUBBLICA ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONE Sergio
– Presidente Dott. VIDIRI Guido – Consigliere Dott. DI
NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo –
Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere ha pronunciato
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VI. RU. ,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio
dell’avvocato PIZZOLI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SPALLINA BARTOLO, giusta delega in
atti; - ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona dell’avv. Sa. Gi. Pa. ,
Presidente dell’Inps e come tale legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario speciale della S.C.C.I. S.P.A,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI
ANTONIETTA, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
-
controricorrente -
e contro
CA. CR. I.N.P.S. S.P.A.;
-
intimata -
avverso la sentenza n. 17/05 della Sezione
distaccata di Corte d’Appello di BOLZANO, depositata il
09/05/05 R.G.N. 71/04;
udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 14/02/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI
NUBILA;
udito l’Avvocato AZZONI per delega
SPALLINA;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
[1] Svolgimento del processo
V. R. adiva il Tribunale di Bolzano per sentir annullare la cartella esattoriale con la quale l’INPS, per il tramite della società di cartolarizzazione, aveva reclamato il pagamento dei contributi previdenziali relativi al fondo pensioni commercianti; laddove l’attore era già iscritto alla “gestione separata” di cui alla Legge n. 335/1995 quale amministratore unico della società A. srl. In altri termini, secondo l’attore opponente, l’INPS pretendeva ingiustamente il pagamento di una doppia contribuzione, sia come socio della A. srl., sia come amministratore della medesima società. Il Tribunale rigettava il ricorso. Proponeva appello l’attore e la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la sentenza di primo grado motivando nel senso che il contemporaneo esercizio di attività di amministratore di società e di diretta partecipazione al lavoro aziendale implica l’assoggettamento alle due forme di contribuzione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il V., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INPS. La società di cartolarizzazione è rimasta intimata.
[2] Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 C.P.C., dell’art. 1, commi 203 e 208, della Legge n. 662/1996 e 12 della Preleggi. La Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto che in caso di esercizio della funzione di amministratore e della veste di socio la contribuzione si applica soltanto sull’attività prevalente.
Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 C.P.C., delle norme citate al motivo 1 ed inoltre dell’art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995, 2697, 2727, 2730 Codice Civile, 116 Codice di Procedura Civile, violazione del principio di legalità e indisponibilità del rapporto assicurativo; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 C.P.C..
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.
Essi denunciano la forzatura interpretativa, mediante la quale l’INPS, in violazione del principio della contribuzione a fronte della (sola) attività prevalente, richiede la doppia contribuzione.
L’INPS sostiene invece che il comma 208 dell’art. 1 cit. si riferisce ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ove “non viene in considerazione l’espletamento di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione incompatibili tra loro, ma invece si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi ed ineriscono a distinti redditi”.
Il ricorso è fondato e va accolto. La Legge n. 662/1996, art. 1 commi 202 e segg. Disciplina rassicurazione in favore di diversi soggetti, tra i quali i lavoratori autonomi, gli esercenti attività commerciali, i familiari coadiutori, i relativi parenti ed affini, con possibilità di chiedere una regolarizzazione retroattiva per gli esercenti attività commerciali. Il comma 208 dispone che qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti nel rassicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La competenza a decidere circa tale prevalenza spetta all’INPS, salva la possibilità di ricorso.
La tesi seguita dall’INPS introduce nel testo della norma un presupposto implicito, che per vero non risulta: ai fini di evitare la cd. Doppia iscrizione occorre che le due attività espletate siano “incompatibili” tra loro.
Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 20886/2007 in data 5/10/2007 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione dell’art. 29 comma 1 della Legge n. 160/1975 come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge n. 662/1996, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell’INPS decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”. La motivazione della citata sentenza, cui si fa rinvio, ripercorre tutti gli aspetti della controversia, pervenendo all’affermazione che il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è in sé stesso negazione della compatibilità della pluralità delle iscrizioni. Ed invero quando la norma di cui al comma 208 cit. parla di varie attività autonome espletate anche in unica impresa, significa che dette attività possono essere espletate nella stessa impresa o in diverse imprese e non occorre che esse siano ontologicamente incompatibili per dare luogo alla singola iscrizione.
Il principio dianzi affermato è stato recepito in numerose sentenze della Sezione, tra le quali si ricordano i casi C. INPS, C. P. INPS, M. INPS, T. INPS, tutti decisi nel 2007.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e il processo va rinviato alla Corte di Appello di Trento per l’applicazione del principio di diritto sopra enunciato e l’accertamento dell’attività prevalente.
[3] P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento.