martedė, 13 ottobre 2026

Artroprotesi dell'anca: sì al danno biologico per la non corretta gestione della fase post operatoria

Tribunale  Reggio Emilia, Sentenza 3 aprile 2013,  n. 618

 

Promuovendo la presente controversia, l'attrice M.C. espone che nel 1997 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di artoprotesi totale all'anca destra presso l'ospedale di V.V.; che l'intervento e la successiva fase post operatoria non sono stati gestiti correttamente, causando seri problemi e la sostanziale impossibilità di deambulazione; che ha quindi dovuto successivamente sottoporsi a nuovi interventi e cure presso altri ospedali, per rimediare all'errata prestazione sanitaria inizialmente ricevuta; che tali successivi interventi hanno potuto solo in parte ovviare agli errori inizialmente commessi. Sulla base di tale narrativa, evoca in giudizio la casa di Cura V.V., per ottenerne la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, espressamente indicato in una lesione biologica del 10%, in una invalidità temporanea assoluta di tre mesi, in una invalidità temporanea parziale di tre mesi, in un danno estetico ed in un danno alla vita di relazione (cfr. pag. 6 citazione), per un totale di euro 200.000.

Costituendosi in giudizio, resiste la casa di cura V.V., chiedendo il rigetto della domanda; chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa del medico autore dell'intervento chirurgico, T.B., sul presupposto che "la causa è a lui comune", ma senza svolgere domanda nei suoi confronti (cfr. pag. 4 comparsa di risposta); altresì chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa della propria assicurazione, Cattolica Assicurazioni, al fine di essere manlevata in denegata ipotesi di condanna.

Ritualmente evocato in giudizio, si costituisce anche il dottor B., evidenziando che nessuna domanda di garanzia, manleva o regresso, è stata spiegata nei suoi confronti.

Si costituisce anche Cattolica Assicurazioni, deducendo l'insussistenza della responsabilità medica e comunque la prescrizione quinquennale del diritto; in ogni caso, osservando poi che la polizza assicurativa stipulata dalla casa di cura è stata ripartita per quote anche con altre assicurazioni, e che pertanto, in denegata ipotesi di condanna, atteso che nel rapporto di coassicurazione l'art. 1911 c.c. esclude il vincolo di solidarietà, Cattolica sarebbe tenuta a manlevare la Casa di Cura nella misura prevista del solo 40%, con franchigia del 10% e con il minimo contrattuale di lire 5 milioni.

A seguito delle difese di Cattolica Assicurazioni, l'attore domanda ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in giudizio delle coassicurazioni Milano, Generali ed Allianz, le quali si costituiscono ritualmente in giudizio resistendo alle domande attoree, in particolare eccependo in rito la tardività della chiamata, nel merito l'assenza di responsabilità o comunque la responsabilità solo parziale e pro quota ex art. 1911 c.c.

La causa è istruita con i testi e l'interpello richiesti dall'attrice, nonché con una CTU medico-legale affidata al dottor C..

 

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LaPrevidenza.it, 24/04/2013

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