Inps, Circolare 14.4.2006 n° 57
A decorrere dal 1 gennaio 2006 la disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, per effetto delle norme introdotte dall’art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, subisce importanti modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato e conferma la normativa per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il citato art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, infatti, dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.”
LaPrevidenza.it, 23/04/2006
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...