INPS
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento
dell’Area Agricola
(Circolare 14.4.2006 n° 57)
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OGGETTO: |
Art. 01, co. 4, del D.L. 10
gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81. Modifica alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai
fini contributivi per gli operai agricoli. |
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SOMMARIO: |
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1. Premessa. A decorrere dal 1 gennaio 2006 la disciplina giuridica
della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, per effetto
delle norme introdotte dall’art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, subisce importanti
modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato e conferma la normativa
per gli operai agricoli a tempo indeterminato. 2. Disposizioni normative. Il citato art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n.
2, infatti, dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte
le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è
quella indicata nell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.” L’applicazione di detta norma comporta che per gli
operai agricoli ,da tale data, non trova più applicazione l’art.28 del
DPR 27 aprile 1968, n.488, in forza del quale i contributi erano dovuti in
rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto
dall’art.4 del D.lgs. 16 aprile 1997, n.146, nei casi in cui le
stesse non fossero state superate dal salario contrattuale. Pertanto trova applicazione, anche per gli operai
agricoli a tempo determinato, quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7
dicembre 1989, n. 389, e, quindi,a decorrere dal 1 gennaio 2006 la
retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere
inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, o individuali se più favorevoli. Conseguentemente,da tale data,ai fini
dell’individuazione della retribuzione rilevante nel calcolo dei contributi
si applicano, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le
disposizioni previste dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificate
dall’art. 6 del D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314. Inoltre, in forza del citato art. 1, co. 1, del D.L. 9
ottobre 1989, n. 338, ove accada che i salari contrattuali risultino
inferiori ai minimali di legge, così come rivalutati ai sensi dell’art. 1,
comma 2, legge 26 settembre 1981 n. 537, devono essere indicati, nei modelli
di dichiarazione trimestrale relativi anche alla manodopera occupata a tempo
determinato, i valori minimi previsti dalla legge che, per l’anno 2006, sono
determinati in € 36,14, quanto alla misura minima giornaliera, e in €
6,25 –a seguito della rivalutazione ex art. 7 legge 638/1983, di cui alla
circ. 6 novembre 1998 n. 233- quanto alla misura minima oraria per il caso di
part time orizzontale. Posto, poi, che nel settore agricolo trova
applicazione l’art. 9-ter del D.L. 510/1996, convertito con
modificazioni dalla legge 608/1996, per il quale “Le agevolazioni
contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro
agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i
contratti collettivi territoriali ivi previsti", ne consegue
che,anche nelle Province in cui la retribuzione contrattuale risulti ancora
inferiore al minimale di legge, spettano le agevolazioni contributive previste
dalle norme vigenti, purché si rispettino i minimali citati. Per tutte le altre condizioni si rimanda alla circolare
28 aprile 1999, n. 99. 3. Campo di applicazione della norma. La norma in esame trova
certamente attuazione per tutte le categorie di operai a tempo determinato e
indeterminato. Tuttavia, dal combinato
disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, parrebbe
che la retribuzione “contrattuale” sia stata estesa, oltre che agli OTD,
anche agli “assimilati” – per i quali ultimi, verosimilmente, sono da
intendersi gli “equiparati” di cui all’art. 8 della L. 334/1968, ossia i
Piccoli coloni , i Compartecipanti familiari nonché i Compartecipanti individuali
– disponendo, il citato comma 5, che la retribuzione da prendere ai fini del
calcolo delle prestazioni temporanee, è quella di cui al precedente comma 4,
ovverossia la retribuzione indicata dall’art. 1, co. 1, del D.L. 338/1989,
convertito dalla legge 389/1989. Peraltro,per l’esatta
individuazione dei destinatari della norma in questione, è stato posto
quesito al Ministero competente e pertanto si fa riserva di
fornire istruzioni al riguardo. 4. Istruzioni compilazione
modelli di dichiarazione trimestrale (DMAG-Unico). Considerato che la nuova norma
sulla base imponibile entra in vigore dal 1 gennaio 2006, le istruzioni sulla
compilazione del modello DMAG-Unico relativo a dichiarazioni in competenza
anno 2006, contenute nel manuale allegato alla circolare 153/2002, Quadro “E”
campo retribuzione, sono così modificate: ““Le retribuzioni di tipo
ordinario “O” vanno sempre denunciate e, quindi, il campo relativo dovrà
essere sempre avvalorato, anche nelle denunce di operai a tempo
determinato . N.B.: Ø Per il
lavoratore in malattia o infortunio, laddove il datore di lavoro integri
l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL il campo “retribuzioni” dovrà
essere sempre avvalorato. Ø Per
gli operai a tempo determinato, con “codice contratto” 014 (LSU) e 038 (PIP),
il campo “retribuzioni” non dovrà mai essere avvalorato. Ø Per i
compartecipanti individuali, con codice contratto “020” (CI) e “021” (CI LE),
il campo “retribuzioni” non dovrà essere avvalorato in attesa della risposta
Ministeriale””. 5. Adempimenti delle Sedi. Considerato che la legge di
conversione, entrata in vigore il 12 marzo 2006, prevede per il comma 4
in esame la decorrenza 1 gennaio 2006, e che alcune aziende hanno già
presentato il modello DMAG-Unico relativo al I trimestre 2006, le Sedi che
ricevono modelli non conformi alla nuova devono tempestivamente invitare le
aziende a rettificare le dichiarazioni già presentate, in tempo utile per le
operazioni di acquisizione delle denunce trimestrali. E’ di tutta evidenza che, per
evitare l’applicazione di sanzioni, in tali casi deve restare acquisita,
quale data di presentazione, quella originaria.
Il Direttore Generale
Crecco |