L'esistenza del rapporto di lavoro pubblico provoca la ricongiunzione gratuita
Corte dei Conti, Sez. III^appello, Sentenza 17.10.2006 n° 432 - Giovanni Dami
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi al fine di ottenere un’unica pensione, secondo il dettato della legge 29/79, merita particolare attenzione la recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello n° 432 del 17.10.2006.
Nella fattispecie il collegio giudicante è stato chiamato a decidere in merito alla possibilità di ricongiungere, ai sensi dell’articolo 6 della legge 29/79, un determinato periodo lavorativo alle dipendenze di un ente pubblico (con iscrizione Inps) per il quale non risultava essere stata versata alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria.
Nel merito, i giudici della Corte hanno puntualmente ribadito che “Proprio la previsione legislativa della ufficialità e, soprattutto, della completa gratuità dell'operazione di ricongiunzione effettuata d'ufficio ed a favore del dipendente trasferito per soppressione, legislativamente disposta, dell'Ente di appartenenza induce a ritenere che non possa ridondare in danno dell'interessato l'omesso o anche il solo parziale versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente soppresso, spostandosi l'eventuale vertenza dai rapporti tra l'ente previdenziale di destinazione ed il dipendente ai rapporti tra l'ente previdenziale di provenienza (o l'ente pubblico soppresso) e l'ente previdenziale di destinazione il quale, pertanto, non può negare detta ricongiunzione nei confronti del dipendente né, in ragione del mancato o ridotto introito di contributi, incidere negativamente sul trattamento pensionistico spettante all'interessato medesimo, non venendo neppure in evidenza la sufficienza o meno degli eventuali contributi versati a costituire una riserva matematica adeguata a coprire la futura rendita vitalizia”.
Per quanto sopra, ai fini della valutazione dei periodi da ricongiungere ai sensi dell’articolo 6 ut supra, il mancato o l’omesso versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria non può cagionar danno al lavoratore posto che la contribuzione versata poco influirà sulla futura rendita previdenziale.
L’interpretazione sin qui adottata dai giudici trova ulteriore sostegno nei principi contenuti della sentenza 374/97 della Corte Costituzionale. Proprio in forza di questo i giudicanti rilevano ulteriormente che “In ogni caso, quand'anche fosse stata dimostrato l'omesso versamento, da parte dell'Ente soppresso di appartenenza, dei prescritti contributi previdenziali, soccorrerebbe comunque la pronuncia della Corte costituzionale n. 374 del 5 dicembre 1997 a mente della quale, nel rapporto fra diversi enti previdenziali, allorché si debbano ricongiungere periodi assicurativi presso l'ente che gestisce in atto la posizione assicurativa obbligatoria con assorbimento di quella preesistente presso altra struttura, sono previsti (art. 2 comma 3, 7 coma 1 e 3, l. 7 febbraio 1979 n. 29) sia il trasferimento alla nuova gestione dei contributi “di pertinenza”, con l'accollo all'assicurato, in taluni casi, di un dato onere finanziario per coprire parzialmente il costo delle nuove prestazioni ove più favorevoli, sia il principio per cui gli oneri residui derivanti dalla ricongiunzione restano a carico della gestione di destinazione, mentre transita tutta la pregressa posizione assicurativa includente anche la riconducibilità di periodi lavorativi per i quali i contributi non siano stati versati”.
Conseguentemente si realizza l’“automaticità delle prestazioni” tra Enti previdenziali diversi garantendo al lavoratore il diritto al pieno utilizzo di tale periodo lavorativo. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 06/11/2006