REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello
composta dai magistrati:
Dr. Francesco PEZZELLA Presidente
Dr. Silvio AULISI Consigliere
Dr. Luigi DI MURRO Consigliere relatore
Dr. Giorgio CAPONE Consigliere
Dr. Luciano CALAMARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
(Numero 432/2006)
nel giudizio d'appello principale iscritto al n. 22096 del registro di segreteria,
a istanza
dell'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche, Direzione Generale Pensioni, in persona del legale rappresentante pro tempore
contro
il sig. SIMONETTA Filiberto Albino, rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Antonelli sito in Roma, Via Nievo n. 62,
avverso
la sentenza n. 166/04 del 23 luglio 2004, della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia,
nonché
nel giudizio di appello incidentale condizionato
a istanza
del sig. SIMONETTA Filiberto Albino, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato
contro
l' Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche, Direzione Generale Pensioni, in persona del legale rappresentante pro tempore
avverso
la sentenza n. 166/04 del 23 luglio 2004, della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia,
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 28 aprile, con l'assistenza del segretario sig.ra Lucia Bianco, il consigliere relatore Luigi Di Murro e l'avv. Maria Ravano Marini in rappresentanza della parte pubblica appellante principale; non rappresentata la parte privata appellata ed appellante incidentale.
Ritenuto in
Con atto notificato in data 9 dicembre 2004 al sig. SIMONETTA Filiberto Albino presso lo studio dei procuratori costituiti nel giudizio di primo grado in Trieste, Viale XX settembre n. 33, e depositato presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello in data 21 dicembre 2004, l'I.N.P.D.A.P. Sede Centrale di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ravano Marini, giusta delega a margine dell'atto di appello, ha gravato la sentenza n. 166/2004 del 23 luglio 2004 della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia con la quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente alla ricongiunzione a fini previdenziali, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29 del 1979, del periodo assicurativo dall'8 novembre 1962 al 31 marzo 1965 prestato alle dipendenze dell'I.N.C.I.S., con condanna dell'I.N.P.D.A.P. ad effettuare tale ricongiunzione ed a corrispondere le differenze pensionistiche conseguenti oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme spettanti a titolo di arretrati, secondo la modulazione prevista dalle leggi vigenti, risultando pertanto assorbita in detta pronuncia di accoglimento del gravame la richiesta formulata in via subordinata dal ricorrente di accertamento della responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al mancato conteggio e computo dei contributi pagati con riferimento alla sua posizione previdenziale e con condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni sopportati, indicati in € 200 mensili, a far data dal collocamento in quiescenza.
L'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, che prevede la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto che, stante l'accertata effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro pubblico, per la automaticità della prestazione previdenziale, il diritto alla ricongiunzione non possa essere condizionato al verificarsi di un presupposto (l'effettivo versamento all'I.N.P.S. dei contributi correlati al predetto rapporto di pubblico impiego) che non è nella disponibilità dell'interessato. Afferma viceversa l'ente previdenziale appellante che, in corretta lettura dell'art. 6 della l. n. 29/1979, costituisce elemento essenziale per la sussistenza del diritto alla ricongiunzione dei servizi in parola la circostanza che tali servizi siano coperti da contribuzione e che i versamenti siano trasferiti alla gestione assicurativa di destinazione e pertanto erra il giudice di primo grado laddove ha ritenuto che l'esistenza del rapporto di lavoro comportasse l'automatica esistenza di un rapporto previdenziale.
Con atto di costituzione e difesa, appello incidentale ed appello incidentale condizionato, notificato all'I.N.P.D.A.P., Sede centrale e Sede provinciale di Trieste, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 2 febbraio 2005 e depositato in data 24 febbraio 2005 presso l'Ufficio del Ruolo Generale dei Giudizi di Appello, il sig. SIMONETTA Filiberto Albino, rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Antonelli in Roma, via Nievo n. 62, si è costituito nel giudizio di appello incardinato con l'atto introduttivo proposto dall'I.N.P.D.A.P. ed ha introdotto un appello incidentale rubricato al n. 22546 del registro di segreteria di questa Sezione giurisdizionale. Con tale atto l'interessato ha contestato integralmente le deduzioni svolte in sede di gravame dall'I.N.P.D.A.P. svolgendo a sua volta appello incidentale per quanto concerne la parte della decisione di primo grado che compensa le spese di giudizio e svolgendo altresì appello incidentale condizionato richiedendo, in ipotesi di riforma della sentenza gravata, l'accertamento della responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al mancato conteggio e computo dei contributi pagati con riferimento alla sua posizione previdenziale e con condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danno sopportati, indicati in € 200 mensili, a far data dal collocamento in quiescenza, richiesta assorbita nella pronuncia di primo grado. Per quanto concerne l'appello proposto dall'Ente, lo stesso è totalmente infondato in quanto il giudice di primo grado ha preso atto non della inesistenza del versamento dei contributi, ma della irreperibilità della relativa documentazione presso gli uffici dell'Ente previdenziale, e tale irreperibilità non può essere messa a carico dell'interessato e comunque, anche in ipotesi di omesso versamento dei contributi, di tale problematica non può farsi carico il lavoratore, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 5 dicembre 1997. Per quanto concerne l'appello incidentale, la parte privata ricorda che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che la condanna alle spese segue la soccombenza e che nella fattispecie non sussistono i presupposti che, ex art. 92 c.p.c., consentono la deroga al suddetto principio. Per ciò che attiene all'appello incidentale condizionato, la parte privata ribadisce la richiesta già formulata in prime cure in merito al risarcimento del danno che subirebbe in ipotesi di accoglimento dell'appello principale. Infine formula istanza di declaratoria di provvisoria esecutività della decisione impugnata sollevando in subordine formale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l. n. 19 del 1994 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui consente solo al Procuratore regionale o al Procuratore generale di chiedere che la sentenza di primo grado sia dichiarata provvisoriamente esecutiva.
Con memoria depositata in data 7 aprile 2006 per l'odierna udienza l'avv. Furio Stradella ribadisce sia l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 6 della l. n. 29 del 1979 fornita dall'Istituto appellante sia la sussistenza del requisito contributivo ed insiste per il rigetto dell'appello dell'Istituto previdenziale e per l'accoglimento dell'appello incidentale e, in via subordinata, per l'accoglimento, in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, dell'appello incidentale condizionato.
Alla pubblica udienza l'avv. Maria Ravano Marini si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento dell'appello principale; quanto all'appello incidentale, in merito alla compensazione delle spese, il difensore della parte pubblica appellata incidentale sostiene la presenza di giusti motivi che debbono essere liberamente apprezzati dal giudicante.
Considerato in
I due appelli indicati in epigrafe, per evidenti motivi, debbono essere riuniti in rito ai sensi dell'art. 273 del vigente codice di rito.
Tanto premesso, l'appello principale proposto dall'I.N.P.D.A.P. nei confronti della sentenza n. 166/04 della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia si appalesa giuridicamente infondato e pertanto deve essere respinto.
Conduce a siffatto convincimento considerazioni un duplice ordine di considerazioni: da un lato il chiaro dettato dell'art. 6 della legge n. 29 del 1979 a mente del quale, in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi, come nella fattispecie che qui interessa, al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
Proprio la previsione legislativa della ufficialità e, soprattutto, della completa gratuità dell'operazione di ricongiunzione effettuata d'ufficio ed a favore del dipendente trasferito per soppressione, legislativamente disposta, dell'Ente di appartenenza induce a ritenere che non possa ridondare in danno dell'interessato l'omesso o anche il solo parziale versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente soppresso, spostandosi l'eventuale vertenza dai rapporti tra l'ente previdenziale di destinazione ed il dipendente ai rapporti tra l'ente previdenziale di provenienza (o l'ente pubblico soppresso) e l'ente previdenziale di destinazione il quale, pertanto, non può negare detta ricongiunzione nei confronti del dipendente né, in ragione del mancato o ridotto introito di contributi, incidere negativamente sul trattamento pensionistico spettante all'interessato medesimo, non venendo neppure in evidenza la sufficienza o meno degli eventuali contributi versati a costituire una riserva matematica adeguata a coprire la futura rendita vitalizia.
In ogni caso, quand'anche fosse stata dimostrato l'omesso versamento, da parte dell'Ente soppresso di appartenenza, dei prescritti contributi previdenziali, soccorrerebbe comunque la pronuncia della Corte costituzionale n. 374 del 5 dicembre 1997 a mente della quale, nel rapporto fra diversi enti previdenziali, allorché si debbano ricongiungere periodi assicurativi presso l'ente che gestisce in atto la posizione assicurativa obbligatoria con assorbimento di quella preesistente presso altra struttura, sono previsti (art. 2 comma 3, 7 coma 1 e 3, l. 7 febbraio 1979 n. 29) sia il trasferimento alla nuova gestione dei contributi “di pertinenza”, con l'accollo all'assicurato, in taluni casi, di un dato onere finanziario per coprire parzialmente il costo delle nuove prestazioni ove più favorevoli, sia il principio per cui gli oneri residui derivanti dalla ricongiunzione restano a carico della gestione di destinazione, mentre transita tutta la pregressa posizione assicurativa includente anche la riconducibilità di periodi lavorativi per i quali i contributi non siano stati versati; tale affermazione priva pertanto di qualsiasi giuridico fondamento la pretesa dell'ente previdenziale di negare la ricongiungibilità dei pregressi periodi lavorativi alle dipendenze dell'ente soppresso per asserito mancato versamento, all'epoca, dei contributi obbligatori e conseguente mancato riversamento dei contributi medesimi nelle casse dell'ente previdenziale di destinazione.
Alla luce di tale pronuncia risulta quindi del tutto corretta, contrariamente a quanto affermato dall'Ente previdenziale appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'affermazione che l'esistenza del rapporto di lavoro comporti l'automatica esistenza di un rapporto previdenziale gratuitamente ricongiungibile al successivo rapporto introdotto con il trasferimento dell'interessato ad altro Ente in connessione con la soppressione dell'ente di appartenenza.
Peraltro, nel caso di specie, non si controverte in tema di omesso versamento dei contributi obbligatori da parte del soppresso ente di appartenenza bensì in tema di irreperibilità della relativa documentazione presso gli uffici dell'Amministrazione previdenziale.
Afferma infatti il giudice di primo grado, con statuizione non contestata dall'ente previdenziale appellante, che se, come nella fattispecie, la questione di cui era controversia derivava da un'eventuale irreperibilità, presso gli uffici dell'Amministrazione previdenziale, della documentazione relativa ad una contribuzione effettivamente avvenuta (il Ministero del Tesoro, con nota del 10 ottobre 2001 aveva confermato che i contributi pensionistici relativi al sig. SIMONETTA Filiberto erano stati computati e regolarmente versati alla posizione C.P.D.E.L. dell'interessato come risultava dalla nota del Commissario liquidatore del soppresso Ente di appartenenza), di tale irreperibilità non può farsi carico al lavoratore quando comunque l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro pubblico, e quindi l'automatica ed obbligatoria copertura assicurativa, risulta attestata nella disponibile documentazione certificativa propria di una atto della Pubblica Amministrazione.
L'appello dell'I.N.P.D.A.P., risulta quindi giuridicamente infondato ed in quanto tale deve essere respinto, e tale statuizione travolge, assorbendolo, l'appello incidentale condizionato proposto dalla parte privata appellata in merito all'accertamento della responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al mancato conteggio e computo dei contributi pagati con riferimento alla sua posizione previdenziale e con condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danno sopportati.
Quanto all'appello incidentale concernente la parte della decisione di primo grado che compensa le spese del giudizio, lo stesso deve essere respinto atteso che la valutazione in ordine alla sussistenza dei motivi che inducano alla integrale compensazione delle spese del giudizio è questione di mero fatto che non può essere dedotta nel giudizio di appello in materia pensionistica, limitato per legge alle sole questioni di diritto.
Infine, per quanto concerne l'istanza di declaratoria di provvisoria esecutività della decisione impugnata con contestuale eccezione formale di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l. n. 19 del 1994 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui consente solo al Procuratore generale di chiedere che la sentenza di primo grado sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, ritiene questo Collegio che detta istanza sia inammissibile e che l'eccezione di illegittimità costituzionale sia, oltre che irrilevante, anche manifestamente infondata.
Quanto alla prima questione, infatti, è stato già affermato da questa stessa Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 162/A del 3 maggio 1996, che in sede di giudizio pensionistico, considerata l'esecutività propria delle decisioni del giudice amministrativo, l'esecuzione dalla alle medesime non può essere intesa quale manifestazione di acquiescenza alle sentenze; da tale principio deve trarsi, quale logica conseguenza, che le sentenze di primo grado in materia pensionistica sono immediatamente esecutive e solo con specifica istanza in sede di proposizione dell'appello la parte appellante può chiedere che il Collegio ne sospenda l'esecuzione in pendenza del giudizio di secondo grado.
Nel giudizio di responsabilità, viceversa, l'esecutività della sentenza di condanna di primo grado è sospesa dalla proposizione dell'appello da parte del soccombente e la parte pubblica appellata, id est il Procuratore Generale della Corte dei conti, può chiedere al Collegio giudicante in sede di appello che venga dichiarata la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in presenza di elementi che inducano a ritenere che, nelle more del giudizio di secondo grado, il soggetto condannato in primo grado possa vanificare gli effetti della sentenza di condanna.
Ne consegue che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte privata appellante incidentale è manifestamente infondata e, comunque, irrilevante ai fini del giudizio che qui si celebra.
Per quanto sopra, pertanto, debbono essere rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, con assorbimento nella decisione dell'appello incidentale condizionato.
Per quanto concerne le spese di questo grado del giudizio, soccorrono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, anche in ragione del parziale rigetto delle istanze formulate, in questo grado di giudizio, dalla parte privata appellata.
l'intestata Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riniti in rito gli appelli indicati in epigrafe, iscritti al n. 22096 e 22546 Pensioni Civili del registro di segreteria, definitivamente pronunciando, li
RESPINGE
nei termini di cui in motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2006.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to. Luigi Di Murro F.to Francesco Pezzella
Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2006
Il Direttore di Cancelleria
F.to Sandro Italia