In tema di efficacia e decadenza della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio ai sensi della legge 36/74
Corte dei conti Toscana, sentenza 19.6.2008 n. 458
Con la domanda odierna il sig. Loriano Venturini, cessato dal servizio dal 7.10.1990 quale ex dipendente di ente locale, impugnava il diniego espresso in data 19.9.2005 dall'Inpdap in ordine alla richiesta di ricongiunzione di periodo assicurativi relativi ad un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una ditta privata.
Dagli atti risulta che costui aveva presentato domanda ex lege 29/79 per ricongiunzione alla CPDEL di tutti i contributi versati o accreditati a suo favore nel Fondo Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni Speciali per i Lavoratori Autonomi dell'INPS.
La CPDEL (ora INPDAP) emetteva il decreto n.113106 del 18.1.1989, accettato dal suddetto in data 7.3.1989. Successivamente comunicava, con atto dell'11.5.1990, un totale contributivo di 25 anni, 7 mesi e 12 giorni, nonché il relativo onere da pagare.
In data 8.11.1999, il ricorrente presentava un'istanza all'INPS al fine di ottenere la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio ai sensi della legge 36/74, comprensivo di un periodo di lavoro svolto alle dipendenze di una ditta privata. L'INPS, in accoglimento della domanda, provvedeva ad inviare all'interessato il prospetto contributivo aggiornato con i periodi accreditati ex lege 36/74, relativi al periodo luglio 1982/agosto 1978, specificando l'onere da pagare alla data del 31.12.1981 (anno precedente a quello della domanda di ricongiunzione) e dichiarando che tale comunicazione annullava e sostituiva quella precedente ex art. 2 L.29/79.
La medesima comunicazione era trasmessa all'INPDAP, che, con nota n.304 del 19.9.2005, comunicava di non poter procedere alla revisione del decreto di pensione, posto che risultava scaduto il termine decennale previsto dall'art.26 della legge 315/67, in quanto la richiesta di modifica era avvenuta oltre dieci anni dalla comunicazione dell'originario decreto di ricongiunzione. pensionamento.
Ciò premesso, assumeva il ricorrente a sostegno della domanda odierna che il diniego dell'INPDAP era del tutto illegittimo, in quanto fondato sul richiamo ad una norma palesemente inapplicabile alla fattispecie, alla quale era applicabile unicamente la legge 29/79, ai sensi della quale il diritto ad ottenere la ricongiunzione dei contributi versati in differenti gestioni ai fini di un unico trattamento è esercitabile in ogni momento, senza profili decadenziali o prescrizionali, se non quello che i contributi di cui si chiede la ricongiunzione abbiano già dato luogo alla liquidazione della pensione, ipotesi che nella fattispecie non ricorreva. Secondo il sig. Venturini, la ratio delle norma era quella di favorire ed incentivare l'integrale utilizzazione di tutti i periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione, evitando così la inutilizzabilità di parte della contribuzione regolarmente versata o accreditata figurativamente.
LaPrevidenza.it, 03/07/2008