SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 23 aprile 2008, con l'assistenza del segretario sig. Armando Greco, ha pronunciato la seguente
Numero 458/2008
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 56876PC del registro di segreteria, proposto da VENTURINI LORIANO, come in atti rappresentato e domiciliato
· INPDAP
per
ottenere la ricongiunzione presso l'INPDAP ex lege 29/79 dei contributi accreditati presso l'INPS ai sensi della legge 36/74, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria;
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Udito, per l'Inpdap, il dr.Marco Pratellesi;
Non rappresentata la parte ricorrente;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
FATTO
Con la domanda odierna il sig. Loriano Venturini, cessato dal servizio dal 7.10.1990 quale ex dipendente di ente locale, impugnava il diniego espresso in data 19.9.2005 dall'Inpdap in ordine alla richiesta di ricongiunzione di periodo assicurativi relativi ad un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una ditta privata.
Dagli atti risulta che costui aveva presentato domanda ex lege 29/79 per ricongiunzione alla CPDEL di tutti i contributi versati o accreditati a suo favore nel Fondo Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni Speciali per i Lavoratori Autonomi dell'INPS.
La CPDEL (ora INPDAP) emetteva il decreto n.113106 del 18.1.1989, accettato dal suddetto in data 7.3.1989. Successivamente comunicava, con atto dell'11.5.1990, un totale contributivo di 25 anni, 7 mesi e 12 giorni, nonché il relativo onere da pagare.
In data 8.11.1999, il ricorrente presentava un'istanza all'INPS al fine di ottenere la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio ai sensi della legge 36/74, comprensivo di un periodo di lavoro svolto alle dipendenze di una ditta privata. L'INPS, in accoglimento della domanda, provvedeva ad inviare all'interessato il prospetto contributivo aggiornato con i periodi accreditati ex lege 36/74, relativi al periodo luglio 1982/agosto 1978, specificando l'onere da pagare alla data del 31.12.1981 (anno precedente a quello della domanda di ricongiunzione) e dichiarando che tale comunicazione annullava e sostituiva quella precedente ex art. 2 L.29/79.
La medesima comunicazione era trasmessa all'INPDAP, che, con nota n.304 del 19.9.2005, comunicava di non poter procedere alla revisione del decreto di pensione, posto che risultava scaduto il termine decennale previsto dall'art.26 della legge 315/67, in quanto la richiesta di modifica era avvenuta oltre dieci anni dalla comunicazione dell'originario decreto di ricongiunzione. pensionamento.
Ciò premesso, assumeva il ricorrente a sostegno della domanda odierna che il diniego dell'INPDAP era del tutto illegittimo, in quanto fondato sul richiamo ad una norma palesemente inapplicabile alla fattispecie, alla quale era applicabile unicamente la legge 29/79, ai sensi della quale il diritto ad ottenere la ricongiunzione dei contributi versati in differenti gestioni ai fini di un unico trattamento è esercitabile in ogni momento, senza profili decadenziali o prescrizionali, se non quello che i contributi di cui si chiede la ricongiunzione abbiano già dato luogo alla liquidazione della pensione, ipotesi che nella fattispecie non ricorreva. Secondo il sig. Venturini, la ratio delle norma era quella di favorire ed incentivare l'integrale utilizzazione di tutti i periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione, evitando così la inutilizzabilità di parte della contribuzione regolarmente versata o accreditata figurativamente.
L'Inpdap si costituiva con nota 27.3.2008, eccependo l'infondatezza della doglianza attrice e precisando che il riesame amministrativo concernente le domande di liquidazione del trattamento di quiescenza dei servizi o periodi adottati dagli organi deliberati dagli Istituti di Previdenza e resi esecutivi con decreto è disciplinato dall'art.26 della legge 315/67. In particolare, tale norma stabilisce il termine decennale per procedere alla rettifica, decorrente dalla notifica del decreto di ricongiunzione, allorquando siano acquisiti, ad iniziativa di parte o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del trattamento di quiescenza o di riscatto.
Ad avviso dell'ente, pertanto, il ricorrente era decaduto dal diritto ad ottenere la rettifica poiché la sua istanza era stata presentata oltre il suddetto termine, considerato che il decreto di riscatto era stato notificato il 27.2.1989, mentre l'istanza di rettifica era datata 8.11.1999.
All'udienza del 23 aprile 2008 il dr. Marco Pratellesi, in rappresentanza dell'Inpdap, chiedeva il rigetto del ricorso, riportandosi agli scritti depositati.
Ciò premesso in fatto, si osserva in
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, perché infondato.
In primo luogo si osserva che, diversamente da quanto prospettato dalla parte attrice, nella fattispecie trova applicazione l'art.26 della L. n. 315/67. Ciò è desumibile da una rapida lettura della disposizione, nella quale si prevede che :”I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita; b ) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza; oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza; d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.”.
In sostanza, la suddetta disposizione prevede per gli iscritti ex CPDEL un limite temporale all'esercizio del potere di modifica dei provvedimenti di pensione, analogamente a quanto dispone l'art.205 del d.p.r. n. 1092/73 per il personale ex dipendente statale, sia nelle ipotesi in cui la revoca sia chiesta dallo stesso interessato (e tenda quindi a realizzare effetti a lui favorevoli), sia nelle ipotesi in cui sia disposta d'ufficio dalla amministrazione.
Ancorché sia antecedente alla legge n. 29/79, la norma trova applicazione anche alle ipotesi di decreti di ricongiunzione, essendo norma generale dettata allo scopo di rendere definitivi ed intangibili i decreti di determinazione della pensione (cfr Sez Terza Centrale Appello n.33/2005; Sez. Emilia Romagna 14 agosto 2007 n.677); si applica, infatti, ad ogni ipotesi di “provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso” e dunque non solo alle ipotesi strettamente identificabili, anche prima della entrata in vigore della legge n. 29/79, quali ipotesi di riscatto.
In ossequio al principio della certezza del diritto, la scadenza del termine, che per l'interessato ha natura di termine decadenziale, determina l'intangibilità del provvedimento stesso.
Pertanto, poiché risulta che il ricorrente aveva ricevuto in data 27.2.1989 la notifica del provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi, appare evidente che l'8.11.1999 - data in cui ha chiesto la ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi della legge 36/74 - il termine decennale di cui all'art.26, lett. c (previsto per il caso di acquisizione di, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza) era scaduto. Naturalmente il termine era ampiamente decorso anche ove si faccia riferimento alla data della trasmissione d'ufficio da parte dell'Inps all'Inpdap del prospetto della ricostruzione del periodo assicurativo in data 23.5.2005.
Peraltro, privo di pregio appare l'assunto, secondo il quale la fattispecie ricadrebbe in un'ipotesi di cui all'art. 2 della legge 29/79, ai sensi del quale il diritto ad ottenere la ricongiunzione dei contributi versati in differenti gestioni, ai fini di un unico trattamento pensionistico, è esercitabile in ogni momento, senza profili decadenziali o prescrizionali. In vero, tale norma non è applicabile alla fattispecie, poiché disciplina la diversa ipotesi di ricongiunzione di periodi assicurativi, che può esercitare richiedere in qualsiasi momento ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione: si tratta di una disciplina espressamente rivolta al lavoratore in servizio, che, pertanto, può presentare l'istanza sino all'ultimo giorno di servizio, ma mai dopo il pensionamento. Vero è che nel caso di specie si versa nella diversa fattispecie inquadrabile come riesame di un decreto di ricongiunzione a norma dell'art.26 lett.C legge 315/1967. Quest'ultima disposizione disciplina la fattispecie della modifica - prevista entro il termine di dieci anni dalla comunicazione del modificando provvedimento - di un decreto di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza (ed indirettamente del trattamento di quiescenza stesso) per effetto dell'acquisizione di documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o sul trattamento di quiescenza. E' questa, infatti, la situazione che si è verificata nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, perché infondato.
A norma dell'art.92 c.p.c., attesa la complessità della questione scrutinata, sussistono ragioni per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 56876PC proposto da VENTURINI Loriano.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze all'udienza del 23 aprile 2008.
f.to Dr.ssa Paola Briguori
Depositata in Segreteria il 19 giugno 2008
f.to G. Badame