Inpdap, Nota operativa 11.5.2010 n. 18
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per effetto del particolare regime di autonomia, gestisce direttamente il trattamento previdenziale del personale dipendente di ruolo, provvedendo alla liquidazione e all’erogazione a proprio carico dei relativi trattamenti pensionistici all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, per esplicita disposizione di cui all’art. 1 del regolamento per il trattamento di quiescenza , il Segretariato generale provvede, a carico del proprio bilancio, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità di quiescenza spettanti ai propri dipendenti ed agli aventi diritto alla reversibilità, in base alle norme contenute nello stesso regolamento e, per quanto non sia diversamente disposto, a quelle generali vigenti sulle pensioni del personale dello Stato. Tale rinvio opera anche in virtù di quanto dispone l’articolo 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, laddove prevede che le disposizioni contenute nello stesso Testo Unico s’intendono applicabili nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rimandino espressamente alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si precisa che, il personale già appartenente a pubbliche amministrazioni in servizio in posizione di comando presso lo stesso Segretariato, per effetto di specifici provvedimenti, aventi effetto dal 1° dicembre 2005, è stato nominato nei ruoli organici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. In relazione all’immissione nei ruoli di cui sopra, i dipendenti interessati hanno chiesto....
LaPrevidenza.it, 16/05/2010
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
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