INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Nota operativa 11.5.2010 n. 18
Dipendenti di pubbliche amministrazioni transitati nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – valutazione dei servizi pregressi ai fini di un unico trattamento pensionistico.
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per effetto del particolare regime di autonomia, gestisce direttamente il trattamento previdenziale del personale dipendente di ruolo, provvedendo alla liquidazione e all’erogazione a proprio carico dei relativi trattamenti pensionistici all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, per esplicita disposizione di cui all’art. 1 del regolamento per il trattamento di quiescenza , il Segretariato generale provvede, a carico del proprio bilancio, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità di quiescenza spettanti ai propri dipendenti ed agli aventi diritto alla reversibilità, in base alle norme contenute nello stesso regolamento e, per quanto non sia diversamente disposto, a quelle generali vigenti sulle pensioni del personale dello Stato.
Tale rinvio opera anche in virtù di quanto dispone l’articolo 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, laddove prevede che le disposizioni contenute nello stesso Testo Unico s’intendono applicabili nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rimandino espressamente alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Si precisa che, il personale già appartenente a pubbliche amministrazioni in servizio in posizione di comando presso lo stesso Segretariato, per effetto di specifici provvedimenti, aventi effetto dal 1° dicembre 2005, è stato nominato nei ruoli organici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
In relazione all’immissione nei ruoli di cui sopra, i dipendenti interessati hanno chiesto al Segretariato generale, ai sensi degli articoli 113 e seguenti del già citato D.P.R. n.1092/1973, il riconoscimento dei periodi pregressi prestati presso le amministrazioni di provenienza, nonché di quelli riscattati o ricongiunti presso le stesse amministrazioni o presso l’Inpdap, al fine del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza.
Al fine di procedere alla relativa sistemazione previdenziale le Sedi sono tenute, previa richiesta alle amministrazioni di appartenenza della certificazione dei servizi prestati nonché degli eventuali periodi oggetto di ricongiunzione o di riscatto, a comunicare al Segretariato della Presidenza della Repubblica il relativo valore capitale della pensione o dell’indennità una tantum, senza l’applicazione degli interessi previsti, maturata alla data del 30 novembre 2005.
Gli importi relativi al valore capitale così come determinato, dovranno essere accreditati sul c/c bancario intestato al “Segretariato generale della Presidenza della Repubblica”(codice fiscale 00543100580) presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia c/o la Presidenza della Repubblica, Via della Dataria n. 96 – 00187 Roma, codice IBAN IT92J0100503366000000000800.
Le sedi interessate alla determinazione e al trasferimento del valore capitale riceveranno due distinti elenchi dei nominativi interessati suddivisi in relazione all’avvenuto collocamento in quiescenza ovvero alla data in cui compiranno il sessantacinquesimo anno di età.
Alla luce di quanto sopra si invitano le sedi ad istruire e a definire prioritariamente le posizioni previdenziali di coloro che hanno già risolto il rapporto di lavoro e a procedere, per il restante personale, al trasferimento del valore capitale in concomitanza del relativo collocamento a riposo.
La presente è diramata d’intesa con il Servizio del Personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gala