C.Cost. - Sentenza 4 agosto 2003, n° 491
Previdenza e assistenza - Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratti a termine - Beneficio della contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro - Norma di interpretazione autentica - Inapplicabilità del beneficio ai premi INAIL, dovuti per l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con quello dell'affidamento del cittadino, con la libertà di iniziativa economica e con l'autonomia della funzione giurisdizionale - Non fondatezza della questione.
LaPrevidenza.it, 05/11/2003
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