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N. 291 Sentenza 10 luglio - 4 agosto 2003 Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Previdenza e assistenza - Lavoratori collocati in
mobilità - Assunzione con contratti a termine - Beneficio della contribuzione
ridotta a carico del datore di lavoro - Norma di interpretazione
autentica - Inapplicabilità del beneficio ai premi INAIL, dovuti per
l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prospettato
contrasto con il principio di ragionevolezza, con quello dell'affidamento del
cittadino, con la libertà di iniziativa economica e con l'autonomia della
funzione giurisdizionale - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.
68, comma 6. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104. |
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SENTENZA N.291 ANNO
2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Riccardo CHIEPPA Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero
Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " |
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S E N T E N Z A nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze del
26 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Alessandria, del 28 gennaio 2002 dal
Tribunale di Taranto e del 25 luglio 2002 dalla Corte di cassazione,
rispettivamente iscritte ai numeri 217, 343 e 515 del registro ordinanze 2002
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 20, 33 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di costituzione dell'ILVA s.p.a. e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri; udito nell'udienza
pubblica del 6 maggio 2003 il Giudice relatore Franco Bile; uditi gli avvocati
Roberto Romei per l'ILVA s.p.a., Adriana Pignataro per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Massimo
Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in
fatto 1. Con ordinanza del 26 marzo 2002 il
Tribunale di Alessandria ha sollevato, in relazione
agli artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),
interpretativa dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, nella
parte in cui prevede che tale ultima disposizione si interpreta
nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi
INAIL. Nel giudizio a quo la società ILVA s.p.a. - assumendo di aver diritto al
beneficio della contribuzione ridotta di cui all'art. 8,
comma 2, della legge n. 223 del 1991 citata, perché nel periodo 1996 -
1998 aver assunto, con contratti a tempo determinato, lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità - ha domandato la condanna dell'INAIL alla restituzione
dei maggiori contributi versati indebitamente. In particolare, la pretesa restitutoria della società si fonda sull'orientamento
della Corte di cassazione (Cass.,
sez. lav., 27 febbraio
1998 n. 2202; 8 aprile 1999 n. 3445) secondo cui l'avvenuto versamento della
quota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti comporta,
relativamente ai lavoratori assunti ai sensi del citato art. 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'assolvimento dell'obbligo contributivo
anche nei confronti dell'INAIL. L'INAIL, con memoria difensiva, ha
contestato la fondatezza della pretesa della ricorrente, facendo leva sul
disposto del citato art. 68, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 338, ai sensi del quale l'art. 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223 deve essere interpretato, all'opposto, nel senso che il
beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL. Secondo il Tribunale rimettente, tale
norma di interpretazione autentica appare non essere
rispettosa del principio generale di ragionevolezza, nonché con quello della
tutela dell'affidamento e del rispetto delle funzioni riservate al potere
giudiziario. In particolare, secondo il Tribunale
rimettente, l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 68 si pone in
contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto,
dopo quasi dieci anni dalla emanazione della legge n. 223 del 1991, fornisce
una esegesi che, per un verso, non rientra tra le possibili varianti di senso
del testo originario; per altro verso, imponendo il pagamento di un premio
INAIL maggiore rispetto a quello previsto per i lavoratori ordinari (in
ragione della doppia contribuzione che ne risulterebbe: quella ordinaria e
quella prevista per gli apprendisti), contrasta con la ratio propria della norma autenticamente interpretata, che è
invece quella di favorire, mediante un minor costo contributivo a carico del
datore di lavoro, il reimpiego dei lavoratori
collocati in mobilità. Inoltre risulta
leso l'affidamento del cittadino nella certezza del diritto nonché la libertà
di iniziativa economica, atteso che la norma di interpretazione autentica
impone, con efficacia retroattiva, costi aggiuntivi non previsti, né
prevedibili, agli imprenditori che abbiano assunto lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità fidando nella ratio legis e nel conforto dell'interpretazione fornita
dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, secondo il Tribunale
rimettente, la citata norma interpretativa incide su controversie in corso,
violando in tal modo la funzione giurisdizionale per il fatto di vincolare
l'attività interpretativa del giudice mediante l'introduzione di una regola
in precedenza non rinvenibile nell'ordinamento. 2. Si è costituito l'INAIL, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
In particolare, la difesa dell'Istituto
ha sostenuto che l'interpretazione accolta in due pronunce della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agevolazione contributiva
prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991 citata, si estenderebbe anche ai premi INAIL, contrasta con la
formulazione letterale e l'esegesi sistematica di tale disposizione. Ed infatti il successivo ottavo comma del medesimo art. 8
testualmente dispone che i trattamenti ed i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge marzo
1989, n. 88 e quindi della "Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali" prevista solo per l'INPS. La contribuzione
ridotta quindi, secondo la difesa dell'Istituto, non poteva che
riguardare solo i contributi dovuti dai datori di lavoro all'INPS; mentre
un'interpretazione estensiva del beneficio anche ai contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
era contraddetta anche dalla mancanza di alcuna copertura finanziaria. Era, pertanto, necessaria una interpretazione autentica della citata legge, viste le
incertezze che si erano determinate nella sua lettura, con conseguente
contenzioso che vedeva l'Istituto in giudizio in più sedi giudiziarie, ed i
riflessi finanziari che comportava una interpretazione non conforme
all'intento del legislatore, quale quella poi affermatasi in sede di
legittimità. 3.
Si è anche costituita la società ILVA s.p.a., aderendo alle prospettazioni
dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la
dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata. 4. E' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della
questione di costituzionalità. Secondo l'Avvocatura, la norma di interpretazione autentica in questione viene a torto
sospettata di illegittimità costituzionale perché si limita a confermare,
quale disposizione con effettivo contenuto di interpretazione autentica, la ratio legis già
espressa dal legislatore nella legge n. 223 del 1991 citata. Essa si è resa
necessaria proprio a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale espresso nelle
sopra richiamate sentenze della Corte di cassazione, in cui si è affermato
che, con il versamento all'INPS della "quota di contribuzione",
prevista per gli apprendisti, il datore di lavoro che abbia assunto
lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato ha assolto l'obbligo
contributivo anche nei confronti dell'INAIL. In realtà - osserva l'Avvocatura - già
alla stregua della norma autenticamente interpretata era possibile ritenere
inapplicabile ai premi dovuti all'INAIL il beneficio contributivo previsto
dal secondo comma dell'art. 8 citato, in quanto il
complessivo equilibrio finanziario della legge n. 223 del 1991 era definito
esclusivamente con riferimento all'ambito delle assicurazioni sociali gestite
dall'INPS. Ciò anche in considerazione del fatto che il successivo ottavo
comma dello stesso art. 8 contiene uno specifico rinvio all'art. 37 della
legge n. 88 del 1989, concernente la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
dell'INPS. Inoltre - osserva ancora l'Avvocatura con
specifico riferimento alla lamentata violazione del principio di
ragionevolezza da parte della norma interpretativa - non sussiste alcun
rischio, paventato dal Tribunale rimettente, di doppia contribuzione in caso di assunzione di lavoratori in mobilità atteso che, ai
sensi dell'art. 22 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, il versamento all'INPS del contributo dovuto per gli
apprendisti può essere fatto al netto della quota INAIL, sicché residua solo
l'ordinario premio dovuto all'INAIL come per tutti gli altri lavoratori. 5.
Con ordinanza del 28 gennaio 2002, il Tribunale di Taranto - in
un'analoga fattispecie avente ad oggetto l'assolvimento dell'obbligo
contributivo nei confronti dell'INAIL - ha sollevato la medesima questione di
legittimità costituzionale della stessa disposizione censurata e in riferimento agli stessi parametri, svolgendo
argomentazioni analoghe a quelle contenute nella prima ordinanza di rimessione. 6. Si è costituito l'INAIL ed ha
parimenti concluso per la manifesta infondatezza
della questione. La difesa dell'Istituto ha ulteriormente
osservato che, anche in presenza di un indirizzo
conforme della Corte di cassazione, il legislatore può precisare il
significato di disposizioni legislative purché la scelta imposta dalla legge
rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. Nella fattispecie - sostiene la difesa
dell'INAIL - non è vero che non vi fosse alcun
dubbio interpretativo, tant'è che gli organi
vigilanti dell'Istituto avevano dato una interpretazione, poi trasfusa in una
circolare (n. 24 del 4 maggio 1992), diversa da quella accolta dalla
giurisprudenza di legittimità. La disposizione censurata presenta quindi
l'effettiva natura di norma di interpretazione
autentica. 7. E' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ed ha concluso per l'infondatezza della
questione di costituzionalità, ribadendo le argomentazioni già svolte in
riferimento alla prima ordinanza di rimessione. 8. Con ordinanza del 25 luglio 2002, la
Corte di Cassazione - in un giudizio avente ad oggetto l'assolvimento
dell'obbligo contributivo nei confronti dell'INAIL ed in particolare l'esatta
interpretazione della disposizione poi censurata - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa disposizione, ma con riferimento al
solo art. 3, primo comma, della Costituzione. La Corte rimettente - nel sottolineare che la norma impugnata fornisce una
interpretazione del citato art. 8 della legge n. 223 del 1991 che non era tra
quelle accolte in sede giurisdizionale - pone in rilievo che la norma
interpretativa è intervenuta su una applicazione incontroversa della norma
interpretata; circostanza questa che costituisce un elemento rilevatore della
violazione del principio di ragionevolezza. Secondo la Corte rimettente, sarebbe poi
stato vulnerato l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;
principio questo che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non
può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano
irragionevolmente su situazioni regolate da una disciplina legislativa
precedente, pacificamente intesa. Quindi - osserva la Corte rimettente -
l'intervento del legislatore che ha escluso dai benefici della contribuzione
ridotta i premi dovuti all'lNAIL,
ha avuto la conseguenza di porre a carico dei datori di lavoro, con effetto
retroattivo, maggiori oneri contributivi non previsti, né prevedibili - sulla
base del diritto vivente all'epoca - nei rispettivi piani di investimento o
di produzione, con possibili distorsioni sul versante della concorrenza,
rispetto ad altri datori di lavoro che - pur stipulando, nei medesimi
periodi, contratti di lavoro a termine con lavoratori già iscritti nelle
liste di mobilità - abbiano avuto la definizione della vertenza contributiva
con l'Istituto prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della nuova
legge. Né la finalità della contrazione della spesa
pubblica, sottesa alla disposizione in esame, costituisce ragione sufficiente
- secondo la Corte rimettente - a giustificare le prospettate violazioni dei
suddetti principi costituzionali. 9. Anche in questo giudizio si è
costituito l'INAIL, concludendo per l'infondatezza
della questione. Considerato in
diritto 1. La Corte di cassazione, il Tribunale
di Taranto ed il Tribunale di Alessandria hanno
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che ha
interpretato autenticamente l'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Questa norma, nel quadro
di misure dirette a favorire il reimpiego
dei lavoratori collocati in mobilità, o assoggettati a procedura di mobilità,
prevedeva la possibilità della loro assunzione mediante contratti a termine,
con il beneficio di una contribuzione ridotta: in particolare, nell'ultimo
periodo del secondo comma, prevedeva che <<la quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25>>. Secondo la norma impugnata <<l'art.
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta
nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi
INAIL>>. Le ordinanze di rimessione
sospettano il contrasto di tale norma con il principio di ragionevolezza, in quanto essa - proponendosi, a distanza di quasi dieci
anni dall'emanazione della legge n. 223 del 1991, di sanare un contrasto
interpretativo inesistente - fornisce un'esegesi che non rientra tra le
possibili varianti di senso del testo originario; finisce per imporre ai
datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità il
pagamento di un premio INAIL maggiore rispetto a quello previsto per i
lavoratori ordinari; lede inoltre il principio di affidamento del cittadino
sulla stabilità del quadro normativo, che non può essere leso da norme
retroattive irragionevolmente incidenti su una disciplina legislativa
pacificamente intesa dalla giurisprudenza. I Tribunali di Taranto e di Alessandria hanno poi censurato la medesima norma anche
sotto il profilo della lesione della libertà di iniziativa economica (art. 41
Cost.), in quanto essa impone, con efficacia retroattiva, costi aggiuntivi
non previsti, né prevedibili, ai soggetti svolgenti attività imprenditoriale
che abbiano assunto lavoratori facendo affidamento nel beneficio contributivo
in esame; e della lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale (artt. 101, 102 e 104 Cost.), in quanto
la norma incide su controversie non ancora definite e, a fronte di un univoco
orientamento giurisprudenziale, mira a vincolare l'attività interpretativa
del giudice introducendo una regola in precedenza non rinvenibile
nell'ordinamento. 2. I giudizi, in quanto
aventi ad oggetto la medesima disposizione censurata, risultano
oggettivamente connessi e quindi possono essere riuniti. 3.
La questione non è fondata. 4.
A proposito delle cd. leggi di interpretazione
autentica, questa Corte ha più volte affermato che il legislatore può porre
norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme
preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del
testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso
(sentenze n. 421 del 1995; n. 376 del 1995; n. 15 del 1995; n. 397 del 1994).
Ed ha precisato che in tali casi il problema da
affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i
limiti che la sua portata retroattiva incontra, alla luce del principio di
ragionevolezza (sentenze n. 229 del 1999; n. 525 del 2000). Infatti il divieto di retroattività della legge – pur
costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale
dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi - non
è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la
previsione dell'art. 25 della Costituzione; e quindi il legislatore, nel
rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva -
interpretative o innovative che siano - purché la retroattività trovi
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con
altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Inoltre – esaminando, in
riferimento ai medesimi parametri e nella stessa materia degli sgravi dei
contributi previdenziali, l'allora censurato comma 5 dell'art. 68 della legge
n. 388 del 2000, che con la tecnica dell'interpretazione autentica aveva
attribuito retroattivamente ad una norma un significato difforme da quello
accolto in sede giurisprudenziale e conforme invece all'interpretazione
sempre sostenuta dall'INPS - la Corte ha ritenuto l'intervento legislativo
ragionevole e non lesivo di valori e interessi costituzionalmente protetti,
perché volto ad evitare il prolungamento dell'incertezza derivante da tale
situazione, connotata dalle rilevanti dimensioni del contenzioso in corso e
dalla gravità dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale (sentenza n. 374
del 2002). 5. La norma impugnata si
inserisce nel contesto della riforma della disciplina della cassa
integrazione, della mobilità e dei trattamenti di disoccupazione. L'art. 8 della legge n. 223 del 1991 ha
apprestato, in favore dei lavoratori collocati in mobilità o assoggettati a
procedura di mobilità ai sensi della medesima legge, alcune misure dirette a
favorirne il reimpiego, tra cui, al secondo comma,
la possibilità di essere assunti con contratto a termine, con il beneficio di una contribuzione
ridotta, ai sensi dell'ultimo periodo di tale comma, secondo cui <<la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25>>. Il riferimento testuale alla
<<quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro>> si prestava ad una duplice interpretazione. Poteva innanzi tutto intendersi, in
un'accezione testuale del termine, nel senso che il beneficio della
contribuzione ridotta si riferisse a quella parte della contribuzione
gravante sul datore di lavoro, destinatario del beneficio. In effetti, sia il
meccanismo di ripartizione - con una <<quota>> gravante sul datore
di lavoro e un'altra a carico del lavoratore - sia il riferimento testuale
alla <<contribuzione>>, evocavano piuttosto le assicurazioni
gestite dall'INPS, che non l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, che prevede un
<<premio>> dovuto all'INAIL dal solo datore di lavoro, secondo il
tipo di attività svolta. Questa lettura, maggiormente aderente al dato
testuale, pareva poi coonestata dal successivo ottavo comma, secondo cui i
trattamenti ed i benefici previsti dai commi precedenti, tra i quali appunto
quello della contribuzione ridotta, rientravano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, ossia nell'ambito della "Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali"
prevista per l'INPS; mentre nulla era contemplato per la copertura
finanziaria di un'eventuale riduzione anche dei premi dovuti all'INAIL. Non meno plausibile era però una diversa
interpretazione, secondo cui per <<quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro>> - in un'accezione ampia,
meno legata alla lettera della disposizione e più orientata a dare rilievo
alla finalità di agevolare i datori di lavoro che si determinassero ad
assumere a termine lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - si sarebbe
potuto anche intendere l'ammontare complessivo tanto della <<quota di
contribuzione>> dovuta dal datore di lavoro all'INPS quanto dei
<<premi>> da lui dovuti all'INAIL. Mentre la prima
interpretazione è stata subito accolta dall'INAIL, con la circolare n. 24 del
4 maggio 1992, a favore della seconda sono invece intervenute, alcuni anni
dopo, due pronunce della Corte di cassazione. Per l'Istituto è sorto quindi
il problema della restituzione dei premi già versati dai datori di lavoro
nella misura ordinaria e risultati poi (in massima parte) non dovuti. A questo punto il legislatore è
intervenuto con la norma oggi impugnata, disponendo che <<l'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta
nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi
INAIL>>. Riceve così conferma in modo espresso ed inequivoco
la prima interpretazione, che successivamente è
stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente. 6. La norma censurata supera il vaglio di
ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto
il legislatore si è limitato ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già contenuto e riconoscibile nel novero delle esegesi
plausibili, costituendo <<una delle possibili letture del testo
originario>> (sentenza n. 374 del 2002, cit.). Siffatta originaria plausibilità esclude
anche ogni lesione degli altri evocati parametri ed anche dell'affidamento
che nella stabilità dell'ordinamento giuridico possa
essere nutrito dal cittadino in generale (art. 3 Cost.) e
dall'imprenditore–datore di lavoro in particolare (art. 41 Cost.). Infatti –
se, in via di principio, un tale affidamento è violato da disposizioni
retroattive <<che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori>> (sentenza n. 446 del 2002) –
ciò non accade nella materia in esame, essendo noto che l'accezione ampia del beneficio della contribuzione
ridotta, idonea a comprendere, oltre alla quota di contribuzione dovuta
all'INPS, anche i premi dovuti all'INAIL, era da questo Istituto
decisamente contestata, onde si trattava di questione controversa, che poneva
un <<obiettivo dubbio ermeneutico>>.
Né la ragionevolezza della norma censurata può ritenersi esclusa dal
rischio di ingiustificata duplicazione del premio
dovuto all'INAIL, evocato dal Tribunale di Alessandria. Infatti
il beneficio della contribuzione ridotta opera mediante il pagamento della
contribuzione spettante all'INPS per gli apprendisti, al netto di quel
premio, la cui incidenza è tenuta distinta, in termini quantitativi,
dall'art. 22 della legge n. 25 del 1955. Pertanto quest'ultimo deve essere calcolato – una sola volta, e
quindi senza alcuna duplicazione - secondo il regime ordinario. |
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LA CORTE
COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001),
sollevata – in riferimento agli articoli 3, primo
comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione – dal Tribunale di Alessandria e
dal Tribunale di Taranto, e – in riferimento all'articolo 3, primo comma,
della Costituzione – dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le
ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003. F.to: Riccardo
CHIEPPA, Presidente Franco
BILE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata
in Cancelleria il 4 agosto 2003. Il
Cancelliere F.to: FRUSCELLA |
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