Associati in partecipazione: i chiarimenti Inps
Inps, Circolare 29 marzo 2004 n° 57
L’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha istituito un’apposita gestione previdenziale per gli associati in partecipazione, ovvero per quei soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il citato comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i predetti soggetti siano assicurati presso l’Istituto ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
LaPrevidenza.it, 30/03/2004