INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 29 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 57 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Art. 43, Legge 24 novembre 2003, n.
326. Istituzione della Gestione previdenziale degli
associati in partecipazione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti. |
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SOMMARIO: |
Prime indicazioni in merito alla
Gestione degli associati in partecipazione di cui all’articolo 43,
comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326. |
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L’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha istituito
un’apposita gestione previdenziale per gli associati
in partecipazione, ovvero per quei soggetti che, nell’ambito
dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551,
2552, 2553 e 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i
cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il citato comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1°
gennaio 2004 i predetti soggetti siano assicurati
presso l’Istituto ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 1. Termine d’iscrizione.
Il comma 8 dello stesso articolo 43
fissa il termine del 31 marzo 2004, oppure la
data d’inizio dell’attività se posteriore, per la
comunicazione all’Istituto, da parte degli associati, della tipologia
dell’attività lavorativa, dei dati anagrafici, del numero di codice fiscale e
del domicilio. L’iscrizione deve comunque
avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Per l’iscrizione dei soggetti in argomento è stato
predisposto un apposito modulo di domanda, allegato
alla presente circolare ed anche prelevabile, quanto prima, da “intranet”
(all. 1). Le domande d’iscrizione comunque
pervenute fino ad ora alle Agenzie saranno ritenute utilmente prodotte;
qualora non riportino tutti i dati sopra indicati, ne sarà richiesta
l’integrazione. 2. Aliquota contributiva.
Il
comma 2 dell’articolo 43 della legge 326/2003 stabilisce che il contributo
dovuto a favore degli associati in partecipazione sia
pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata, di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, dai
soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Pertanto l’aliquota del contributo, dovuto
esclusivamente per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, per l’anno 2004 è fissata al: ·
17,30 per cento, entro il limite di reddito di cui all’articolo 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438
(pari per l’anno 2004 ad euro 37.883,00); ·
18,30 per cento sulla quota eccedente il predetto limite. Il contributo è ripartito nella misura del 55 per cento
a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato. 3. Versamento dei contributi.
In attesa della emanazione del
decreto che, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 43 più volte
citato, deve definire il rapporto assicurativo e l’assetto organizzativo e
funzionale della nuova Gestione, da predisporsi a cura del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è stata istituita la causale di versamento “ASS” che
individuerà, nel modello di pagamento unificato F24, i contributi relativi agli
associati in partecipazione. Come prevede la norma istitutiva dell’obbligo
contributivo, in analogia a quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi, il versamento dovrà essere effettuato
dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello della
corresponsione del compenso al proprio associato. La data del pagamento relativo ai
mesi intercorsi tra il 1° gennaio 2004 e la pubblicazione del decreto, di cui
si attende l’emanazione, sarà fissata dal decreto stesso. In tale data
saranno versati, senza alcun aggravio ed in unica soluzione, tutti i
contributi dovuti a partire da gennaio 2004. Si fa riserva di fornire ulteriori
informazioni non appena sarà emanato il decreto sopra richiamato, con
particolare riferimento alle modalità ed ai termini di denuncia dei rapporti
di associazione e dei relativi emolumenti. 4. Istruzioni contabili. Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi
derivanti dall’attuazione delle disposizioni di che trattasi è stata
istituita la seguente Gestione:
in seno alla quale è stata
istituita la contabilità separata "APR - Gestione
assicurativa a ripartizione". Ciò posto, per la rilevazione del flusso finanziario
derivante dalla riscossione dei contributi di pertinenza della suddetta
Gestione, secondo le modalità indicate al precedente
punto 3., è stato istituito il conto di transito APR 52/110 (vedi
allegato n. 2) che sarà assistito da partitario di servizio (mod. SC 7/24) e
da apposita causale di mod. FL02: 10934 “RISC.CTR.ASSOCIATI
PARTECIPAZ.”, di nuova istituzione. Per la sistemazione contabile definitiva delle suddette
riscossioni seguiranno successive istruzioni al momento in cui verranno definiti, sul piano procedurale, gli ulteriori
adempimenti amministrativo-contabili.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: i link rimandano al sito Inps