INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 29 Marzo 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  57

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 43, Legge 24 novembre 2003, n. 326. Istituzione della Gestione previdenziale degli associati in partecipazione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Prime indicazioni in merito alla Gestione degli associati in partecipazione  di cui all’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326.

 

 

 

L’articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha istituito un’apposita gestione previdenziale per gli associati in partecipazione, ovvero per quei soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il citato comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i predetti soggetti siano assicurati presso l’Istituto ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

 

1.       Termine d’iscrizione.

 

Il comma  8  dello stesso  articolo  43  fissa il  termine del  31 marzo  2004, oppure  la  data d’inizio

 

dell’attività se posteriore, per la comunicazione all’Istituto, da parte degli associati, della tipologia dell’attività lavorativa, dei dati anagrafici, del numero di codice fiscale e del domicilio.

 

L’iscrizione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

 

Per l’iscrizione dei soggetti in argomento è stato predisposto un apposito modulo di domanda, allegato alla presente circolare ed anche prelevabile, quanto prima, da “intranet” (all. 1).

 

Le domande d’iscrizione comunque pervenute fino ad ora alle Agenzie saranno ritenute utilmente prodotte; qualora non  riportino tutti i dati sopra indicati, ne sarà richiesta l’integrazione.

 

 

2.       Aliquota contributiva.

 

Il comma 2 dell’articolo 43 della legge 326/2003 stabilisce che il contributo dovuto a favore degli associati in partecipazione sia pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Pertanto l’aliquota del contributo, dovuto  esclusivamente per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l’anno 2004 è fissata al:

·        17,30 per cento, entro il limite di reddito di cui all’articolo 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (pari per l’anno 2004 ad euro 37.883,00);

·        18,30 per cento sulla quota eccedente il predetto limite.

 

Il contributo è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.

 

 

3.       Versamento dei contributi.

 

In attesa della emanazione del decreto che, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 43 più volte citato, deve definire il rapporto assicurativo e l’assetto organizzativo e funzionale della nuova Gestione, da predisporsi a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata istituita la causale di versamento “ASS” che individuerà, nel modello di pagamento unificato F24, i contributi relativi agli associati in partecipazione.

 

Come prevede la norma istitutiva dell’obbligo contributivo, in analogia a quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi, il versamento dovrà essere effettuato dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso al proprio associato.

 

La data del pagamento relativo ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio 2004 e la pubblicazione del decreto, di cui si attende l’emanazione, sarà fissata dal decreto stesso. In tale data saranno versati, senza alcun aggravio ed in unica soluzione, tutti i contributi dovuti a partire da gennaio 2004.

 

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni non appena sarà emanato il decreto sopra richiamato, con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di denuncia dei rapporti di associazione e dei relativi emolumenti.

 

 

4.  Istruzioni contabili.

 

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi derivanti dall’attuazione delle disposizioni di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:

 

AP  

-         Gestione per la tutela previdenziale degli associati in partecipazione percettori di redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. approvato con D.P.R.  n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni – Art. 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

 

in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "APR - Gestione assicurativa a ripartizione".

 

Ciò posto, per la rilevazione del flusso finanziario derivante dalla riscossione dei contributi di pertinenza della suddetta Gestione, secondo le modalità indicate al precedente punto 3., è stato istituito il conto di transito APR 52/110 (vedi allegato n. 2) che sarà assistito da partitario di servizio (mod. SC 7/24) e da apposita causale di mod. FL02: 10934 “RISC.CTR.ASSOCIATI PARTECIPAZ.”, di nuova istituzione.

 

Per la sistemazione contabile definitiva delle suddette riscossioni seguiranno successive istruzioni al momento in cui verranno definiti, sul piano procedurale, gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili.

 

 

                                                                                                           Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

 

 

 

Note: i link rimandano al sito Inps

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2

 

 

 

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