mercoled́, 06 dicembre 2023

Diritto alla pensione di inabilità e limiti reddituali: la Cassazione chiarisce l’applicazione dei nuovi requisiti stabiliti dal d.l. n. 76/2013

Corte di Cassazione, sez. Lavoro  n. 27812/2013 – Avvocato Sabrina Cestari

 

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell'Inps da parte di una invalida, così riconoscendo il suo diritto a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006, non solo, infatti, la ricorrente era stata ritenuta totalmente inabile ma la stessa era, altresì, in possesso del necessario requisito reddituale, non dovendosi computare tra i redditi percepiti quello dal coniuge della richiedente.

L’Inps  aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando che il limite reddituale non era stato ritenuto comprensivo dei redditi del coniuge.

La Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, in primis ricorda che,  rimeditando un proprio precedente orientamento, la stessa Corte aveva  ritenuto, anche di recente, che ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello del coniuge del medesimo.

Tuttavia, evidenzia la Cassazione, occorre tener conto del recente intervento del legislatore, che con il d.l. n. 76/2013, all'art. 10 comma 5, ha inserito dopo il sesto comma dell'art. 14-septies del d. l. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, una disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

 


La disposizione dell'art. 10 comma 5 si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che: "La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

La Cassazione rileva che con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice.

L'intervento del legislatore presenta, a giudizio della Suprema Corte, qualche ambiguità, tuttavia è possibile trarne i seguenti principi che indirizzano sia l'attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n.76 del 2013:


- il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno 2013 ad Euro 16.127,30,


- la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite;


- ove l'Inps, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell'invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.

Conseguentemente in applicazione di detti principi nel caso di specie il ricorso dell’Inps è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà accertare il possesso dei requisiti reddituali, sulla base dei principi evidenziati dalla Corte in relazione al periodo antecedente e successivo al 28 giugno 2013.

Avvocato Sabrina Cestari

 

 


 

Documento integrale

(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 24/01/2014

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