Consiglio di Stato, sezione V, 18.8.2009 n. 5600
La signora Luisa F. aveva prestato dal 1981 servizio non di ruolo presso la U.l.s.s. n. 21 di Padova come ostetrica interina. Intervenuta la legge 20 maggio 1985, n. 207, la dipendente veniva inquadrata come operatore professionale coordinatore (7°livello) in applicazione degli articoli 1 e 2 di quel provvedi-mento normativo. La Regione riesaminava gli inquadramenti e disponeva l’annullamento dell’inquadramento nella qualifica di operatore professionale coordinatore, spettando all’interessata la qualifica inferiore di operatore professionale collaboratore (6°livello) (deliberazione di Giunta regionale 28 agosto 1992, n. 5079). Avverso quel deliberato e i successivi atti di recepimento da parte dell’Unità sanitaria la signora F. promuoveva due vertenze avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Con la pronuncia in epigrafe impugnata quel Giudice, dopo alcune decisioni in rito, accoglieva il gravame avverso il deteriore inquadramento disposto dalla Regione. La Regione Veneto ha impugnato quella sentenza, sostenendo la correttezza dell’inquadramento nella qualifica di operatore professionale collaboratore.....
LaPrevidenza.it, 28/08/2009
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Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...