Decreto Min. Giustizia 20.01.2009 - Avv. Daniela Carbone
Il regime delle spese di lite nelle controversie previdenziali ed assistenziali è disciplinato in modo diverso rispetto al rito ordinario poiché, mentre l’art. 91 c.p.c. dispone che la parte soccombente rimborsi le spese di lite alla controparte vittoriosa, nel processo previdenziale si applica la previsione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nella sua originaria formulazione, prevedeva l’esonero dalle spese di lite per il lavoratore che avesse intrapreso una causa previdenziale e fosse risultato soccombente nei confronti degli enti previdenziali.
La norma è stata di recente profondamente modificata dall’art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, che dispone, salva la previsione di cui all’art. 96 c.p.c. (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), che la parte soccombente non debba essere condannata alle spese di lite solo ove sia titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, ad un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.
Il rinvio è alla legge sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi sia civili che penali, che individua lo stato di non abbienza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio prendendo a riferimento il reddito dell’istante e, se convivente, dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia...
(Avv. Daniela Carbone)
LaPrevidenza.it, 17/06/2009
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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