Il regime delle spese processuali nel contenzioso assistenziale e previdenziale

 

(Avvocato Daniela Carbone)


Il regime delle spese di lite nelle controversie previdenziali ed assistenziali è disciplinato in modo diverso rispetto al rito ordinario poiché, mentre l’art. 91 c.p.c. dispone che la parte soccombente rimborsi le spese di lite alla controparte vittoriosa, nel processo previdenziale si applica la previsione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nella sua originaria formulazione, prevedeva l’esonero dalle spese di lite per il lavoratore che avesse intrapreso una causa previdenziale e fosse risultato soccombente nei confronti degli enti previdenziali.

            La norma è stata di recente profondamente modificata[1] dall’art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, che dispone, salva la previsione di cui all’art. 96 c.p.c. (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), che la parte soccombente non debba essere condannata alle spese di lite solo ove sia titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, ad un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o  inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.

Il rinvio è alla legge sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi sia civili che penali, che individua lo stato di non abbienza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio prendendo  a riferimento il reddito dell’istante e, se convivente, dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare devono essere computati anche i redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF (quali ad esempio pensioni militari esenti, indennità di accompagnamento, rendita Inail, pensione di guerra, casa di abitazione …) o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Il beneficio dell’esonero delle spese processuali permane, dunque, solo in relazione al reddito del ricorrente e, per usufruirne, la norma prevede che l’interessato che si trovi nelle condizioni specificamente previste (di cui si dirà nel proseguo), formuli apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso giudiziario e si impegni a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell’anno precedente. 
La modifica sostanziale dell’art.152 disp. att. c.p.c. ha destato non pochi dubbi circa l’applicazione temporale della stessa. Se da un lato vi è stato che inizialmente ha ritenuto che la novella dovesse applicarsi anche a tutti i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della norma in questione (2 ottobre 2003), ha prevalso l’orientamento di coloro che hanno ritenuto doversi applicare il nuovo art. 152 disp. att. c.p.c. solamente ai processi iniziati dal 2 ottobre 2003 in poi (v. sentenze Cass. nn. 4165, 4657 e 6324 del 2004).
Il limite di reddito inizialmente previsto dalla legge n. 269/2003, per rinvio alla legge sul gratuito patrocinio, era pari ad euro 18.592,44 (ovvero due volte euro 9.296,22 di cui ai citati artt. 76 e 77), innalzato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente, risultanti dallo stato di famiglia, ed il cui reddito dev’essere anch’esso computato nel calcolo del reddito del nucleo familiare rilevante sia nelle controversie previdenziali che nel gratuito patrocinio.
L’art. 77 del d.lgs. 115 del 2002 prevede anche che l’importo complessivo dei redditi debba essere adeguato ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Un primo adeguamento è avvenuto con D.M. Ministero della Giustizia del 29.12.2005, per cui l’importo dei limiti di reddito si è elevato da 18.592,44 ad euro 19.477,68, fermo restando l’elevazione di euro 1032,91 per ogni familiare convivente.
L’ulteriore modifica dei parameri di reddito è avvenuta a distanza di oltre tre anni dall’ultimo intervento normativo in materia, con adeguamento dell’importo dei limiti di reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo da 9.723,84 euro ad euro 10.628,16 annui e, quindi, per le cause previdenziali ad euro 21.526,32.
               La modifica è avvenuta da parte del Ministero della Giustizia con D.M. 20.01.2009,  pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2009 (“Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”), in considerazione del fatto che fosse necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1°luglio 2004-30 giugno  2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84, essendosi verificata una variazione  in  aumento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%.
Tale variazione rileva, dunque, oltre che nella materia del gratuito patrocinio, anche nelle controversie in materia di assistenza e previdenza, all’esito delle quali si può essere condannati in caso di esito negativo, qualora il ricorrente superi determinati limiti di redditi il cui calcolo avviene con rinvio proprio alla legge sul gratuito patrocinio, ai sensi dell’articolo 152 disp. att. c.p.c..
Immotivatamente, ad una variazione in aumento del reddito del ricorrente non è corrisposta una variazione anche dell’importo di elevazione di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, da applicare nei casi in cui l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari (dei quali comunque occorre computare il reddito da essi percepito). 
La mancata elevazione di tale parametro appare poco aderente alla ratio di una normativa già “colpita” in uno dei suoi aspetti più rilevanti, poiché gli attuali limiti di reddito consentono di fatto di ottenere l’esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza solo per coloro che vivono da soli o con redditi da “soglia di povertà”. 
Sarebbe stato dunque più logico che venisse elevato anche l’importo di euro 1032,91, in considerazione del fatto che non è mai variato da quando è stato modificato l’art. 152 disp. att. c.p.c.. nonchè al fine di ampliare l’effettività della tutela dei diritti di natura previdenziale ed assistenziale, dopo che è stata ridotta praticamente a nulla la gratuità dei giudizi assistenziali e previdenziali, con seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi di cui all’art. 3 e 38, comma 2, Cost.
 

 

 



[1] L’art. 152 disp. att. c.p.c. così recita: “152.  Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali —  Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002.