Ausili tecnici e protesi
D.ssa Mariagabriella Corbi
Le modalità per accedere alle prestazioni protesiche a carico del S.S.N. sono previste dal Decreto Ministeriale 27 AGOSTO 1999, N. 332 “Regolamento recante norme per la prestazione di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe.” Mediante tale Decreto, annualmente, viene aggiornato il Nomenclatore Tariffario Nazionale dove sono elencati le protesi e gli ausili tecnici finalizzati al recupero funzionale e sociale dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa e forniti dal S.S.N..
Tali protesi e ausili tecnici, enunciati dal nomenclatore - detti presidi -, sono forniti addebitando la spesa al Fondo Sanitario Nazionale.
Nel caso che l'utente necessiti di ausili non presenti nel nomenclatore, ma analoghi agli stessi per tipologia di codice, il Servizio Sanitario Nazionale, dopo un esame scrupoloso, autorizza l’acquisizione erogando una cifra pari al corrispondente ausilio del nomenclatore. L’eccedenza e' a carico dell'invalido.
I cittadini che possono accedere alla richiesta di ausili, protesi, ortesi sono coloro che, mediante una Commissione Medica imparziale, acquisiscono il riconoscimento d’invalidità civile, del lavoro, di guerra, per servizio, i privi di vista, i sordomuti, i minori di anni 18 che devono avvalersi di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione di un'inabilita' permanente.
Coloro che risultino invalidi del lavoro l’INAIL fornisce gli ausili con spesa a proprio carico, secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
ACCESSO AGLI AUSILI
1. Prescrizione.
Il medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale deve essere prescrivere l’ausilio più adatto alla patologia.
2. Preventivo.
Richiedere il preventivo ad una ditta "convenzionata" con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. Dopo la presentazione di tale documentazione l’ASL. di residenza rilascerà l’autorizzazione.
4. Eccezionalmente l’autorizzazione può essere rilasciata anche dall’ASL nel territorio in cui l’invalido è ricoverato nella struttura ospedaliera diversa da quella di residenza.
4. Mediante l'autorizzazione della ASL. e' possibile ritirare dal fornitore prescelto l’ausilio convenuto.
5. Termine 10 giorni l’invalido deve presentarsi all’ASL per il collaudo, ossia la valutazione che l’ausilio corrisponda per: caratteristiche, materiale, forma etc….. a ciò che è stato prescritto ed autorizzato.
6. Per coloro che sono impossibilitati a deambulare il collaudo può essere effettuato presso la propria abitazione.
7. Quando:
- L’ausilio è ancora necessario;
- Sia decorso un lasso di tempo congruo dalla fornitura;
- L’ausilio è deteriorato, non riparabile e quindi non idoneo,
si può chiedere il rinnovo.
Esiste una tempistica tra una vecchia e una nuova richiesta di autorizzazione:
9. Tempi per il rinnovo dell'ausilio.
Il rinnovo dell'ausilio può essere disposto quando sussistano le seguenti condizioni:
a. Ausili ortopedici
. calzature, rialzi plantari: 18 mesi;
. carrozzella a trazione elettrica: 6 anni;
. carrozzella ortopedica chiudibile: 7 anni;
. deambulatori, stampelle, tripodi e quadripodi, biciclette: 8 anni;
. letto ortopedico: 8 anni.
b. Ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti
. bastone bianco rigido o pieghevole: 3 anni;
. macchina da scrivere dattilo-braille: 6 anni.
In caso di smarrimento o rottura dell’ausilio è possibile, mediante formale dichiarazione e accertamento, sostituirlo.
Esistono dei tempi adattabili individualmente per la fornitura degli ausili ai minori e le autorizzazioni vengono rilasciate dopo accurati controlli clinici.
In presenza di arti amputati o gravissime difficoltà di deambulazione viene fornito un ausilio di riserva dopo circa sei mesi.
LaPrevidenza.it, 13/04/2013