Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332
"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di
erogazione e tariffe."
(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227)
Art. 1
(Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore)
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli
elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre
2001e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il
Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina
dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai
soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del
nomenclatore. (1)
2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi,
ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui
applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su
prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da
parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di
fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad
un determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su
prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti
nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono
prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso
del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte
sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili
tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede
l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati
direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in
uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non
incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma
riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per
omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e
corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa
applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il
dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime
disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi
non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei
criteri fissati dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e
di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere
autorizzati.
(1) Il Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321, ha
prorogato la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2000, al
31 dicembre del 2001.
Art. 2
(Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica)
1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel
nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro
menomazioni e disabilità invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e
i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2
aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un
intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità
permanente.
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito
all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica
dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta
una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo,
risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295;
d) i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati
e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da
incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che
obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione
medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno
specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la
menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati,
riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per
tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri
vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27",
"Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e
trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente
fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque
per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del
fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità
di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo
prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza
dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo
indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di
consegna frazionata; (2)
d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione
congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o
della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento
di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento
demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
(3)
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o
privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa
certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una
protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per
l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a
fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla
fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura
per il riconoscimento dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le
modalità stabilite dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di
assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere
aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione
attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le
relative motivazioni e la data delle forniture.
(2) lettera così modificata dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321
(3) lettera aggiunta dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità - 31 maggio 2001, n. 321
Art. 3
(Fornitori dei dispositivi protesici)
1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui
all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti
iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il
contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del
medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del
nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si
rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla
distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che
dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2,
operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di
dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario
tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti
dall'articolo 4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le
aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli
elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate
alle forniture", del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli
elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal
presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del
nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl
stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure
pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino
all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le
aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità
già in essere.
Art. 4
(Modalità di erogazione)
1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza
protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, fatta
eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere
d) e d-bis), salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al
preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione,
autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico
specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per
tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che,
singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o
disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo
protesico deve comprendere:
a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio
prescritto, completa del codice identificativo riportato nel
nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per
la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente:
il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la
prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili
controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione
all'andamento del programma terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al
paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche
funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo
stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico,
dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di
residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto
del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i
dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture
successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di
rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione
tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti
giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale
termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.
All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il
corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte
dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione
tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa
applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza
dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano
prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero,
presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate
fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la
prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda
Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche
a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del
nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque
giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende
concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di
autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari
alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro
termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8,
comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi,
specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al
presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità
contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in
favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai
suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o
temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo
di rilascio della prima fornitura definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i
prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il
fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste,
dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo
erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o
chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di
ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini
dei rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per
posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del
bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti
giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla
sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni
lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la
prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo.
L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura,
l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si
presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo
incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del
collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il
fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi
venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore
abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il
collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del
pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non
deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a
domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi
monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi
capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei
dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna,
specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli
articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine
di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore
allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la
facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato
dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di
conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo
dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza
del dispositivo e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla
normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli
obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i
dispositivi sono ceduti in proprietà.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del
nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la
sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla
normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti
apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per
tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.
Art. 5
(Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione)
1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivo
protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai
18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico
per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente
regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di
una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari
necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello
stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura
del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non
convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta
funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per
una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima
che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dall'invalido, o da chi ne esercita la
tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della
fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e
convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico
specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni
non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le
sostituzioni o modificazioni dei dispositivo protesici erogati, in base
ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.
Art. 6
(Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva)
1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i
problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi
definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro
realizzazione;
b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili
esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con
enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto;
per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è
alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di
riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti
con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione
monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri
soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto
il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è
tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi
divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7
(Numerazione dei dispositivi protesici su misura)
1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente
regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi
anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5,
che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non
asportabile e non soggetto a logorio. In caso di sostituzione della
parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di matricola deve
essere reimpresso sulla parte sostituita.
Art. 8
(Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni
fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio
territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione
compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del
nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale
valore non superiore al venti per cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e
gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del
nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di
acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano
direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle
aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la
capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto
di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli
idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie
alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa
relativa all'assistenza-protesica, le regioni e le province autonome
provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti
regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di
acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli
elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.
Art. 9
(Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel
rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite
le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano
con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore
operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle
forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di
cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto
della normativa vigente in materia di contabilità.
Art. 10
(Modalità di controllo)
1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è
attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che
costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli
scambi all'interno del Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità
di carattere amministrativo ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta
applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed
assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici
sistemi di controllo, interno ed esterno.
Art. 11
(Aggiornamento del nomenclatore)
1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al
periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con
cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della
nomenclatura dei dispositivi erogabili.
Art. 12
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28
dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 agosto 1999
Il Ministro: BINDI