Agricoli: prestazioni economiche di malattia, maternita' e tubercolosi
Inps, Circolare 19.4.2006 n. 58
L�art. 1, comma 5 della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 59 dell�11 marzo 2006 -Supplemento Ordinario n. 58-, ha disposto che, a decorrere dal 1� gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base �ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati� � quella indicata all�articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e cio� la retribuzione stabilita �dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali pi� rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo�, con conseguente eliminazione della possibilit�, prevista dall�articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, alle retribuzioni convenzionali.
LaPrevidenza.it, 20/04/2006