INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Circolare 19.4.2006 n° 58)
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OGGETTO: |
Prestazioni economiche di malattia, maternità e
tubercolosi relative agli operai agricoli a tempo determinato. Retribuzione. |
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SOMMARIO: |
A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da
prendere a base per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e
tubercolosi dovute agli operai agricoli a tempo determinato è quella
contrattuale. |
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L’art. 1, comma 5 della legge 11 marzo
2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
pubblicata nella G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 -Supplemento Ordinario n.
58-, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella
indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e cioè la retribuzione
stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, con conseguente
eliminazione della possibilità, prevista dall’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, di far riferimento, ai fini
erogativi di interesse, alle retribuzioni convenzionali. Per effetto di quanto precede, a rettifica delle istruzioni
fornite con circolare n. 51, paragrafo 2, del 4 aprile 2006, si precisa
che per i lavoratori di cui trattasi, a decorrere dagli eventi indennizzabili
sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2006, le prestazioni
economiche di malattia, maternità e tubercolosi devono essere liquidate sulla
base della retribuzione “contrattuale”indicata dal citato articolo 1, comma
1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989. Per quanto concerne gli ulteriori aspetti erogativi,
resta ferma ovviamente l’applicazione della specifica normativa in essere per
la categoria di lavoratori in argomento (requisito occupazionale minimo,
massimo assistibile, ecc.). Si fa presente da ultimo che, in relazione ad alcune
perplessità insorte al riguardo, sono stati chiesti al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali chiarimenti in merito alla retribuzione da
utilizzare ai fini di interesse nei confronti dei piccoli coloni e dei
compartecipanti familiari, per i quali si fa riserva quindi di istruzioni,
non appena possibile.
Il Direttore Generale
Crecco |